Canone Rai e riscossione tramite bolletta elettrica » chiarimenti e casi border-line

Canone Rai e riscossione tramite bolletta elettrica » chiarimenti e casi border-line

In merito al canone rai e la sua novità, ovvero la riscossione tramite la bolletta elettrica a partire dal 1 gennaio 2016, siamo lieti di presentarvi un'utile guida definitiva, la quale spazia dai chiarimenti finali fino ai casi border-line.

Come ampiamente chiarito in questo blog, a partire dal 1 Gennaio 2016 sono cambiate le regole di riscossione del canone RAI ordinario, ovvero quello che grava sulle abitazioni private.

Sulla base di una presunzione di legge riguardo al possesso di apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive” da parte di privati che abbiano un'utenza elettrica ad uso domestico nella propria casa di residenza, è stato infatti introdotto l'addebito direttamente sulla bolletta.

Su chi non possiede gli apparecchi suddetti grava l'onere di inviare una comunicazione apposita una volta all'anno, su modulo predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Da precisare che rimangono invariate le regole di riscossione per il canone speciale, relativo alle attività commerciali e/o imprenditoriali (negozi, ristoranti, uffici, etc.), non toccate dalla “riforma”.

Il canone Rai, e in questo nulla è cambiato, è una tassa che grava sul possesso della TV, o meglio di apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive”.

E' dovuto una sola volta (all'anno) per ogni famiglia anagrafica e per tutti gli apparecchi posseduti nei luoghi di residenza e/o domicilio dei soggetti appartenenti alla stessa.

Nel concetto di famiglia anagrafica sono comprese di solito le coppie di fatto, perché per famiglia anagrafica si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare)”.

La composizione del nucleo, in caso di dubbi, risulta dalla certificazione comunale.

Il Ministero dello sviluppo economico con una nota del 20/4/2016 ha chiarito che per apparecchio televisivo si intende “un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”.

Conseguentemente “non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.

La nota di quest'anno è andata ad integrare quella del 2012 che elencava esempi di apparecchi soggetti e non soggetti al canone. Si vedano per riferimenti i link utili in calce alla scheda.

Le radio non sono soggette al canone Rai ordinario ma solo a quello speciale (per ditte, negozi, etc.), quindi sono esenti da ogni pagamento solo se collocate in abitazioni private.

Comunque, fin dalle sue origini per il canone rai era prevista la presunzione di possesso di un apparecchio soggetto all'imposta nel caso di presenza di un'antenna televisiva, con pagamento su iniziativa del contribuente.

Da quest'anno, il 2016, la legge ha introdotto un'ulteriore presunzione nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo dove il soggetto ha la sua residenza anagrafica.

In questo modo lo Stato si è premurato di avere motivo di effettuare addebiti coattivi sulla bolletta elettrica, evitando che sia il contribuente a dover pagare di sua iniziativa.

La nuova presunzione di possesso opera dal 2016 in poi, senza retroattività.

Quindi niente azioni di controllo relative agli anni precedenti per coloro che non risultavano, fino al 2015, “abbonati” RAI.

Lo ha specificato il viceministro del Mininstero dell'economia rispondendo ad un'interrogazione parlamentare ed è chiaramente riportato sul sito dell'Agenzia delle entrate nelle domande frequenti.

Soggetti obbligati al pagamento del Canone Rai in bolletta elettrica a partire dal 2016

Sulla base della nuova presunzione detta sopra, dal 2016 paga il canone Rai chi ha intestata una “utenza elettrica residenziale” nella propria casa di residenza, con valore per tutto il proprio nucleo familiare e per tutti gli apparecchi televisivi posseduti in quella casa e nelle eventuali ulteriori.

Se nessun componente della famiglia anagrafica è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica il pagamento deve avvenire ad opera del contribuente tramite modello F24 con i codici tributo che saranno fissati dall'Agenzia delle entrate. Solo per il 2016 il pagamento deve avvenire entro il 31/10/2016.

I vecchi archivi dei contribuenti del canone quindi non valgono più. Nel caso in cui l'intestatario della bolletta elettrica sia diverso dal “vecchio” intestatario del canone l'Agenzia delle entrate provvede alla voltura d'ufficio.

Per le nuove utenze, la compagnia che eroga la fornitura di corrente elettrica dovrà – al momento della stipula del contratto – raccogliere la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura, e il cliente sarà tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

Oltre ai non possessori di apparecchi televisivi sono esenti dal pagamento del canone Rai:

  • gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forse NATO di stanza in Italia.
  • gli ultra75enni a basso reddito.

Quanto ci costa il canone rai in bolletta elettrica e quando si paga

Vediamo quanto ci costerà il canone rai riscosso tramite la bolletta elettrica e quando si pagherà.

Una volta a regime, dal 2017, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, scadenti il primo giorno dei mesi da Gennaio a Ottobre, ed addebitate dal venditore di energia elettrica sulle fatture che scadono in data successiva a tali scadenze.

Se non fosse prevista l'emissione di una fattura per l'energia elettrica, il venditore invia le fatture con le rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso le fatture con il canone devono essere inviate entro Ottobre.

Per le nuove utenze attivate dopo Ottobre il canone (ridotto) viene addebitato in un'unica soluzione nella prima rata dell'anno successivo.

Per quanto riguarda il 2016 l'importo annuale del canone è di 100 euro e le prime sei rate vengono addebitate sulla fattura emessa successivamente al 1º luglio 2016. Le ulteriori quattro rate saranno poi incluse nelle mensilità successive.

L'importo semestrale è di 51,03 euro e quello trimestrale è di 26,58 euro.

L'importo addebitato non è imponibile ai fini fiscali, quindi non è soggetto ad Iva.

L’addebito bancario (RID) già autorizzato per la luce si intende autorizzato anche per il canone.

In caso di attivazione dell'utenza durante l'anno 2016 l'importo annuale dovuto scende e cambia il numero delle rate. Anche in caso di addebito solo per un semestre gli importi scendono a seconda del momento dell'attivazione dell'utenza.

Gli importi “frazionati” sono stati fissati dall'Agenzia delle entrate con Circolare del 21/6/2016 che invitiamo nel caso a visionare.

Comunque, la legge specifica che in caso di pagamento parziale della bolletta senza indicazioni del cliente, l'imputazione avviene dando la priorità alla fornitura elettrica.

Da qui l'onere per l'utente di indicare quale parte della bolletta intende pagare.

Ciò è automatico se si decide di non pagare addebiti che si procede a contestare formalmente, con invio di una raccomandata a/r di messa in mora. In questo caso è bene chiarire al venditore che la rata del canone Rai è “salva”.

Comunque in caso di mancati o parziali pagamenti il venditore di energia elettrica provvede ad inviare i solleciti nelle proprie modalità ordinarie, anche per la parte relativa al canone.

La legge precisa che il mancato pagamento del canone, parziale o totale, NON comporta in ogni caso il distacco della fornitura di energia elettrica.

Mancato pagamento del canone rai e rimborsi per addebiti non dovuti

Arriviamo alla fase delicata: ecco cosa accade in caso di mancato pagamento del canone rai e come funziona la pratica dei rimborsi per addebiti non dovuti.

Stante il fatto che il venditore di energia elettrica sollecita il cliente che non ha pagato in tutto o in parte la bolletta, eventuale canone compreso, l'attività di riscossione vera e propria rimane in mano all'Agenzia delle entrate - sportello SAT.

Le azioni di recupero partono qualora il canone non venga pagato entro l'anno solare successivo, con addebito di sanzioni ed interessi.

Ricordiamo che il canone Rai è una tassa, quindi la sanzione intera per il mancato pagamento è del 30% e la riscossione avviene tramite cartella esattoriale.

Considerando che periodicamente i venditori di energia riversano all'Agenzia delle entrate i canoni riscossi, e comunicano i dati relativi al pagamento, nei casi in cui la tardività del pagamento non dipendesse da cause imputabili all'utente (per riversamenti tardivi, incompleti od errati), le sanzioni e gli interessi non sono addebitati all'utente ma all'impresa elettrica.

Per addebiti di canone rai non dovuti, invece, scatta il rimborso, con modalità che devono essere definite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Il rimborso da parte del venditore di energia elettrica può avvenire in bolletta o con modalità diverse, ma comunque deve scattare entro 45 giorni da quando questi riceve i dati utili dall'Agenzia delle entrate (i tempi sono definiti dal provvedimento di cui sopra).

In ogni caso, se il rimborso non va a buon fine il venditore avvisa l'Agenzia delle entrate che dovrà provvedere direttamente.

La dichiarazione sostitutiva permette di non pagare il Canone Rai

Presentare la dichiarazione sostitutiva, ovvero affermare di non possedere un apparecchio televisivo, permette di non pagare il Canone Rai: vediamo come, quando e perché.

La legge prevede, per chi è intestatario di un'utenza elettrica nella casa di residenza anagrafica, una presunzione di detenzione di una tv.

Per chi non possiede la Tv c'è l'onere di dichiararlo, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione sostitutiva fa fatta anche:

  • nel caso più componenti del nucleo familiare fossero intestatari di una bolletta elettrica, per la stessa abitazione o per abitazioni diverse: in questo caso si deve compilare il quadro B specificando su quale utenza si vuole l'addebito; non è ovviamente necessario ripetere la dichiarazione ogni anno.
  • dagli eredi del contribuente defunto che possono usare il modulo per chiedere la “cancellazione” della posizione contributiva del parente defunto, compilando il quadro B. Questi possono dichiarare altresì il proprio codice fiscale o quello di altri soggetti (pur non facenti parte della famiglia anagrafica del defunto) sulla cui bolletta andrà a gravare il canone disdetto. Ciò anche se la persona indicata già paga il canone su altra utenza (in questo caso il canone rimane uno). Anche in questo caso la dichiarazione non dovrà essere ripetuta annualmente.
  • da chi ha chiesto in passato il suggellamento della TV (dal 2016 non più richiedibile), relativamente al NON possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quello suggellato. La dichiarazione deve essere ripetuta annualmente.
  • da chi i viene in possesso di un apparecchio TV dopo aver presentato dichiarazione di non possesso: in questo caso va compilata, nel quadro A, la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti”.

Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva andava presentata entro il 16 maggio 2016 ed esonerava dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno.

Quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016.

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall'obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

L'invio può avvenire:

  • per posta raccomandata a/r senza busta;
  • per pec (con sottoscrizione mediante firma digitale) all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it
  • telematicamente tramite il sito dell'Agenzia.

Casi border-line che esonerano o meno dal pagamento del canone rai

Alcuni casi border-line possono esonerare o meno dal pagamento del canone rai: vediamo tutte le situazioni e fattispecie particolari.

Se in famiglia il titolare dell'utenza elettrica NON è lo stesso soggetto che fino a tutto il 2015 era intestatario del canone Rai la “voltura” dovrebbe avvenire d'ufficio, quindi NON c'e' bisogno di inviare alcuna dichiarazione. Dal 2016 il canone sarà addebitato in bolletta a nome dell'intestatario dell'utenza elettrica.

Se nessun componente della famiglia anagrafica è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica il pagamento deve avvenire ad opera del contribuente tramite modello F24 con i codici tributo fissati dall'Agenzia delle entrate, stante il possesso della TV.

I codici dovranno essere fissati con un Provvedimento futuro.

Solo per il 2016 il pagamento deve avvenire entro il 31/10/2016.

C'è da distinguere, poi, i casi a seconda del tipo di convivenza, come del resto per gli anni precedenti.

Se si tratta di una coppia di fatto (conviventi more uxorio), ci si può riferire al concetto di famiglia anagrafica visto sopra, e quindi il canone da pagare è UNO solo, addebitato nella bolletta elettrica del componente intestatario dell'utenza.

Se invece non si tratta di famiglia anagrafica e quindi se i conviventi non fanno parte dello stesso nucleo familiare, in teoria ognuno di essi dovrebbe pagare un canone Rai.
La stessa logica si applica ai diffusi casi delle badanti e degli studenti conviventi.

La certificazione comunale dovrebbe aiutare a verificare il caso.

Per quanto concerne il proprietario di casa affittata con bollette intestate al proprietario, come regola generale il canone deve pagarlo l'inquilino se ha la tv, ma se per errore l'utenza elettrica intestata al proprietario è residenziale, è quest'ultimo che se lo ritrova in bolletta.

Quindi che fare? Il proprietario deve verificare cosa c'e' scritto sulla bolletta, e deve eventualmente cambiare il tipo di utenza da “residenziale” a “non residenziale”.

Il canone a quel punto dovrà essere pagato dall'inquilino che dovrà provvedere di propria iniziativa, utilizzando il modello F24 e i codici tributo che saranno fissati dall'Agenzia delle entrate, a meno che non sia già “coperto” dal far parte di un nucleo familiare che già paga il canone. Per il 2016 la scadenza è quella fissata dal decreto attuativo, il 31/10/2016.

Per quanto riguarda case affittate a studenti, invece, valgono gli stessi concetti già detti.

Se gli studenti non fanno parte di un unico nucleo familiare devono pagare un canone Rai per ciascuno, a meno che non siano già “coperti” dalla famiglia di origine (perché sono residenti presso tale famiglia e fanno parte di quel nucleo familiare). Per lo studente -residente- che risulti eventualmente intestatario della bolletta elettrica l'addebito avverrà in bolletta.

Il pagamento può avvenire con modello F24 e i codici tributo che saranno fissati dall'Agenzia delle entrate; Per il 2016 la scadenza è quella fissata dal decreto attuativo, il 31/10/2016.

Per il proprietario il discorso è analogo a quello già detto per il caso della casa in affitto.

Per il contribuente che si trasferisce in casa di riposo, il pagamento è dovuto, se il contribuente possiede un apparecchio TV nella propria abitazione.

Va presentata la dichiarazione di esenzione qualora la TV non sia detenuta, come per qualsiasi altro contribuente, oppure nel caso in cui facendo il trasferimento il contribuente si libera della stessa. A

Se il contribuente non fosse intestatario di un'utenza elettrica (magari intestata a familiare residente altrove), in questo caso va inviata la vecchia disdetta per raccomandata a/r alla RAI (Sportello SAT).

I residenti nelle isole minori non interconnesse con la linea elettrica nazionale non avranno alcun addebito in bolletta e dovranno attivarsi per pagare il canone in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre 2016, con modello F24 utilizzando i codici che saranno predisposti dall'Agenzia delle entrate. Le isole sono: Alicudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, Ventotene, Vulcano.

Per i residenti all'estero, è ancora aperta la questione per quelli iscritti all'AIRE che risultino titolari di utenza elettrica nella casa posseduta in Italia.

Teoricamente non dovrebbero subire l'addebito, ma il loro caso è particolare e manca una vera e propria esclusione di legge. La modifica normativa a favore di questi cittadini è stata promessa dietro mozione presentata alla Camera ad Aprile.

24 Giugno 2016 · Andrea Ricciardi


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