Cambiale arrivata oltre la scadenza o mai arrivata e protesto

Cambiale presentata all'incasso oltre la scadenza

Una cambiale che arrivi oltre la scadenza non è protestabile.

Cosa accade se la cambiale non arriva mai?

Può il creditore pretendere il pagamento senza restituire la cambiale.

Per esempio, perchè andata perduta?

Creditore senza protesto della cambiale

Senza titolo esecutivo (la cambiale protestata) le cose si mettono male per il creditore. Dovrà affrontare un lungo iter giudiziario, finalizzato a dimostrare su base documentale o testimoniale che l'importo, per cui è stata emessa la cambiale, è dovuto.

22 Novembre 2012 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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4 risposte a “Cambiale arrivata oltre la scadenza o mai arrivata e protesto”

  1. Anonimo ha detto:

    Grazie per la tempestiva risposta ma vorrei capire due cose. Primo: cosa/come scrivere in raccomandata AR, chiaramente quello che lei mi ha consigliato e secondo: Possono ancora chiedermi i soldi? Se si,entro quale termine potrebbero farlo? Ho altre cambiali con loro e vorrei sapere cosa fare…..come comportarmi. Mi scusi se le faccio ripetere qualcosa ma non sono competente in materia. Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Modelli di diffida ne trova a chili sul web. Con la cambiale scaduta il creditore potrebbe agire esecutivamente, ma deve notificarle prima un precetto, al che, se lei ha intenzione di pagare, versa il dovuto e prende la cambiale. Di solito, il creditore contatta il debitore gli spiega il disguido e il tutto si risolve pacificamente se la cambiale si ha intenzione di pagarla.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve,il 30/11/2018 non e’ mai arrivata in banca la mia cambiale di 100€. Ho inviato una R/R all’ente con la quale avevo effettuato la cambiale dicendo che fin dal giorno 28/11/2018 e fino al giorno 2/12/2018 mi sono recata alla banca preposta per l’incasso ma non e’ mai arrivata. Secondo voi ho avuto risposta? Niente. Come mi devo comportare? Possono chiedere pagamento? Se si entro quanto tempo? Grazie apprezzerò molto la vostra risposta

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Per il momento, le suggerisco, di inviare, sempre con raccomandata AR, una diffida al creditore esortandolo a metterla in condizione di adempiere all’obbligazione cambiaria secondo le normali procedure di legge (presentazione all’incasso alla scadenza e restituzione del titolo una volta ottemperato il pagamento).

      Peraltro, se la cambiale fosse stata smarrita, la normativa vigente prevede che il debitore ne sia messo al corrente e il creditore debba chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile. Il giudice emetterà, successivamente un decreto con il quale pronuncia l’ammortamento delle cambiali e autorizzerà il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto dei titoli scaduti (e alla data di scadenza degli altri). Solo in questo modo la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia nei confronti del debitore.

      La buona notizia è che la cambiale scaduta non può essere protestata se presentata all’incasso dopo che siano scaduti i termini di presentazione.

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