Quando il nome sulla carta di circolazione e quello del conducente devono coincidere » Tra falsi miti e verità: il vademecum

Tutta la verità sull'aggiornamento della carta di circolazione in caso di uso promiscuo del veicolo

A partire dallo scorso 3 novembre 2014, secondo quanto disposto dall'aggiornamento normativo, scatterebbe una multa, salatissima, nella fattispecie in cui l'automobilista, alla guida del mezzo, non sia l'effettivo proprietario, ovvero lo stesso indicato sulla carta di circolazione.

Il nostro blog è stato uno dei primi a trattare questo argomento: successivamente se ne sono dette molte, terrorizzando e confondendo gli automobilisti italiani.

Ma qual è la verità? In quali casi si applica la sanzione e in quali no?

Cerchiamo di rispondere dettagliatamente nel prosieguo dell'articolo.

In linea generale, la legge dispone l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione, in caso di variazione delle generalità o della denominazione dell’intestatario del veicolo, o di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un soggetto terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.

In parole povere, si deve registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza sistematicamente l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni.

Diversamente, scatta una multa di 705 euro con ritiro della carta di circolazione.

Ma quali sono i soggetti su cui grava l'onere? E quali quelli esclusi?

Come deve fare il cittadino per adeguarsi alla norma, e a quali costi?

Scopriamolo nei paragrafi successivi.

I soggetti obbligati e quelli esclusi dall'aggiornamento della carta di circolazione per uso promiscuo del veicolo

Soggetti obbligati, e non, all'aggiornamento della carta di circolazione in caso di uso promiscuo del veicolo.

Sono inclusi nell'obbligo tutti i casi di comodato (esclusi quelli dove il comodatario è un familiare convivente del proprietario), di locazione senza conducente (noleggio), di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo, di utilizzo di veicoli di soggetti incapaci (minori, interdetti, etc.) o deceduti (in attesa che si attui la successione), di utilizzo di veicolo con contratto rent to buy, di utilizzo di veicoli facenti parte di un trust.

Sono invece esenti dall'obbligo tutti i casi di auto date in uso ai familiari conviventi, a prescindere dal periodo di utilizzo, i casi di auto aziendali assegnate ai dipendenti (fringe benefit) e gli autotrasportatori (per i quali verranno emanate norme specifiche).

Sono ovviamente esclusi anche tutti i casi dove il veicolo viene dato in prestito occasionalmente o per periodi inferiori a 30 giorni, o quando un mezzo è utilizzato da più persone senza esclusività.

Dunque, in sintesi, i soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, e a nome del quale quindi potrebbero scattare le sanzioni, sono:

  1. i comodatari in caso di comodato
  2. i locatari o i sublocatari in caso di noleggio
  3. gli affidatari in caso di custodia giudiziale
  4. gli eredi
  5. gli utilizzatori nei casi di contratti rent to buy.

Gli obblighi sono assolti anche se la comunicazione viene fatta dal proprietario del veicolo o comunque dal soggetto intestatario della carta di circolazione, a patto che venga sottoscritta una delega su modulo predisposto dal Ministero.

Come e quando effettuare la comunicazione di aggiornamento della carta di circolazione per uso promiscuo del veicolo

Ecco come e quando effettuare la comunicazione di aggiornamento della carta di circolazione per uso promiscuo del veicolo.

La comunicazione va fatta all'ufficio locale della Motorizzazione (DTT), direttamente o tramite un'agenzia di pratiche auto (tecnicamente gli studi di consulenza automobilistica), entro 30 giorni da quando ha avuto inizio il possesso, utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio stesso.

In alcuni casi, di prassi. si occupa della comunicazione il proprietario, facendo firmare la delega all'utilizzatore al momento della consegna dell'auto.

Ogni caso, comunque, è diverso.

Vediamoli nel dettaglio.

In caso di comodato, ad esempio, procede alla comunicazione il comodatario (persona che usa l'auto in comodato), con rilascio da parte dell'ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Occorre una dichiarazione del comodante che attesti di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario.

Nella fattispecie del noleggio, invece, procede alla comunicazione il locatore (persona che dà l'auto in noleggio) munito di delega, senza necessità di stampare il tagliando di aggiornamento ma solo di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo. Non è nemmeno necessario, ai fini della regolare circolazione, che tale ricevuta sia tenuta a bordo del veicolo.

Qualora sussista, piuttosto, una custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo, procede alla comunicazione l'affidatario (persona a cui è stata affidata l'auto), con rilascio da parte dell'ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Occorre una dichiarazione che attesti la propria qualità di affidatario con gli estremi del provvedimento di custodia.

Al contrario, in caso di utilizzo veicolo di soggetto incapace (minore, interdetto=), procede alla comunicazione il genitore o il tutore, con rilascio da parte dell'ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Nella comunicazione vanno ovviamente specificati i dati della persona nelle cui mani viene messo il veicolo con gli estremi del provvedimento del giudice tutelare.

Nel caso di utilizzo di veicolo intestato a persona deceduta (in attesa che si attui la successione), procede alla comunicazione l'erede che si intesta provvisoriamente il veicolo, con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale l'utilizzatore dichiara la propria qualità di erede con tutte le informazioni sul decesso e sulla procedura di successione.

Infine, nella fattispecie di utilizzo veicolo con contratto rent to buy, procede alla comunicazione l'utilizzatore con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con quale il proprietario attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità dell'utilizzatore a titolo di rent to buy, specificando la durata del contratto.

Aggiornamento della carta di circolazione per uso promiscuo del mezzo: i costi e le sanzioni

Quanto costa aggiornare la carta circolazione? E se si omette di farlo, cosa si rischia?

Per quanto riguarda i costi, da notare che alla richiesta di annotazione vanno allegati le attestazioni di pagamento di 16 euro per imposta di bollo e di 9 euro per diritti di motorizzazione.

Nel caso si rendesse necessaria la duplicazione della carta di circolazione il bollo è di 32 euro. Nei casi dove non è necessaria l'emissione del tagliando di aggiornamento si pagano solo i diritti di motorizzazione.

Sono ovviamente esclusi gli eventuali costi legati all'intermediazione di agenzie di pratiche automobilistiche.

Per quanto concerne le sanzioni, invece, in caso di omissione ad un controllo può seguire l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 516,46 a 2.582,28 euro e il ritiro della carta di circolazione, con invio della stessa agli uffici del DTT per l'adempimento.

Da chiarire che le sanzioni sono applicabili solo ai casi di possesso iniziato a partire dal 4/11/2014, decorsi i 30 giorni utili per adempiere all'obbligo.

I possessi iniziati prima di tale data possono o meno essere regolarizzati, a scelta dei soggetti coinvolti, senza rischio di sanzionamento.

Sui procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni non ci sono ancora chiarimenti a cui fare riferimento. Dovrebbe a breve pronunciarsi in merito il Ministero dell'Interno.

26 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Quando il nome sulla carta di circolazione e quello del conducente devono coincidere » Tra falsi miti e verità: il vademecum”

  1. Anonimo ha detto:

    Sono stata contravvenzionata per non aver aggiornato la carta di circolazione di una autovettura intestata a mio marito, dal quale ero legalmente separata, con cui non ero convivente e che è deceduto ad aprile 2013. Tutti gli eredi, compresa me, hanno fatto in tribunale la rinuncia alla eredità. Da allora non ci è stato comunicato nulla sul destino della autovettura. Io ho continuato ad utilizzarla pagando l’assicurazione ed effettuando le revisioni periodiche. È giusto ciò che mi si contesta? In quanto rinunciataria dell’eredità io non posso intestarmela. Oltretutto ho cominciato ad utilizzarla dopo l’entrata in vigore della legge 4.11.2014 che impone l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione per l’utilizzatore.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sono obbligati all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, intestato ad altro soggetto, coloro i quali hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale: sulla carta di circolazione deve essere annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario. Nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

      Lei in quanto chiamata all’eredità e avendo ad essa rinunciato, è diventata automaticamente custode giudiziale del veicolo di proprietà dello Stato. L’affidamento in custodia, a differenza degli altri chiamati all’eredità e anch’essi rinuncianti, le deriva proprio dall’aver avuto la disponibilità del veicolo, tesi provata dall’aver pagato l’assicurazione per la RC Auto a suo nome e/o dall’aver riferito le motivazioni per cui si trovava alla guida del veicolo agli agenti, in caso di contestazione immediata.

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