Canone Rai 2014 » Quando dove e come pagare

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Canone Rai 2014 » Importi e modalità di pagamento

Oramai manca davvero poco alla scadenza per il pagamento del Canone Rai 2014, ovvero la tassa legata al possesso di un apparecchiatura adatta alla ricezione di programmi radiotelevisivi. All'interno dell'articolo analizzeremo i metodi di pagamento, gli importi e le possibili modalità di esonero o rateizzazione del canone rai.

Il canone rai: sintesi

Quest’anno, il 2014, l’importo complessivo del Canone Rai 2014 è pari a 113,50 Euro.

E’ possibile pagare la tassa presso un ufficio Poste Italiane o presso le tabaccherie abilitate.

Altri metodi di pagamento sono il telefono, con carta di credito, Internet, anche da smartphone e tablet, con carta di credito o con addebito bancario.

Per pagamenti del Canone RAI in ritardo è prevista una multa di 4,47 Euro per ritardi inferiori ai 30 giorni e di 8,94 Euro per ritardi superiori a 30 giorni.

E’ possibile pagare il Canone Rai 2014 in un’unica soluzione, con scadenza al 31 Gennaio 2014, o in due rate semestrali con scadenza al 31 gennaio 2014 ed al 31 luglio 2014, o in quattro rate trimestrali, con scadenze al 31 Gennaio 2014, 30 aprile 2014, 31 luglio 2014 e 31 ottobre 2014.

Il numero di abbonamento necessario per effettuare i pagamenti è rilevabile:

  • sull'avviso inviato dallo Sportello S.A.T. a tutti gli abbonati
  • sul libretto di abbonamento alla televisione
  • sulla ricevuta del bollettino di rinnovo dell'anno precedente
  • contattando l'operatore del servizio di Call Center al numero 199.123.000

Evasione o mancato pagamento del canone rai - le sanzioni

Le sanzioni in caso di evasione possono arrivare sino a quasi 620 euro.

Chi invece rinnova l'abbonamento oltre i termini di legge deve corrispondere il canone utilizzando un bollettino di c/c 1107 intestato a: AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT -RECUPERO CANONI ABBONAMENTO TV.

In questo caso sono dovute le sanzioni e gli interessi di mora nelle misure sotto riportate.

In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, è dovuta una sanzione amministrativa pari a 1/12 dell'importo del canone per ogni semestre pari ad Euro 4,47

In caso di ritardo superiore a trenta giorni la sanzione ammonta a 1/6 del canone per ogni semestre pari ad Euro 8,94

Inoltre, qualora il ritardo superi i sei mesi, sono in aggiunta dovuti gli interessi di mora, attualmente determinati nella misura dell'1% per ogni semestre compiuto.

Tali maggiorazioni sono da versare sul c/c postale numero 104109 intestato a: AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT - SANZ. AMM.VE INTERESSI E SPESE.

Se l'utente non rinnova nei termini stabiliti, il S.A.T. provvederà al recupero bonario.

Successivamente, il recupero coattivo (Cartella esattoriale) sarà eseguito dal Concessionario della Riscossione - Decreto legislativo numero 46 del 1999.

Rateizzazione del canone Rai

E’ possibile effettuare a rate il pagamento del canone RAI di abbonamento alla televisione tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici, i criteri e le modalita’ per poter usufruire di tale agevolazione sono le seguenti:

  1. I soggetti interessati sono i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale e di invalidita’ civile.
  2. Il reddito di pensione non deve superare i 18.000 euro e il titolare dell'abbonamento alla televisione deve coincidere con il titolare del reddito suddetto.
  3. Tali soggetti possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2011, tramite trattenute sulla pensione.
  4. La richiesta del pensionato ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.
  5. L’istanza, che deve recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone rai e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori. In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente a quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell'anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.
  6. Le trattenute sono effettuate dall'ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.
  7. La trattenuta da parte dell'ente pensionistico è effettuata per l’importo annuo del canone RAI salvo quanto previsto dai casi particolari.

L’ente pensionistico comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l’effettuazione del pagamento rateale è stata accolta, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, o se la stessa è stata respinta. In tal caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell'abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

L’ente certifica al pensionato che l’intero importo dovuto per il canone RAi di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Casi particolari

In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, al pensionato o ai suoi eredi viene comunicato dall'ente l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’importo residuo.

Se l’importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente l’ente pensionistico deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall'ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo.

Esonero dal pagamento del canone RAI

Sono esonerati esclusivamente:

  • Militari delle Forze Armate Italiane

L'esenzione è prevista solo per: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone RAI.

  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato

Possono usufruire dell'esonero scrivendo al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV allegando dichiarazione del Comando da cui dipende l'interessato o autocertificazione attestante l'appartenenza alle Forze armate della NATO

  • Agenti diplomatici e consolari

Se stranieri accreditati in Italia e a condizione che nel paese da loro rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani ivi accreditati godano di uguale trattamento.

  • Rivenditori e riparatori TV

Se si paga un canone satellitare o una pay tv: non si è esonerati dal pagamento del canone televisivo, in quanto l'obbligo al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, secondo quanto disposto dall'Articolo 1 del R.decreto legge del 21/02/1938 numero 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Nel caso non si usasse più l'apparecchio televisivo non si può sospendere il pagamento de canone RAI, perchè non è prevista la sospensione temporanea dell'abbonamento.

Inoltre è prevista l'abolizione del canone RAI per soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni secondo l'Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, numero 248.

Esenzione per over 75
Per avere diritto all'esenzione occorre:

  • aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
  • possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).

Per reddito si intende la somma:

  • del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

  1. i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
  2. il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
  3. i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  4. altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Il requisito del reddito deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445) che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all'istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.

Per avere diritto all'esenzione annuale per l'anno 2014 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/14.

Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/143.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22
10121 - Torino (To), oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
.

Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010, non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo,in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare l’utente.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone RAI.

Da ultimo si fa presente che l’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa.

Tale sanzione si cumula con il canone rai dovuto e gli interessi maturati.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR numero 445 del 2000.

13 Gennaio 2014 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!