Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – diritto a riduzione sanzioni se manca avviso bonario

Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – diritto a riduzione sanzioni se manca avviso bonario

Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni se non ha ricevuto l'avviso bonario prima della cartella.

In caso di cartelle emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR numero 600/1973, l'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare preventivamente un avviso bonario.

In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la cartella di pagamento notificata da Equitalia e non preceduta da regolare “avviso bonario” da parte dell'Ufficio delle Entrate non è nulla in quanto l’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 472/97 non prevede l'obbligo di inviare l'avviso bonario.

Tale obbligo non è previsto neppure dagli articoli 36 bis e 36 ter del DPR numero 600/1973, né dall'articolo 6, comma 2, della Legge numero 212/2000

Il contribuente, tuttavia, ha diritto alla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo numero 462/97, in misura pari a 1/3 se si tratta di violazioni ex articolo 36-bis, o a 2/3 se si tratta violazioni ex articolo 36-ter del DPR numero 600/73, ove si proceda al pagamento entro 30 giorni (Corte di Cassazione, ordinanza numero 22035 del 28 ottobre 2010).

Analoga soluzione era stata assunta dalla Cassazione con la sentenza del 23 luglio 2010, numero 17396; nella situazione considerata da questa sentenza, tuttavia, la cartella notiziava il contribuente che, in caso di eventuale assenza di un precedente avviso bonario, la riduzione delle sanzioni sarebbe stata comunque accolta ove rappresentata entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

Resta da chiarire, in tale situazione, a carico di chi debbano rimanere gli aggi dovuti al concessionario.

In tema di imposte sui redditi è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1091 del 17 gennaio 2013, sancendo che in tema di imposte sui redditi è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'articolo 36 bis del dpr 29.9.1973 numero 600 sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare, al contribuente la reiterazione di errori o di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dall'emittenda cartella di pagamento (Cass. numero 26361/2010; Cass. numero 8342/2011; Cass. numero 8342/2012).

25 Novembre 2010 · Antonella Pedone




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3 risposte a “Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – diritto a riduzione sanzioni se manca avviso bonario”

  1. eduardo ha detto:

    dissento e, mi sento di poter affermare che la cartella senza precedente avviso è nulla.In effetti viene anche meno il diritto (in presenza di avviso9 di poter compensare con eventuali crediti!

    • cocco bill ha detto:

      Grazie Eduardo, ne prendiamo atto. Se vuoi puoi intervenire sul nostro forum, in particolare nella sezione “cartelle esattoriali”, per fornire altre utili precisazioni qualora ne ravvedessi l’opportunità.

      Grazie di nuovo

  2. eddy ha detto:

    in questo caso oltre alla riduzione della sanzione dovrebbe essere ripristinato anche il diritto alla compensazione ove possibile

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