Canone Rai » Revoca, rimborso ed esenzione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Rimborso revoca ed esenzione Canone RAI

Salve, mi chiamo Raimondo e scrivo da Caserta: mia nonna ha ricevuto una cartella esattoriale per non aver pagato il canone rai del 2012.

Essendo nata nel 1931, non avrebbe dovuto pagare il canone già dal 2006. Come deve comportarsi?

Deve pagare la cartella esattoriale? E' possibile contestarla?

E' possibile ricevere il rimborso del canone dal 2006 ad oggi?

Qual'è la prassi per evitare di continuare a pagare il canone?

Canone RAI » Le disposizione dell'Agenzia delle entrate su esenzione dal pagamento per ultra settantacinquenni

L'Agenzia delle entrate ha finalmente emanato disposizioni pratiche su come ottenere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai da parte dei contribuenti ultra 75enni introdotta dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007 articolo 1 comma 132).

Con la circolare numero 46/2010 sono state dettate le modalita' per ottenere l'esenzione ed anche quelle per ottenere il rimborso retroattivo dei canoni pagati dal 2008 al 2010.

Canone RAI - Chi può ottenere esenzione

L'esenzione riguarda i soggetti che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di eta' entro la scadenza del termine di pagamento del canone.

Per ottenere l'esenzione dal 2011, per esempio, il settantacinquesimo anno di eta' dev'essere compiuto entro il 31/1/2011. Per ottenere l'esenzione dal secondo semestre 2010, in caso di pagamenti semestrali, il settantacinquesimo anno di eta' deve risultare compiuto entro il 31/7/2010.

Possono usufruire dell'esenzione anche i soggetti che abbiano un reddito proprio che, unito a quello del coniuge, non superi complessivamente i 6.713, 98 euro annui (516,46 euro per tredici mensilita').

Devono essere presi in considerazione tutti i redditi, anche quelli non soggetti a tassazione irpef, relativi all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

Sono compresi quindi i redditi imponibili desumibili dal CUD o dalla dichiarazione dei redditi (al netto degli oneri deducibili), nonche' i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta, come gli interessi maturati su conti bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, tutti i proventi di quote di investimenti e i redditi percepiti all'estero.

Devono essere comprese nel conto anche le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche consolari, missioni, o quelle corrisposte dalla Santa Sede, da enti gestiti da essa o da entri centrali della Chiesa cattolica.

Non si considerano invece i redditi esenti da irpef (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidità), i redditi derivanti dall'abitazione principale, i trattamenti di fine rapporto e gli altri redditi assoggettati a tassazione separata;

L'esenzione è valida anche per i soggetti che non convivano con altre persone, diverse dal coniuge, che abbiano un reddito proprio.

Per gli "abbonamenti" che dovrebbero attivarsi durante l'anno l'esenzione e' applicabile se il soggetto ha gia' compiuto i 75 anni. Va inviata la dichiarazione di esenzione entro 60 giorni da quando e' sorto l'obbligo di pagamento (inizio del possesso della TV).

L'esenzione riguarda esclusivamente l'apparecchio televisivo detenuto presso l'abitazione di residenza.

Canone Rai - Come ottenere esenzione

E' necessario compilare un modulo, consistente in una dichiarazione di possesso dei requisiti, approntato dall'Agenzia delle entrate.

Il modulo/dichiarazione va poi consegnato o spedito per raccomandata a/r (piegando il foglio, senza busta) entro il 30/4 dell'anno a partire dal quale si intende usufruire dell'esenzione (stante l'aver compiuto i 75 anni entro il 31/1).

Se si paga in canone semestralmente e si intende iniziare a godere del beneficio dal secondo semestre dell'anno l'invio deve avvenire entro il 31/7 (stante l'aver compiuto i 75 anni entro lo stesso 31/7).

L'invio va effettuato a AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - 10121 - Torino,allegando copia di un documento di identità.

La consegna a mano può invece essere effettuata presso qualunque ufficio locale o territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Se successivamente all'invio della domanda il soggetto perde il diritto al beneficio (perché magari cambia il suo reddito o perché inizia a convivere con possessori di reddito proprio), dovra' ricominciare a pagare il canone RAI.

Per quanto riguarda il 2010 l'esenzione e' ottenibile, per chi paga semestralmente, a partire dall'ultimo semestre e presentando la domanda entro il 30/11 (stante l'aver compiuto i 75 anni entro il 30/7).

Chi ha pagato per l'intero anno può invece chiedere il rimborso, stante l'aver compiuto i 75 anni entro il 31/1/2010, ottenendo anche l'esenzione "retroattiva".

Chi non ha pagato gli ultimi canoni deve presentare la domanda di esenzione entro il 30/11/2010 anche chi, in possesso dei requisiti necessari per l'esenzione, non ha pagato uno o piu' canoni a partire dal 2008, senza comunicare alcunche' all'Agenzia delle entrate.

Canone RAI - Chi può ottenere rimborso

Il rimborso spetta ai soggetti che possiedono i requisiti per l'esenzione (vedi sopra) e che abbiano regolarmente pagato i canoni dal 2008.

I rimborsi spettano ovviamente per gli anni per i quali risultino maturati i requisti di eta' e reddito.

Per quanto riguarda l'eta', i 75 anni devono risultare compiuti, come gia' detto, entro il 31/1 dell'anno in questione (31/7 se si intende chiedere il rimborso del pagamento dell'ultimo semestre dell'anno).

Per chiarire: i soggetti che hanno compiuto i 75 anni entro il 31/1/2008 possono chiedere il rimborso dal 2008, quelli che hanno compiuto i 75 anni entro il 31/1/2009 possono chiedere il rimborsi a partire dal 2009, etc.

Per il canone dell'ultimo semestre dell'anno, nel caso di pagamenti semestrali, il compimento dei 75 anni deve essere avvenuto entro il 31/7.

Canone RAI - Come ottenere rimborso

Anche in questo caso deve essere compilata una domanda di rimborso approntata dall'Agenzia delle entrate, che deve essere presentata unitamente alla richiesta di esenzione per gli stessi anni per i quali si chiede il rimborso. L'esenzione, in questo caso, scattera' retroattivamente, come il rimborso.

Gli invii o la consegna a mano possono essere fatti nelle modalità già dette valide per le dichiarazioni di esenzione.

I rimborsi avverranno poi mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali.

Chi ha gia' inviato una richiesta di rimborso, potrebbe teoricamente non inviare ulteriori richieste.

A livello pratico, tuttavia, crediamo sia opportuno che vengano comunque inviati entrambi i moduli approntati dall'Agenzia delle entrate, sia per sollecitare l'Agenzia che, a quanto ci risulta, ha fino ad oggi ignorato le richieste, sia per far si' che la propria pratica risulti inequivocabilmente completa.

Canone RAI - Sanzioni

Per ogni abuso relativo al diritto di esenzione e' comminabile una sanzione amministrativa variabile da 500 a 2.000 euro per ciascuna annualita' "evasa".

Altre sanzioni penali sono poi applicabili relativamente alle false dichiarazioni fatte compilando il modulo di autocertificazione.

27 Giugno 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!