Cancellazione protesto assegni per erronea o illegittima levata del protesto
La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.
La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito.
La richiesta di cancellazione per erronea levata del protesto si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell'ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell'istituto di credito trattario.
Per quanto riguarda la prova dell'errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell'ufficiale levatore o del funzionario dell'istituto di credito, che esplicita l’errore commesso.
La richiesta di cancellazione per illegittima levata del protesto riguarda tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla legge. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le tipologie dei casi più frequenti:
- la levata del protesto avvenuta oltre i termini di legge;
- la richiesta di pagamento eseguita in luogo diverso da quello indicato nel titolo;
- la levata del protesto senza l’indicazione obbligatoria dei dati anagrafici (l’obbligatorietà riguarda solo gli assegni emessi successivamente al 29 dicembre 2002, legge 29.12.2002, numero 273).
Tra i casi più complessi, si ricordano, sempre a titolo esemplificativo, quelli di illegittimità per falsità della firma, furto o smarrimento dell'assegno.
Modulo (facsimile) di domanda
(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.
(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP numero 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.
La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell'interessato.
Istruzioni per la presentazione dell'istanza di cancellazione per erronea/illegittima levata
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) dal direttore di filiale o da chi ne fa le veci, dall'ufficiale levatore, nonché da chiunque dimostri di aver subìto sul proprio nominativo levata illegittima o erronea del protesto
Il modulo deve essere corredato da:
- una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
- fotocopia del documento in corso di validita’ del richiedente;
- fotocopia dell'effetto e dell'atto di protesto (qualora se ne sia in possesso);
- memoria integrativa giustificativa della richiesta di cancellazione per illegittimita’ o erroneita’ del protesto (qualora si tratti di ufficiale levatore o istituto di credito, è opportuno l’utilizzo di carta intestata). ATTENZIONE la firma deve essere leggibile;
- € 8,00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione versati in contanti o con bollettino di ccp numero 351502 (intestato alla camera di commercio – ufficio protesti – specificando la causale: 6060);
- ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47.
La domanda deve essere inoltrata all'ufficio Protesti della Camera di Commercio, competente per territorio, cioè alla Camera di Commercio del luogo di levata del protesto.
Per fare una domanda sulla cancellazione del protesto per erronea o illegittima levata del protesto, sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
Gli originali li hai tu o la banca.
Sei sicuro che gli assegni in possesso della banca non siano già quietanzati?
Sarà il caso di scrivere un articolo per raccomandare ai protestati di produrre copie conformi all’originale per assegni e quietanze, conservando almeno un paio di copie per ciascun documento.
Devi chiedere alla cancelleria del tribunale qual è la procedura per la riabilitazione in assenza di originali.
Purtroppo non esiste una procedura unica, ed ogni tribunale se la canta e se la suona come meglio crede.
Può darsi che non accettino copia conformi quietanzate ma esigano l’apertura di depositi vincolati a ciascun beneficiario dell’assegno protestato. Nel qual caso devi accordarti con i beneficiari in modo che ti restituiscano i soldi dopo aver effettuato i depositi vincolati.
Come può essere che si accontentino di una liberatoria di ciascuno dei beneficiari autenticata dal notaio.
In ogni caso, devi informarti.
Per il CAI, dopo sei mesi dalla presentazione all’incasso di assegni non coperti, c’è la cancellazione automatica.
Il problema è il protesto. Devono passare cinque anni. E non basta la denuncia di parte per rendere illegittima o erronea la levata del protesto.
Occorre una sentenza almeno in primo grado sui fatti specifici che la vedono coinvolta. E dunque, in conclusione, si fa prima ad attendere che passino i cinque anni.
Se la vicenda che l’ha vista costretta ad emettere gli assegni, poi risultati scoperti, può essere in qualche modo collegabile all’usura, potrebbe essere tentata la richiesta di accesso ai fondi antiusura.
Ovviamente, hai sporto denuncia per il carnet rubato o smarrito … oppure la banca non ha pagato perchè non ha riconosciuto la firma …..