Cartella esattoriale » E’ legittima anche quando nell’atto di pignoramento fondato su essa manca la firma dell’agente della riscossione

Cartella esattoriale: è valida anche se nella notifica dell'atto di pignoramento, fondato sulla stessa, manca la firma dell'agente della riscossione.

Non è invalido l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24541/14.

Da ciò che si apprende dalla pronuncia citata, è inutile, per il contribuente, sostenere che una cartella esattoriale sia nulla, poiché, nell'atto di pignoramento inviato successivamente, la firma del dirigente non è presente o è stata riportata tramite computer.

A parere degli Ermellini infatti, è legittimo l'atto di pignoramento del conto o dello stipendio fatto da Equitalia, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore.

Dunque, è ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta la nullità dell’atto.

L'atto di pignoramento, infatti, non richiede né l’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile. Per la sua validità è necessario solo che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Praticamente, è sufficiente l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione per rendere l'atto legittimo.

Ciò perché, in questo modo, il soggetto può essere identificabile quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore.

20 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi


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