Validità delle notifiche al vecchio indirizzo in caso di cambio di residenza

Validità delle notifiche al vecchio indirizzo in caso di cambio di residenza

Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica degli atti effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole.

Notifica di un atto effettuata al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso

Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 360 del 19.

12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notifiche dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall'articolo 60, ultimo comma, del DPR numero 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all'ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.

Notifica di un atto effettuata al vecchio indirizzo dopo il 4 luglio 2006

Dopo il 4 luglio 2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni e pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4 luglio 2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notifica è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.

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27 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


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7 risposte a “Validità delle notifiche al vecchio indirizzo in caso di cambio di residenza”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto atto giudiziario da ente gestore acqua al vecchio indirizzo di residenza: è valida la notifica o posso non ritirarlo, visto che la residenza è cambiata già da 2 anni?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La notifica è evidentemente viziata: se non ritira la comunicazione, alla notifica di un atto successivo potrà eccepire, innanzi al giudice competente, l’errore di notifica dell’atto presupposto. Ed anche l’eventuale prescrizione o decadenza del procedimento a suo carico.

  2. giorgio negri ha detto:

    La Cassazione fa chiarezza sui termini di notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada. Almeno nei casi in cui il trasgressore ha cambiato residenza. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 24851 depositata ieri, hanno infatti stabilito che il giorno dal quale si iniziano a contare i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione quando il destinatario si è trasferito altrove va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. A meno che, naturalmente, ma non si tratta certo di un caso frequente, l’interessato non abbia provveduto a fare annotare la variazione anche nel pubblico registro automobilistico.

    Di conseguenza, per i giudici «non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione del Pra o nell’archivio nazionale veicoli».

    La Cassazione risolve in questo modo un contrasto, in verità più apparente che reale, che si era venuto a creare all’interno delle sezioni della stessa Corte. La sentenza dichiara inoltre di aderire all’orientamento in base al quale le comunicazioni al Pra del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunque devono essere eseguite d’ufficio da parte della pubblica amministrazione «per cui, ove la pubblica amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita».

  3. Giuseppe ha detto:

    Gentilissimi,
    mi è arrivato un avviso bonario per omessa dichiarazione dei redditi anno 2006 . Io ho regolarmente la mia copia ma non vale nulla senza la comprovata ricevuta di invio telematico . Il mio commercialista non la trova di conseguenza non posso dimostrare nulla . In pratica il commercialista non l’ha presentata o se lo ha fatto ha sbagliato la procedura . Adesso i termini sono scaduti ed è arrivata la cartella esattoriale . Posso intraprendere azioni legali verso il mio , a questo punto , ex commercialista ? Ho in mano una raccomandata del mio commercialista dove si assume tutte le responsabilità della faccenda . Il fatto è che adesso vuole presentare ricorso ed io devo pagare metà della cartella esattoriale ( 1763 euro ) . Perchè devo pagare io se l’errore lo ha fatto lui ?

    • Se ha in mano la “confessione” può procedere. Ma credo che sia più conveniente per tutti e due un accordo (spesso i commercialisti sono assicurati per tali tipologie di “incidenti”).

      Del resto la confessione del commercialista, se consapevole e non frutto di errore, depone ampiamente a suo favore, per quel che riguarda etica ed onestà professionale.

      Tutti possiamo sbagliare, ma pochissimi sono disposti a riconoscere l’errore. Senza la “confessione” lei avrebbe potuto far riferimento solo ad una fattura con esplicitamente indicati gli onorari corrisposti per la trasmissione telematica.

      Anche se si presenta ricorso e si chiede sospensiva, una parte degli importi iscritti a ruolo vanno comunque pagati. In caso di vittoria gli anticipi verranno rimborsati al ricorrente e non al commercialista.

  4. rosario sghiatti ha detto:

    Salve,
    non riesco a trovare una risposta ad un mio dubbio.
    Ho pagato nel 2009 una cartella esattoriale riferita a dei contributi INPS come artigiano risalente all’anno 2006 in quanto ero il socio accomandatario di una SAS. Essendo oggi un impiegato e quindi con la possibilità di redigere il mod. 730, mi chiedevo se potevo portare in deduzione nel quadro E22 la somma capitale della cartella di cui sopra.
    Grazie

    • La deduzione della “somma capitale” dei contributi INPS avrebbe potuto farla anche se fosse rimasto artigiano, utilizzando il modello unico.

      Nel 730 2010 – redditi 2009 potrà dedurre i contributi previdenziali versati a suo nome nel corso del 2009, escludendo ovviamente interessi e spese di esazione riportate in cartella. Dovrà anche escludere le sanzioni civili eventualmente iscritte a ruolo dall’INPS per ritardato o omesso pagamento dei contributi dovuti.

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