La cancellazione dei provvedimenti di ipoteca esattoriale e di fermo amministrativo non può essere richiesta al giudice ordinario con i rimedi della opposizione agli atti esecutivi

Essendo l'ipoteca esattoriale, così come il fermo amministrativo, una misura estranea all'espropriazione forzata, né l'una né l'altro vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive. Pertanto, va altresì escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura civile, la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione dell'ipoteca esattoriale o del fermo amministrativo.

In tutti i casi in cui venga richiesta la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca esattoriale o del fermo amministrativo (ovvero, secondo altra terminologia, l'annullamento dell'uno o dell'altro di questi provvedimenti), l'iniziativa giudiziaria va qualificata come azione di accertamento dell'inesistenza dei motivi su cui fonda la pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale, secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore.

Questi i principi giuridici che emergono dalla lettura della sentenza numero 9797/16 della Corte di cassazione.

Pertanto, ci si rivolgerà al Giudice di Pace o al Tribunale Ordinario se il debito iscritto a ruolo, il cui mancato pagamento ha dato origine al provvedimento di iscrizione ipotecaria o di fermo amministrativo, ha natura di sanzione amministrativa.

Ci si rivolgerà al Tribunale del lavoro se il debito iscritto a ruolo, il cui mancato pagamento ha dato origine al provvedimento di iscrizione ipotecaria o di fermo amministrativo, ha natura contributiva.

Ci si rivolgerà alla Commissione Tributaria provinciale se il debito iscritto a ruolo, il cui mancato pagamento ha dato origine al provvedimento di iscrizione ipotecaria o di fermo amministrativo, ha natura tributaria.

Ricordiamo che in base all'articolo 77 del dpr 602/73 Equitalia e' tenuta a notificare al debitore, proprietario dell'immobile, una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta ipoteca esattoriale.

L'articolo 86 del dpr 602/73 stabilisce, invece, che la procedura di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attività di impresa o della professione.

L'inosservanza della notifica al debitore delle comunicazioni di cui all'articolo 77 e 86 del dpr 602/73 determina rispettivamente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale e del fermo amministrativo.

17 Maggio 2016 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!