Carte revolving – Comunicarne in ritardo il furto o lo smarrimento può costare caro

Com'è noto, il credito revolving rappresenta una forma di finanziamento attraverso la messa a disposizione di una somma di denaro che il titolare può impiegare a propria discrezione, con obbligo di restituzione dell'apertura di credito secondo un piano di rimborso prestabilito, pagando una determinata rata minima, generalmente mensile. Tale importo e' solitamente utilizzato tramite una carta indicata, appunto, con il termine revolving.

Nei contratti di apertura di una linea di credito, utilizzabile tramite una carta di credito revolving, è previsto che, in caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della carta, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla banca, facendo subito seguire a tale comunicazione l'invio di conferma tramite lettera raccomandata a/r corredata della denuncia.

Il cliente titolare della carta revolving è responsabile per ogni conseguenza dannosa causata dall'illecito o dall'indebito uso della carta a seguito degli eventi descritti, fino al momento della comunicazione all'emittente e per un importo massimo di 150 euro. Fatta salva, naturalmente, l'ipotesi in cui non si dimostri che il titolare della carta revolving abbia agito fraudolentemente, con dolo o con colpa grave.

Secondo il Tribunale di Palermo (sentenza 5057/14), l'avere effettuato la comunicazione alla banca dopo 17 giorni dall'avvenuto furto, integra, per il titolare della carta revolving, una ipotesi di colpa grave, tanto che non può applicarsi la franchigia, contrattualmente prevista, di 150 euro. Questo, anche se la denuncia all'Autorità giudiziaria è stata effettuata nel medesimo giorno in cui si è verificato lo smarrimento, la sottrazione, la falsificazione o la contraffazione della carta.

E così, i giudici palermitani hanno condannato il titolare della carta revolving a rifondere alla banca emittente tutto quanto quest'ultima aveva dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo al furto e sino alla comunicazione dello stesso.

7 Gennaio 2015 · Giorgio Martini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!