Carta di credito a saldo e revolving: dai problemi di concessione da parte della banca ai diritti/doveri dell’utilizzatore » La guida completa

Carta di credito a saldo e revolving: dai problemi di concessione da parte della banca ai diritti/doveri dell'utilizzatore » La guida completa

Che cos'è una carta di credito, quante tipologie di carte di credito esistono e soprattutto, gli istituti di credito le concedono facilmente? Quali sono i rischi che si corrono contraendo questi strumenti di pagamento e, ancora, quali sono i reali diritti e doveri dell'utilizzatore?

In linea piuttosto generica, con la carta di credito, la banca mette a disposizione a favore del cliente una somma di denaro (fido) che può essere utilizzata a sua discrezione (es.

acquisto di beni/servizi, acquisizione disponibilità liquide), con l'obbligo di restituzione attraverso rimborsi periodici in una o più soluzioni.

I pagamenti effettuati dal cliente, una volta coperti gli interessi maturati, ricostituiscono in tutto o in parte la disponibilità del fido che può quindi essere nuovamente utilizzato.

Comunque chiariamo questo concetto, e rispondiamo alle domande di cui sopra, nel prosieguo dell'articolo.

Che cos'è una carta di credito

Come accennato in premessa, la cosiddetta carta di credito è uno strumento di pagamento, costituito da una carta plastificata con dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario o finanziario emittente.

Con la carta di credito, la banca mette a disposizione a favore del cliente di una somma di denaro (fido) che può essere utilizzata a sua discrezione (es. acquisto di beni/servizi, acquisizione disponibilità liquide), con l'obbligo di restituzione attraverso rimborsi periodici in una o più soluzioni. I pagamenti effettuati dal cliente, una volta coperti gli interessi maturati, ricostituiscono in tutto o in parte la disponibilità del fido che può quindi essere nuovamente utilizzato.

Esistono, comunque, differenti tipologie di carta di credito disponibili sul mercato.

Le tipologie di carta di credito più comuni

Le più comuni tipologie di carta di credito disponibili alla concessione da parte delle banche sono due, ovvero la carta di credito a saldo e la carta di credito revolving. Esistono, tuttavia, altri strumenti di pagamento più o meno conosciuti sulla falsa riga delle carte di credito classiche.

Le principali tipologie di carte di credito sono:

La carta di credito a saldo rappresenta la più comune carta di credito in Italia, generalmente offerta come servizio aggiuntivo all'apertura di un conto corrente. Consente di dilazionare il pagamento della merce acquistata di un breve periodo (generalmente per un massimo 45 giorni) senza oneri finanziari aggiuntivi per l'acquirente.

In sostanza la carta di credito con rimborso a saldo dà la possibilità di pagare tutte le spese effettuate nell'arco di un mese, in un'unica soluzione, il mese successivo.

La somma viene addebitata sul conto corrente di appoggio nel giorno stabilito dal contratto (in genere il 1°, 5, il 10 o il 15).

Ad esempio, nel mese di febbraio utilizzi la carta per un totale di 600 euro (250 per prelievi e 350 per acquisto con pos). Queste verranno addebitate sul tuo conto nel mese di marzo nel giorno stabilito dal contratto.

La carta di credito revolving, invece, rappresenta lo strumento di pagamento emesso da una banca o istituto finanziario che consente di rateizzare il pagamento della merce acquistata. La rateizzazione comporta un costo aggiuntivo per l'acquirente dovuto per la corresponsione degli interessi sul finanziamento, entro un importo massimo detto fido.

Quando il saldo del conto corrente in negativo supera l'importo del fido, il cliente deve pagare anche una commissione di massimo scoperto.

Le carte di credito, infine, possono essere co-branded: in questo caso sono emesse da una banca o istituto finanziario in collaborazione con una terza azienda che facilita la distribuzione dello strumento presso la propria clientela ed offre servizi aggiuntivi volti alla fidelizzazione dei possessori della carta di credito.

Il funzionamento è lo stesso di una carta di credito bancaria oppure revolving. Ma è sempre importante valutare il proprio stato di salute finanziaria e verificare se si è in grado di pagare le rate.

Esistono poi, le cosiddette carte di credito prepagate, di cui, però, non ci occuperemo in questo intervento.

Tutto quello che devi sapere sulla carta di credito a saldo

Come funziona, cosa comporta, e come deve essere conservata una classica carta di credito a saldo: tutte le informazioni utili.

Come accennato, la carta di credito è uno strumento di pagamento collegato a un rapporto di conto corrente, costituito da una tessera di plastica che contiene dispositivi (microchip e/o banda magnetica) per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e alcuni elementi di sicurezza.

Sul fronte della carta sono riportati le generalità del titolare, il numero della carta e la sua scadenza, mentre sul retro si trova il codice di controllo CVV2 o CVC2 (codici che nelle transazioni on-line garantiscono che colui che sta effettuando il pagamento sia in possesso della carta) e un apposito spazio in cui il titolare è tenuto a porre la propria firma.

E' bene apporre sempre la propria firma sul retro della carta per renderne più difficile l'uso fraudolento in caso di furto. Inoltre, è buona norma conservarla con cura, in luogo sicuro, lontano da fonti magnetiche e di calore che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Attraverso questo strumento di pagamento "elettronico" è possibile, fra l'altro, effettuare acquisti on-line e prelevare contante presso lo sportello di alcune banche convenzionate e presso i Bancomat/A.T.M. (Automatic Teller Machine) di quasi tutte le banche del mondo (con l'addebito di una commissione proporzionale alla somma prelevata con un eventuale minimo predefinito nel contratto).

Le somme spese o prelevate verranno addebitate sul conto solo successivamente (comunque non oltre 30 giorni, se in unica soluzione)

La carta di credito non va mai persa di vista al momento dei pagamenti.

E' bene firmare la ricevuta o inserire il codice segreto personale (P.I.N. - Personal Identification Number) solo dopo aver controllato l'importo.

E' dovere del contraente assicurarsi di avere sul conto un saldo sufficiente a coprire l'intero importo riportato nell'estratto conto al momento dell'addebito (posticipato rispetto al momento della spesa).

Prima di richiedere l'emissione della carta vanno valutati, peraltro, attentamente costi e commissioni tra cui ad esempio i costi previsti per il prelievo e gli anticipi di contante.

Ma come è possibile richiedere la carta di credito?

Per ottenere una carta di credito, collegata al proprio conto corrente, è necessario fare richiesta all'ente emittente presentando, oltre che un documento d'identità e il codice fiscale, la documentazione relativa al proprio reddito (busta paga in caso di lavoratore dipendente, dichiarazione dei redditi in caso di lavoratore autonomo e cedolino della pensione per i pensionati).

Il rilascio della carta di credito è infatti subordinato a una valutazione circa l'effettiva capacità del richiedente di rimborsare le somme anticipate. Alla carta verrà associato un fido, definito "plafond", che rappresenta il limite massimo mensile che il cliente potrà spendere utilizzando la carta.

Va ricordato sempre di verificare sempre l'ammontare degli acquisti effettuati utilizzando la carta, consultando l'estratto conto per essere certi di aver ancora fido a propria disposizione per ulteriori utilizzi.

Con la carta di credito è possibile fare acquisti senza contante grazie ad un sistema di autorizzazione basato su 3 contratti:

  1. Contratto tra titolare della carta e banca o emittente attraverso il quale la banca o l'emittente mette a disposizione del titolare della carta fondi spendibili attraverso i circuiti di pagamento o disponibili per il prelievo tramite A.T.M. Il titolare della carta si impegna a farsì che almomento dell'addebito ilsaldo sul conto sia sufficiente a coprire l'intero importo speso (o la rata mensile in caso di revolving).
  2. Contratto tra la banca o emittente e i circuiti di pagamento: i circuiti di pagamento si impegnano a pagare gli esercenti che hanno venduto beni o servizi o le banche che hanno anticipato contante. La banca e/o l'emittente si impegna a rimborsare in pari misura il circuito di pagamento.
  3. Contratto tra circuito di pagamento ed esercente (o banche che anticipano contante tramite sportello Bancomat - A.T.M.): il circuito di pagamento paga l'esercente (o la banca) entro un breve periodo (non oltre 30 giorni). In tal modo l'esercente non corre il rischio di ricevere dai clienti contante falso o assegni falsi o rubati. Per questi servizi l'esercente paga una commissione al circuito di pagamento.

sottoscritti dai 4 soggetti coinvolti:

  1. titolare della carta di credito;
  2. banca o emittente;
  3. circuito di pagamento (Visa, MasterCard, American Express, Diners, Maestro);
  4. esercente.

Per essere certi di poter usare la propria carta negli esercizi commerciali o presso i Bancomat verificare che il simbolo del circuito di pagamento stampato sulla propria carta sia tra quelli accettati e quindi presenti nelle vetrofanie esterne.

A chi desidera pagare gli acquisti con la carta di credito, l'esercente dovrebbe chiedere un documento di identità per identificare il titolare, verificando la coerenza del nominativo riportato sulla plastica e la firma apposta sul retro della stessa, ed evitare un uso illecito della carta. Tale richiesta, rappresenta una tutela per il titolare della carta.

Dunque, quando si intende effettuare un acquisto con la carta di credito è necessario avere con sé un documento di identità.

A cosa serve l’estratto conto della carta di credito?

L'estratto conto fornisce un resoconto puntuale e trasparente di tutte le spese compiute nei 30 giorni precedenti l'addebito. È uno strumento molto utile ai fini della sicurezza della carta poiché consente di visualizzare tutti i movimenti effettuati con la stessa e identificare eventuali movimenti non autorizzati. Le operazioni riportate possono essere contestate inviando all'emittente un reclamo in forma scritta entro 60 giorni dalla data dell'invio dell'estratto conto.

Bisogna controllare regolarmente il proprio estratto conto (cartaceo o via web) dando tempestiva segnalazione all'emittente di eventuali movimenti non autorizzati.

Cosa fare in caso di smarrimento o furto della carta di credito?
Appena ci si accorge dello smarrimento o del furto della carta di pagamento occorre:

  1. bloccare subito la carta telefonando al numero verde fornito dall'emittente per permettere l'immediata attivazione delle procedure di sicurezza che impediscono ulteriori utilizzi della carta. Quando si chiede il blocco, generalmente, l'operatore rilascia un numero che va inserito nella denuncia alle forze dell'ordine e comunicato alla banca;
  2. avere certezza di avere bloccato tutte le carte smarrite o rubate (sia di credito che di debito);
  3. recarsi presso i Carabinieri o la Polizia per presentare la denuncia che dovrà essere successivamente consegnata alla propria banca.

Conservare il codice P.I.N. lontano e separato dalla carta. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la banca o l'emittente riaccrediteranno gli importi spesi in maniera fraudolenta (al netto dell'eventuale franchigia prevista) purché le carte e il P.I.N. non siano stati custoditi insieme, siano stati utilizzati con diligenza e siano stati tempestivamente effettuati il blocco e la denuncia. In caso di furto o smarrimento di più carte di pagamento occorre seguire la procedura descritta per ciascuna di esse. Il blocco della singola carta è di norma operativo immediatamente dopo la telefonata.

Veniamo ora ai rischi più comuni a cui si incorre contraendo una carta di credito.

I principali rischi sono quelli legati alle frodi: clonazione e phishing. Con la clonazione, le informazioni contenute nella banda magnetica della carta vengono copiate, attraverso la manipolazione dei lettori utilizzati dagli sportelli Bancomat o dagli esercenti e, trasferite su analoghi supporti di plastica. Recentemente, con l'inserimento del microchip, tale possibilità è stata bloccata.

Il phishing è un reato informatico che, attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica in cui viene imitata la grafica di siti bancari o postali, mira a ottenere dalle "vittime"la password di accesso al conto corrente, le password che autorizzano i pagamenti oppure il numero della carta di credito ed il relativo codice di controllo.

È bene non comunicare mai a terzi, specialmente via mail o telefono, i dati della propria carta o le password di pagamento. Per i pagamenti on-line,verificare che il sito offra una connessione protetta (l'indirizzo deve iniziare per"https" e presentare un lucchetto in basso a destra della pagina).

Monitorare il proprio estratto conto e, laddove si sospetti di essere stati vittime di una frode,seguire scrupolosamente le procedure indicate per il caso di furto o smarrimento informando immediatamente la propria banca. Per prevenire il rischio di clonazione è consigliabile richiedere la sostituzione delle carte prive di microchip.

La legge, comunque, prevede che la banca o l'istituto di credito emittente una carta di pagamento adotti tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nell'utilizzo di questi strumenti. Generalmente gli enti emittenti si avvalgono di sistemi di monitoraggio che spesso individuano tempestivamente possibili eventi fraudolenti, alcuni di questi sistemi prevedono anche l'invio di SMS gratuiti al titolare della carta per verificare la genuinità delle operazioni.

Alcuni istituti di credito offrono anche coperture assicurative che intervengono a risarcimento del cliente in diverse casistiche, quali clonazioni e frodi informatiche.

È bene attenersi alle norme di utilizzo delle carte di pagamento e verificare quali tipi di coperture assicurative siano associate alla propria carta di pagamento. È inoltre possibile richiedere l’attivazione del servizio di alert via SMS.

Tutto quello che devi sapere sulla carta di credito revolving

Come funziona, cosa comporta, e come deve essere conservata una carta di credito revolving: tutte le informazioni utili.

La carta di credito revolving è uno strumento di pagamento alternativo al contante che permette di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l'addebito di interessi.

La banca, una società finanziaria o un istituto di moneta elettronica mettono a disposizione del titolare una riserva di denaro (denominata fido o plafond), con cui poter effettuare acquisti di beni e servizi e/o prelevare contante.

La restituzione delle somme utilizzate avviene in maniera rateale e posticipata rispetto al momento dell'acquisto o del prelevamento, attraverso rate di piccolo importo secondo modalità e tempi definiti al momento della stipula del contratto.

Il titolare può modificare successivamente l'importo della rata concordato in base alle sue mutate esigenze, pur non potendo scendere sotto una quota minima espressa in valore assoluto (ad es: 50 euro) o in percentuale (ad es: 5% dell'importo dovuto). Le rate, alle scadenze stabilite,sono addebitate sul conto corrente collegato alla carta revolving.

La carta di credito revolving può essere richiesta presentando alla banca o ad altro soggetto emittente, una serie di documenti fra cui la carta d'identità, il codice fiscale, informazioni riguardanti il reddito e i dati del conto corrente su cui saranno addebitate le rate mensili. L'importo del plafond concesso è deciso dall'Istituto erogante in base alla valutazione creditizia dell'affidabilità finanziaria del richiedente.

È molto importante verificare che al momento dell'addebito della rata, vi sia disponibilità sufficiente sul conto corrente collegato.Valutare con estrema attenzione l'impatto che questo nuovo impegno avrà sul proprio budget familiare di spesa e sul proprio reddito mensile: la rata si sommerà infatti ad altri impegni di pagamento mensili quali affitto, bollette ed eventuali altre rate.

Il vantaggio principale della carta revolving consiste nella restituzione a rate delle somme utilizzate nell'ambito del plafond a disposizione del titolare. È come se qualcuno ci mettesse a disposizione un serbatoio d'acqua, permettendoci di utilizzarlo in tutto o in parte a condizione di ripristinarlo anche in piccole dosi.

È bene sapere che la carta di credito revolving non è un prestito personale (ed infatti non ha un piano di ammortamento pre-definito) ma, come accade per il prestito personale (a differenza del credito al consumo finalizzato), l'importo disponibile non è vincolato all'acquisto di uno specifico bene o servizio.

È importante concordare con l'emittente un importo della rata che sia sostenibile rispetto al proprio budget familiare di spesa e del proprio reddito mensile. È necessario prestare attenzione a utilizzare la carta revolving in modo corretto, non superando il plafond e rispettando le scadenze di restituzione delle rate.

Ma quanto costa una carta di credito revolving?
Oltre agli interessi dovuti per le somme utilizzate per gli acquisti/prelievi,sono previste spese e commissioni, quali la quota annua, le spese di incasso rata, le spese di invio estratto conto ed i premi di eventuali coperture assicurative.

Gli elementi e i parametri fondamentali da valutare e prendere in considerazione perscegliere il tipo di carta più adatto alle proprie necessità sono:

  1. il plafond massimo di spesa;
  2. il tasso di interesse applicato;
  3. la quota annuale;
  4. spese, commissioni ed interessi che potrebbero essere applicati in caso di ritardi nel rimborso;
  5. eventuali richieste e/o obblighi di stipulare assicurazioni.

< È bene informarsi sui costi e sulle commissioni previsti per l'utilizzo della carta leggendo attentamente le condizioni indicate nel contratto. È molto importante pagare regolarmente le rate, avendo anche l'opportunità, con richiesta preventiva all'istituto di credito, di modificare l'importo della rata nei limiti previsti dal contratto.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere pagati interessi ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria e, in caso di mancato pagamento di più rate, si può essere segnalati come "cattivi pagatori" nel Sistema di Informazione Creditizio (SIC).

Occorre inoltre aver ben chiaro sia il tasso applicato che il TAEG (Tasso annuo effettivo globale), il quale esprime il costo totale della carta comprendendo tutti i costi alla stessa collegati.

Com'è fatta una carta di credito revolving?
Una carta revolving è fisicamente identica alle altre carte di credito. È una tessera di plastica contenente una banda magnetica e/o un microchip, dove sono registrati i dati del titolare. Sulla carta sono riportati un codice identificativo, un codice di controllo e la data di scadenza della stessa.

La carta deve essere conservata in luogo sicuro, lontano da fonti magnetiche e di calore che potrebbero comprometterne il funzionamento. La carta deve essere tenuta separata dal codice segreto (PIN) che dovrebbe essere memorizzato e non scritto sulla stessa carta, o su altro oggetto prossimo alla carta. La carta è personale e non deve mai essere data ad altre persone. È obbligatorio firmare la carta sul retro appena ricevuta, anche per evitare il rischio di utilizzi fraudolenti.

Come funziona la carta revolving?
La carta revolving,viene rilasciata con un plafond massimo dispesa personalizzato. Nel caso di utilizzo viene inviato al possessore della carta l'estratto conto mensile, in cui sono indicate le transazioni effettuate ed il totale da rimborsare, comprensivo di interessi e delle altre commissioni. Nel contratto sottoscritto al momento del rilascio è riportato, fra l'altro, l'ammontare della rata minima che deve essere rimborsata mensilmente.

La rata comprende la quota di capitale da rimborsare alla banca con cui si ricostituisce il plafond assegnato, gli interessi e le commissioni. Alcune carte cosiddette "ad opzione" possono essere usate, a scelta del cliente, in modalità revolving (con rimborso a rate) oppure, in modalità "charge" (con pagamento dell'intero saldo al momento della ricezione dell'estratto conto).

È bene mantenere una giusta proporzione tra spese effettuate e rata mensile, per non avere un periodo di rimborso troppo lungo. È bene, inoltre, ricordare che il plafond disponibile diminuisce in funzione delle somme utilizzate, e si ricostituisce, per un importo pari alla quota capitale, attraverso il pagamento delle rate.

I pagamenti con carta revolving, presso gli esercizi abilitati al pagamento con moneta elettronica, sono effettuati con le stesse modalità previste per le carte a saldo ovvero attraverso la sottoscrizione di uno scontrino di pagamento (voucher) da parte del titolare oppure digitando il proprio codice segreto (PIN). Una copia della ricevuta di pagamento deve essere sempre rilasciata al possessore della carta.

Nell'effettuare i pagamenti non bisogna mai perdere di vista la propria carta ed è indispensabile controllare la cifra riportata sopra gli scontrini di pagamento. Quando si effettua un pagamento digitando il codice segreto, è necessario fare attenzione che nessuno veda le cifre digitate.

Alcune carte di credito possono presentare anche il marchio di una determinata azienda ( co-branded). Queste carte, in forza di accordi tra l'emittente e le singole aziende proprietarie dei vari marchi, offrono al titolare una serie di facilitazioni o servizi come ad esempio linee di credito aggiuntive per il pagamento di specifici servizi/prodotti offerti dal partner commerciale.

Qualora la carta co-branded presentasse linee di credito differenti occorre prestare attenzione nel suo utilizzo e in particolare ai tassi applicati alle diverse linee.

Il mancato o ritardato pagamento della rata alla scadenza pattuita, prevede l'avvio della procedura di recupero.

La carta viene momentaneamente bloccata fino al rimborso di quanto dovuto, il cliente viene contattato e invitato a restituire l'importo dovuto e non pagato. L'informazione del mancato pagamento viene segnalata dall'ente emittente al Sistema di Informazione Creditizio (SIC), una banca dati cui vengono inviati i dati della carta, il plafond, le rate rimborsate, pagate in ritardo o non rimborsate.

I SIC (o Centrali Rischi o banche dati dei cattivi pagatori) evidenziano sia i pagamenti ritardati che quelli non effettuati. Ritardare o non pagare una o più rate può avere gravi conseguenze per il possessore della carta quali ad esempio il mancato rilascio di nuovi finanziamenti per un periodo successivo che varia in relazione al numero di rate non pagate. In ogni caso, il titolare del rapporto deve essere informato prima che venga effettuata l'iscrizione ad un sistema di informazione creditizia.

Quali sono i rischi connessi all'utilizzo della carta revolving?
Uno dei rischi principali, per quanto rari, legati all'utilizzo delle carte è la loro clonazione. Le carte di credito revolving, come pure quelle a saldo, sono tessere dotate di banda magnetica e/o di microchip.

Attraverso apposite apparecchiature, possono essere trafugati fraudolentemente i dati in essa contenuti in modo da riprodurre una carta identica utilizzabile illecitamente da persone diverse dal titolare della carta.

Con l'adozione del microchip il livello di sicurezza è aumentato.

È bene controllare sempre il proprio estratto conto sia online, che attraverso i sistemi messi a disposizione dall'istituto emittente, in modo da rendersi conto il prima possibile di eventuali movimenti sospetti che potrebbero indicare l'avvenuta clonazione. Laddove si sospetti di essere stati vittime di una frode, seguire scrupolosamente le procedure indicate per il caso di furto o smarrimento informando immediatamente la propria banca.

Appena ci si accorge dello smarrimento, del furto o della clonazione della carta occorre:

  1. bloccare subito la carta telefonando al numero verde fornito dall'emittente per permettere l'immediata attivazione delle procedure di sicurezza che impediscono ulteriori utilizzi della carta. Quando si chiede il blocco, generalmente, l'operatore rilascia un numero che va inserito nella denuncia alle forze dell'ordine e comunicato alla banca;
  2. avere certezza di avere bloccato tutte le carte smarrite o rubate (sia di credito che di debito);
  3. recarsi presso i carabinieri o la polizia per presentare la denuncia che dovrà essere successivamente consegnata alla propria banca.

Conservare il codice P.I.N. lontano e separato dalla carta. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la banca o l'emittente riaccrediteranno gli importi spesi in maniera fraudolenta (al netto dell'eventuale franchigia prevista) purché le carte e il P.I.N. non siano stati custoditi insieme, siano stati utilizzati con diligenza e siano stati tempestivamente effettuati il blocco e la denuncia. In caso di furto o smarrimento di più carte di pagamento occorre seguire la procedura descritta per ciascuna di esse. Il blocco della singola carta è operativo immediatamente dopo la telefonata.

Le carte di credito a saldo vengono concesse a qualsiasi correntista indiscriminatamente?

Qualunque correntista può ottenere con facilità una carta di credito, che sia a saldo oppure revolving, dal proprio istituto di credito?

Per rispondere a questa domanda, è bene fare una fondamentale premessa.

Il periodo di crisi che ci accompagna ha comportato un consistente restringimento di concessione del credito da parte delle banche. Basti pensare ai mutui o ai prestiti, sempre più raramente elargiti.

Non per ultima, in questa lista, compare la concessione di una semplice e comune carta di credito a saldo.

Le banche, per concederla, richiedono garanzie piuttosto rigide.

Innanzitutto, se siete stati segnalati in una qualsiasi centrale rischi come cattivi pagatori, ovviamente, scordatevi la concessione dello strumento di pagamento. Ma questo, ai tempi d'oggi, è banale e facilmente prevedibile.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Anche non avendo uno storico creditizio negativo, con redditi certificati e disponibilità di saldo sul vostro conto corrente l'istituto può rifiutarsi di concedere una carta di credito.

In questo senso, fa notizia un'indicazione fornita dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 6182/13.

A parere dell'ABF, infatti, non può considerarsi esistente, alla luce dell'attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione della carta di credito, data l'indubbia autonomia decisionale da riconoscersi alla banca in ordine alla relativa erogazione sulla base di proprie valutazioni.

La valutazione della convenienza di un'operazione, quale il rilascio di una carta di credito, è demandata alla discrezionalità della banca.

Il rilascio di una carta di credito, infatti, richiede un'attenta analisi del merito creditizio del richiedente e la valutazione del così detto "merito creditizio" costituisce prerogativa dell'istituto erogante ove una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà negoziale della banca.

Appurata la discrezionalità imprenditoriale di cui la banca dispone in materia di valutazione del merito creditizio e conseguente rilascio di una carta di credito, si può solo discutere, peraltro, se ed a quali condizioni si possa configurare un obbligo, in capo all'intermediario, di motivare adeguatamente un eventuale rifiuto di rilascio della carta di credito.

Sotto questo aspetto si può affermare che anche nell'esercizio dell'attività creditizia la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente la banca dispone non può che svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La specificità dell’indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dalla possibilità di ottenere una carta di credito si presenta, allora, come profilo imprescindibile della doverosa funzione che le risposte della banca sono destinate ad assumere ai fini dell’orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri.

Conseguentemente, è da ritenere indiscutibile l’attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di rilascio della carta di credito.

I chiarimenti da fornire al cliente, insomma, lasciano ferma la insindacabilità degli orientamenti della banca in ordine alla concessione della carta di credito, la sua facoltà, cioè, di valutare ogni richiesta sulla base di criteri propri, quali le caratteristiche personali del richiedente (anche con riguardo alla sua storia creditizia) e le politiche di rischio adottate.

Dunque, diffidate dai messaggi pubblicitari, alquanto spudorati, di molti noti istituti di credito, i quali millantano carte di credito concesse, addirittura gratuitamente, con la mera apertura di un rapporto di conto corrente.

La maggior parte di questi spot sono pubblicità ingannevole.

Infatti, prima della concessione, la banca vi chiederà sicuramente delle garanzie, quali accredito dello stipendio o saldo di tot euro sul vostro conto, per poter cominciare a valutare la situazione.

Dopodiché, e fidatevi che succederà, nonostante i requisiti soddisfatti, sarà fatto su di voi un controllo completo nella vostra storia creditizia. E, anche se sarà filato tutto liscio, la banca potrebbe comunque rifiutarsi di concedere la carta di credito.

I motivi possono essere i più disparati: comunque non ve lo diranno mai esplicitamente. Ricordate che le banche hanno dei criteri di assegnazione del credito lontani dalla logica e a volte anche dalla matematica.

Comunque l'intenzione di questo intervento non era di spaventarvi. Buona fortuna!

Fate attenzione alle carte di credito revolving: sono pericolose

La carta di credito revolving rappresenta una particolare tipologia di credito in cui le spese non vengono automaticamente pagate a fine mese, ma possono essere rateizzate nel tempo.

In parole povere, la banca concede un prestito al titolare della carta che si impegna a rimborsare il dovuto in rate fisse o variabili, in cambio di un tasso di interesse aggiuntivo rispetto all'importo speso.

I versamenti mensili, poi, saldano il debito e ricostituiscono il credito concesso dalla banca.

Si tratta, quindi, di una forma di finanziamento più agevole rispetto al prestito tradizionale, non bisogna richiedere alcuna autorizzazione specifica per ogni singola operazione, che mette a disposizione del titolare una certa liquidità da spendere nell'immediato, ma il cui rimborso avviene nei mesi successivi a piccole rate.

Una bella comodità che, tuttavia, sembra eccessivamente dispendiosa.

Secondo l’ultimo comunicato della Banca d'Italia sui tassi soglia oltre i quali scatta l’accusa di usura nel caso delle carte revolving, il tasso effettivo globale medio (Taeg) rivelato nel trimestre luglio-settembre 2013 è, infatti, pari al 17% per importi fino a 5.000 euro e al 12,13% per cifre superiori.

Una percentuale più alta di diversi punti anche rispetto ai normali prestiti finalizzati, i cui tassi sono pari, rispettivamente, al 12% e al 10,15 per cento.

I conti sono presto fatti.

Tra la polizza assicurativa (a copertura del debito nel caso in cui si verificasse un’insolvenza delle rate), le commissioni per le operazioni on line, i servizi accessori a pagamento e le penali in caso di insolvenza, sono molte le voci di costo che caratterizzano le carte revolving di cui, va sottolineato, è invece complicato conoscere l’importo residuo, visto che il rimborso è alla francese e non si ha un piano di ammortamento.

Una mini-stangata che, tuttavia, non spaventa i debitori italiani che, tra rate dei mutui saltate, bollette da pagare e lo stipendio che non basta mai per arrivare a fine mese, hanno deciso di far ricorso a queste carte, apparentmente, vantaggiose, per le quali vengono richieste garanzie minori.

Se si paga con una carta a rimborso dilazionato, infatti, non si compila nulla se non al momento della richiesta della stessa.

E nessuno, a parte il titolare e l’emittente della carta, saprà che si è comperato a rate.

Con la differenza che, mentre se si chiede un prestito la società a cui ci si rivolge vaglia ogni singola pratica, con la carta viene concesso un plafond di spesa da utilizzare quando e come meglio si crede.

Così, una volta ottenuta una carta di credito revolving, può essere utilizzata senza limiti temporali, ma soprattutto senza l’obbligo di presentare nuovi documenti attinenti la posizione del titolare, anche se la stessa è cambiata.

Lo stesso titolare può successivamente decidere l’importo della rata.

E' proprio questo che, di solito, genera l’illusione di un piccolo importo che non incide in modo significativo sul bilancio familiare.

In realtà, il costo degli interessi è sproporzionato. Può arrivar eanche a tassi tra il 19% e il 25%, che aumentano in caso di ritardato pagamento.

Se ci si vuole tutelare, evitare l’uso delle carte revolving, è l'unico must. Meglio tentare di ricorrere a forme di finanziamento più classiche come prestiti personali o affidamenti di conto corrente, anche perché consentono di misurare meglio l’indebitamento e il suo costo.

Se, però, disgraziatamente, si dovesse decidere di contrarla, è bene sempre controllare il TAEG applicato, che è indicato nell'estratto conto mensile.

Se il Taeg supera il 15% è evidente che si paga un interesse altissimo.

Inoltre, non finiremo mai di dirlo, si deve verificare se il tasso applicato è superiore a quello previsto come tasso soglia usura, riferendosi alle indicazioni trimestrali pubblicate dalla Banca d'Italia.

Fondamentale è anche accertarsi della somma effettivamente utilizzata in prestito, a prescindere da quella affidata.

Molto spesso capita che gli intermediari finanziari tollerino piccoli sconfinamenti rispetto al fido accordato.

In questi casi, se il limite, ad esempio, è di cinquemila euro, la carta consente anche spese di poco superiori a tale tetto.

In tal caso è bene verificare sempre che, sforando il limite, non siano applicati tassi che superino la soglia prevista dalla Banca d'Italia, molto più bassa per i prestiti revolving superiori a cinquemila euro.

L’eventuale accertamento del tasso usura determinerebbe la nullità degli interessi.

Altra pratica riscontrata è quella di consegnare allo stesso cliente, più di una carta, ciascuna con il limite di cinquemila euro.

E' chiaro che così facendo si cerca di aggirare i limiti dei tassi soglia usura previsti per le carte revolving superiori a cinquemila euro e che, pertanto, in questi casi, potranno essere contestati.

Duplicazione furto o smarrimento di una carta di credito: diritti e doveri del consumatore

Sono sempre più consueti i contenziosi con gli istituti di credito aventi a oggetto gli utilizzi non autorizzati di strumenti di pagamento, con particolare riguardo alle fattispecie di duplicazione, clonazione, furto e smarrimento di carta di credito e bancomat.

In numerose sue decisioni l'Arbitro Bancario Finanziario ha applicato i principi della normativa comunitaria (direttiva europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento, comunemente denominata PSD ovvero Payment Services Directive).

Ai sensi della normativa vigente, italiana e comunitaria, sul cliente e sulla banca gravano una serie di obblighi di condotta a seguito dell'emissione dello strumento di pagamento quale il bancomat, dovendo il primo utilizzare correttamente lo strumento e comunicarne tempestivamente eventuali utilizzi fraudolenti, e il secondo assicurare un livello di sicurezza tale da evitare frodi. In base alla medesima normativa, qualora l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave è esclusa la responsabilità della banca la quale, solo in tal caso, non risponde dei danni derivanti dall'utilizzo fraudolento.

Grava peraltro sulla banca l'onere di provare che il titolare della carta di credito o del bancomat abbia violato, con dolo o colpa grave, gli obblighi relativi al loro utilizzo. Conseguentemente, l'Arbitro Bancario Finanziario ha condannato le banche che non avevano assolto l'onere di provare puntualmente la condotta gravemente negligente del cliente a risarcire i danni derivanti dagli utilizzi fraudolenti.

Per essere chiari, se sull'estratto conto vien fuori un prelievo bancomat operato in Bali (solo per fare un esempio) disconosciuto dal cliente, la banca (o Poste Italiane), per confermare l'addebito disconosciuto, deve provare che il titolare della carta bancomat si è recato a Bali in vacanza o per lavoro, oppure che ha consegnato il proprio bancomat ed il relativo pin code ad un indigeno.

Che sul riaccredito dell'importo prelevato in Indonesia e disconosciuto dal cliente debba decidere la polizia postale son solo chiacchiere di impiegati e direttori di banca ignoranti se non in malafede.

Bisogna soltanto recarsi nel più vicino commissariato della Polizia di Stato, sporgere denuncia contro ignoti per prelievo non autorizzato dal conto corrente tramite bancomat o carta di credito, e consegnare denuncia ed istanza di rimborso del prelievo disconosciuto allo sportello bancario o postale.

Naturalmente, bisogna poi provvedere anche a richiedere la sostituzione della carta di credito o del bancomat oggetto di clonazione.

Per quanto concerne la nozione di colpa grave, bisogna far riferimento alla definizione delineata dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale essa consiste nella condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.

In tale prospettiva, la colpa grave è stata intesa dall'Arbitro Bancario Finanziario come la violazione di quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato anche dalle persone "ordinariamente trascurate". In pratica, la colpa grave si concretizza in un disinteresse totale verso le conseguenze dannose delle proprie azioni e corrisponde a una condotta talmente negligente da essere equiparata a quella dolosa.

I Collegi ABF hanno individuato varie ipotesi tipiche di colpa inescusabile a carico del cliente. A titolo esemplificativo, integrano condotte gravemente colpose:

  1. la conservazione dello strumento di pagamento unitamente al PIN;
  2. la mancata custodia della borsa o del portafogli in cui è conservato lo strumento di pagamento;
  3. il ritardo nella denuncia dello smarrimento, del furto o dell'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e il non tempestivo blocco della carta;
  4. il mancato blocco della carta in seguito alla spedizione del sms alert;
  5. la comunicazione delle credenziali e del PIN a terzi.

Quanto alla prova della colpa grave, la legge stabilisce che quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno degli obblighi previsti.

Peraltro l'ABF ha ritenuto che l'avvenuta digitazione del PIN non è di per sé sufficiente per presumere una grave negligenza del cliente nella custodia della carta e del codice segreto.

Inoltre, la colpa grave del ricorrente non esclude l'eventuale colpa concorrente della banca (o di Poste Italiane) la quale - alla luce del canone di diligenza dell'accorto banchiere è responsabile in caso di mancata adozione di sistemi di sicurezza più efficaci e affidabili.

Infine, in tema di clonazione, l'Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che un simile evento può trovare causa nella presenza di falle nella sicurezza del sistema (...), per cui nessuna mancanza sembra potersi rimproverare, in linea di massima, al possessore dello strumento clonato, dato che la duplicazione delle carte avviene a totale insaputa del cliente e indipendentemente dal modo in cui egli ha gestito la custodia dello strumento.

Per accertare l'eventuale clonazione, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario si sono sovente avvalsi di analisi tecniche, allegate dalle parti, incentrate sulle sequenze numeriche memorizzate sulla banda magnetica della carta. In particolare, è stato stabilito che il bancomat può ritenersi clonato quando la registrazione delle serie numeriche delle operazioni riveli l'assenza di consequenzialità tra il codice finale di un'operazione e quello iniziale della transazione successiva, in quanto ciò dimostra che le operazioni sono state effettuate fisicamente con un clone della carta e non mediante quella originale.

La franchigia a carico dell'utilizzatore di una carta di credito in caso di indebito utilizzo

La diatriba della franchigia applicabile a carico dell'utilizzatore di una carta di credito in caso di indebito utilizzo dello strumento di pagamento.

Il Collegio di coordinamento si è pronunciato sulla franchigia a carico dell'utilizzatore di bancomat o carte di credito in caso di indebito utilizzo, chiarendo che, salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave, non può essere superiore a 150 euro.

Sono state richiamate alcune pronunce dell'Arbitro secondo cui la formulazione adottata dal legislatore nazionale consente di prevedere importi differenti a seconda delle circostanze del caso concreto.

Fra i criteri per la graduazione dell'importo della franchigia, si dovrebbero prendere in considerazione:

  1. la proporzione con l'entità della somma fraudolentemente sottratta;
  2. la maggiore o minore lievità della compartecipazione colposa del cliente nella produzione del fatto illecito;
  3. il grado di negligenza dell'intermediario.

A giudizio del Collegio di coordinamento, tale orientamento non appare condivisibile, poiché la struttura del procedimento davanti all'ABF non consente un esame sufficiente per graduare la franchigia secondo criteri oggettivi.

Di qui la necessità di fare riferimento a un importo fisso, uguale per tutti i ricorrenti, che non può che coincidere con quello indicato dalla legge.

Diritto per l'utilizzatore di una carta di credito di ottenere il rimborso di una transazione per l'inadempimento imputabile all'esercente

L'inadempimento del beneficiario nelle transazioni regolate con una carta di credito.

Il Collegio di coordinamento è intervenuto a risolvere il contrasto interpretativo in merito al diritto per l'utilizzatore di una carta di credito, o bancomat, di ottenere il rimborso di una transazione, da parte dell'emittente, per l'inadempimento imputabile all'esercente, beneficiario del pagamento.

Muovendo dall'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito della delegazione di pagamento, il Collegio afferma che il solo obbligo gravante sull'intermediario è quello di eseguire gli ordini di pagamento impartiti, e quindi appositamente autorizzati, dall'utilizzatore.

La sua responsabilità si limita all'eventuale inadempimento o inesatto adempimento a tale obbligo, come nel caso di esecuzione di pagamenti non autorizzati, di errori nell'individuazione del beneficiario o nell'indicazione dell'esatto importo da addebitare.

Nell'occasione il Collegio ha sottolineato che, alla luce dell'interpretazione della normativa europea in materia, il diritto al rimborso può essere attribuito al cliente nei confronti del prestatore di servizi di pagamento (in deroga al principio di irrevocabilità) soltanto se espressamente previsto da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali nazionali.

Quanto ai profili di responsabilità riferibili all'intermediario, l'attenzione dei Collegi si è prevalentemente concentrata sulla prestazione di servizi di pagamento online.

Al riguardo i Collegi hanno precisato che le controversie relative all'utilizzo di strumenti di pagamento online richiedono una duplice valutazione riguardante, da un lato, la condotta tenuta dai clienti in termini di rispetto degli obblighi di diligenza e custodia e, dall'altro, la condotta dell'intermediario che deve adempiere il proprio compito di cura dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale e qualificata richiesta, predisponendo misure di protezione adeguate rispetto agli standard esistenti, specie sotto il profilo dei presidi tecnici adottati.

Si tratta della cosiddetta diligenza che impone all'intermediario, quando l'utilizzo dello strumento avvenga online, di garantire un più incisivo livello di protezione dell'altro contraente"

Rilevano, in particolare, le misure di protezione adottate dall'intermediario nell'offerta del servizio e, in particolare, l'adeguatezza dei presidi di sicurezza attivati.

Sul punto, i Collegi hanno chiarito che l'assenza, affianco ai normali codici di accesso al sito di home banking, di una protezione di secondo livello, ad esempio, attraverso chiavette elettroniche personalizzate del tipo a password variabile" (token) ovvero sistemi di allerta (sms alert, mail alert), implica il non corretto adempimento dell'obbligo di diligenza richiesta all'intermediario, che deve adottare ogni precauzione e istituire presidi tecnici in linea con l'evoluzione scientifica e tecnologica.

I Collegi hanno confermato come l'adozione di sistemi di sicurezza a due fattori costituisca oggi una modalità conforme ai criteri di sicurezza delle transazioni online, in grado di soddisfare l'onere di diligenza esigibile.

Ad esempio, i sistemi one time password, in grado di generare un codice "usa e getta" da associare alla carta, se non sono da soli sufficienti a dimostrare la grave negligenza dell'utilizzatore, rendono molto più difficile al cliente provare il carattere fraudolento dell'operazione.

17 Giugno 2015 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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2 risposte a “Carta di credito a saldo e revolving: dai problemi di concessione da parte della banca ai diritti/doveri dell’utilizzatore » La guida completa”

  1. Anonimo ha detto:

    e’ un diritto richiedere il risarcimento danni per anticipata estinzione di una carta di credito visa non ancora scaduta?

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