Bolli e cambiali – il contrassegno telematico ha sostituito la marca da bollo

Bolli e cambiali - la marca va in pensione sostituita dal contrassegno telematico

Il bollo sulla cambiale

Il bollo sulla cambiale è pari al 12 per mille dell'importo facciale.  Il bollo va arrotondato ad euro 0,10 per difetto (se la frazione di bollo calcolato arriva fino a 0,05 euro) o per eccesso (negli altri casi).

Il bollo minimo sulla cambiale è di Euro 0,50.

Es.: Valore dell'effetto € 18.968,30.
a) Calcolo del bollo € 18.968,30/1000*12= € 227,6196
c) arrotondamento come visto sopra allo 0,10 inferiore = € 227,60 di bollo per singola cambiale.

La cambiale, che si può acquistare presso le tabaccherie, ha vari tagli.  Per raggiungere l'importo del bollo voluto, sul retro devono essere essere incollati dei bolli integrativi che vengono stampati dal tabaccaio.

I bolli supplementari devono essere annullati con timbro a data e l'operazione è possibile sia presso gli Uffici del Registro (gratuitamente), che presso gli Uffici Postali (occorre aggiungere anche un francobollo da € 0,10, quale commissione per l'annullamento). L'annullamento dei bolli deve essere antecedente la data di emissione, e la cambiale non deve essere firmata.

Il bollo calcolato rappresenta il limite minimo, in quanto se si bolla in eccesso non succede nulla. Se si bolla in difetto, invece, la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo, anche se integrata successivamente, e non viene accettata allo sconto dalle Banche.

In pratica, apponendo i bolli, la cambiale non pagata rappresenta una causa vinta ed il suo titolare può iniziare gli atti esecutivi (pignoramento e vendita all'asta di beni del debitore) nei confronti del debitore.

Fuori corso i foglietti bollati e le marche da bollo per cambiali

Con decreto del 26 maggio 2009, pubblicato in gazzetta ufficiale il 9 giugno 2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato fuori corso i foglietti bollati e le marche da bollo per cambiali. In particolare, vanno fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell'imposta assolta in lire euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.

A partire dal 5 dicembre 2009, il contrassegno "telematico"  ha sostituito in modo stabile e definitivo la vecchia marca da bollo cartacea.

Nel dettaglio:

  1. La Finanziaria 2007 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i valori bollati non costituivano più un sistema di pagamento dell'imposta di bollo . Il Ministero, valutati i tempi per lo smaltimento delle scorte, con il decreto ministeriale25/05/07 aveva dichiarato fuori corso, dal 1° settembre 2007 i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro. Il medesimo provvedimento, però, non aveva dichiarato il fuori corso dei foglietti bollati per cambiali e le marche da bollo per cambiali che, dunque, mantenevano la loro validità;
  2. l''articolo 1 del Decreto 26/05/09, dispone che a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, (vale a dire dal 5 Dicembre 2009) i suddetti valori non avranno più diritto di circolare e prevede che, a decorrere dal 9 giugno 2009, possono essere avviate le procedure per la distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori ;
  3. a seguito dell'emanazione del decreto ministerialeè previsto che vi sia il solo foglietto per cambiali privo, al momento dell'acquisto, del valore del bollo e sul quale dovrà essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (rivenditori di generi di monopolio e altri soggetti autorizzati alla vendita), attestante il pagamento dell'imposta dovuta.

Si ricorda che la cambiale è un titolo di credito all'ordine ed attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.

Il titolo nel quale manchi uno dei seguenti requisiti non vale come cambiale (artt. 2 e 101 della “legge cambiaria” - regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1669 e successive modificazioni):

a) la denominazione di cambiale;
b) la promessa incondizionata o l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
c) il nome del beneficiario (pagherò) o del trattario (tratta);
d) il nome del debitore, con l’indicazione del luogo e data di nascita e/o codice fiscale;
e) la sottoscrizione dell'emittente o del traente.

Il contrassegno ha elevatissime caratteristiche di sicurezza, in quanto presenta appositi punti di strappo che ne impediscono il distacco dall'atto senza che lo stesso si laceri, e i dati relativi a ogni valore emesso sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate tramite il gestore informatico del servizio, consentendo di individuare eventuali contraffazioni.

I contrassegni telematici non devono essere più annullati alle Poste.

Nuovi contrassegni telematici anti falsificazione

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in data 12 gennaio 2015, l'emissione di nuovi contrassegni telematici finalizzata a prevenire e contrastare la falsificazione, sempre più diffusa, messa in atto per riscuotere imposte di bollo, anche su cambiali, contributi unificati e contributi amministrativi per il passaporto.

Le nuove etichette, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e dimensione (55 x 40 mm) di quelle emesse fin ad oggi; cambia però la cromia di fondo: si passa dal verde al celeste, visto l’innesto dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di sicurezza che prevengano l’alterazione e la falsificazione.

Le giacenze in essere presso i tabaccai, dei contrassegni telematici con la vecchia grafica, saranno ancora valide fino ad esaurimento delle scorte.

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13 Agosto 2008 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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21 risposte a “Bolli e cambiali – il contrassegno telematico ha sostituito la marca da bollo”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho ritrovato delle vecchie imposte per cambiali da 2000 lire, è possibile utilizzarle o cambiarle?

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, vorrei chiedere due cose :il contrassegno telematico della marca cambiale ha una scadenza?e fino a quante possono essere apposte dietro la cambiale, nel senso che se ne ho di piccola taglia tipo € 0.50 ne posso apporre es: 10 per arrivare ad € 5,00?
    grazie per la risposta

    • Non è possibile: bisogna richiedere al tabaccaio l’emissione dei contrassegni di importo pari all’imposta correttamente calcolata (la ratio è evitare che le marche apposte non vengano annullate e possano essere riutilizzate).

  3. Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali – Nasce la “marca servizi” per effettuare i pagamenti

    Arriva, a partire dal 2 dicembre 2017, il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. La nuova “marca servizi” è già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e potrà essere usata, ad esempio, per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio delle Entrate.

    Cos’è la marca servizi

    La nuova “marca servizi” funziona allo stesso modo della comune marca da bollo. Può essere utilizzata per i tributi relativi alle operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. La marca andrà apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di volture presentati, i cui fac-simile sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

  4. Silvana74 ha detto:

    Io vorrei capire meglio…..
    se tra l’elenco dei requisiti che non devono mancare perchè una cambiale sia valida c’è : “la sottoscrizione dell’emittente o del traente… perchè quando si parla di bolli o precisamente dell’annullamento dei bolli supplementari, viene specificato che “la cambiale non deve essere firmata” ?!!!! Si riferisce ad altro ? a cosa?

  5. Rosaria Proietti ha detto:

    La cambiale, che si può acquistare presso le tabaccherie, ha vari tagli. Per raggiungere l’importo del bollo voluto, sul retro devono essere essere incollati dei bolli integrativi che vengono stampati dal tabaccaio.

    I bolli supplementari devono essere annullati con timbro a data e l’operazione è possibile sia presso gli Uffici del Registro (gratuitamente), che presso gli Uffici Postali (occorre aggiungere anche un francobollo da € 0,10, quale commissione per l’annullamento). L’annullamento dei bolli deve essere antecedente la data di emissione, e la cambiale non deve essere firmata.

    Il bollo calcolato rappresenta il limite minimo, in quanto se si bolla in eccesso non succede nulla. Se si bolla in difetto, invece, la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo, anche se integrata successivamente, e non viene accettata allo sconto dalle Banche.

    In pratica, apponendo i bolli, la cambiale non pagata rappresenta una causa vinta ed il suo titolare può iniziare gli atti esecutivi (pignoramento e vendita all’asta di beni del debitore) nei confronti del debitore.

  6. mario ha detto:

    Faccio seguito alla richiesta precedentemente inoltrata da Francesca nella quale
    chiede il corretto comportamento per regolarizzare l’imposta di bollo applicata erroneamente di importo inferiore al dovuto su di una cambiale. Ho notizia che sia si possibile integrare successivamente all’emissione del titolo la bollatura mediante integrazione dell’importo mancate, ma che debba anche essere pagata una sanzione definita “ravvedimento operoso” per la mancata contestualità del pagamento e non far perdere la caratteristica di esecutività del titolo stesso. Se questo corrisponde a verità, a quanto corrisponde la sanzione e con che modalità deve essere versata? Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Io non credo che l’integrazione successiva dell’imposta di bollo applicata alla cambiale sia ravvedibile.

      E, comunque, se anche così fosse, non sarei in grado di aiutarla.

  7. francesca ha detto:

    buongiorno a tutti
    ho ricevuto 3 cambiali con contrassegno telematico di importo inferiore al 12 per mille….volevo sapere se posso integrarlo io andando dal rivenditore e pagando la differenza? oppure ha importanza anche la data? la cambiale perde la sua validità?
    grazie mille
    Francesca

    • cocco bill ha detto:

      Le conviene senz’altro integrare l’importo adeguandolo al 12 per mille dell’importo facciale.

      La cambiale non perde validità. Anzi, in questo modo, regolarizzando il valore dell’imposta, sarà possibile – alla scadenza ed in caso di mancato pagamento – procedere al protesto del titolo ed alle azioni esecutive (regresso) nei riguardi del traente/emittente e degli eventuali giranti/avallanti.

  8. guido maria di lauro ha detto:

    Manca poco piu’ di una settimana all’addio definitivo alla vecchia marca da bollo cartacea. A partire dal prossimo 5 dicembre, il contrassegno telematico sostituirà, infatti, in modo stabile e definitivo i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell’imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e’ espresso in lire, in lire-euro e in euro.

    Chi ne fosse, quindi, ancora in possesso deve affrettarsi a smaltire le eventuali scorte prima della data citata, ricordando che fino a ora, per assolvere l’imposta di bollo si potevano usare appositi foglietti filigranati (ben cinquantuno diversi tagli), acquistabili presso le rivendite di tabacchi, oppure applicare la tradizionale marca da bollo sulla cambiale.

    A decretare il fuori corso di tutti i titoli recanti l’importo dell’imposta assolta e’ stato il provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 26 maggio 2009.

    In particolare, dall’inizio del prossimo mese, le nuove cambiali saranno formate da un unico foglietto bollato o, per meglio dire, da un unico foglietto per cambiali privo, al momento dell’acquisto, dell’impressione del valore, e sul quale dovrà essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati, attestante il pagamento dell’imposta dovuta.

  9. ALEXIA ha detto:

    AVREI BISOGNO DI UN’INFORMAZIONE, C’è DIFFERENZA TRA MARCA DA BOLLO E MARCA DA CAMBIALE?

  10. antonio marano ha detto:

    Conto alla rovescia per lo smaltimento delle marche e dei foglietti di carta bollata per le cambiali: dal prossimo 6 dicembre 2009 non saranno ne’ utilizzabili, ne’ rimborsabili. A farlo presente e’ l’Agenzia delle Entrate che ha annunciato in merito l’operazione “zero scorte”.

    L’invito e’ chiaro: i privati, gli enti e le amministrazioni dovranno utilizzare entro questa data tutti i valori cartacei citati, poiche’ dal prossimo dicembre, infatti, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro andranno definitivamente in soffitta e non potranno essere piu’ rimborsati.

    Al loro posto arrivano i contrassegni telematici emessi dai tabaccai. Come per le altre marche da bollo, dovranno essere utilizzati sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie.

    Le nuove cambiali saranno, quindi, formate da un unico foglietto bollato o, per meglio dire, da un unico foglietto per cambiali privo, al momento dell’acquisto, dell’impressione del valore, e sul quale dovra’ essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati, attestante il pagamento dell’imposta dovuta.

    Sono, invece, gia’ partite le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori.

    Il passaggio definitivo dai valori di carta ai contrassegni telematici, con data limite del 6 dicembre 2009, e’ stato disciplinato dal Decreto Ministeriale del 26 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 9 giugno 2009, sia per le marche per cambiali, sia per i foglietti per cambiali in lire, euro e lire-euro.

    Con l’entrata “fuori corso” delle marche e dei foglietti di carta bollata per le cambiali, l’Amministrazione finanziaria completera’ quel processo di semplificazione che, in particolare, ha visto sostituire dal 1° gennaio 2007 ben 51 tagli diversi di foglietti bollati per cambiali con un nuovo foglietto privo di indicazione dell’imposta assolta.

    Va ricordato che la cambiale e’ una tipologia di pagamento. E’ un titolo di credito trasferibile per girata a terzi. E, in caso di mancato pagamento, chi ha in mano la cambiale puo’ esigerne la riscossione attraverso vie giudiziarie.

    Quindi, quando si rilascia una cambiale – come del resto quando ci si indebita – occorre essere sicuri del pagamento per evitare il protesto e le gravi conseguenze che cio’ comporta a livello bancario.

  11. gino gargiulo ha detto:

    Entrambe le tipologie di cambiali esistenti (i pagherò e le tratte) sono soggetti all’imposta di bollo. È uno dei rari casi in cui tale tributo presenta un ammontare variabile, legato all’importo dello stesso titolo di credito: l’imposta è infatti pari al 12 per mille del valore della cambiale.

    Fra l’altro, si tratta di un elemento con valore costitutivo: in altre parole, la cambiale per cui l’imposta non è stata assolta è radicalmente nulla.

    Fino ad ora, per ottemperare all’obbligo tributario era possibile avvalersi di appositi fogli di carta filigranata e bollata acquistabili in tabaccheria da impiegare per redigere materialmente la cambiale (sono disponibili ben cinquantuno tagli differenti) oppure, più semplicemente, apponendo una tradizionale marca da bollo.

    Ma la rivoluzione che negli ultimi anni ha portato alla soppressione della carta bollata e delle marche ordinarie sta per concludersi anche in questo particolare ambito: a partire dal prossimo 5 dicembre, infatti, anche per assolvere l’imposta di bollo sulle cambiali sarà indispensabile ricorrere ai contrassegni telematici. A partire dalla data indicata, infatti, tutte le marche tradizionali e i foglietti di carta bollata diventeranno inservibili, perché saranno dichiarati fuori corso.

    L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato diffuso nei giorni scorsi, ha dunque invitato i contribuenti a liberarsi delle scorte possedute entro quella data, per non perderne del tutto il valore. Non solo infatti non potranno più essere impiegate, ma addirittura non sarà più possibile cambiarle con i nuovi contrassegni.

    Tutte le vecchie marche e i foglietti ancora a disposizione dei rivenditori e non ancora ceduti al pubblico, invece, non sono già oggi più vendibili, e saranno ritirati nelle prossime settimane per essere mandati al macero.

  12. c0cc0bill ha detto:

    Volevo sapere, se non si annullano i nuovi bolli cambiali, se la cambiale può essere protestata. Grazie

    Commento di antonio | Venerdì, 7 Novembre 2008

    I bolli vanno annullati per poter poi eventualmente ottenere il protesto della cambiale

  13. c0cc0bill ha detto:

    sconto cambiali , quale prassi seguire e la percentuale di sconto.
    Grazie

    Commento di FRANCESCO

    Mi dispiace Francesco ma non so rispondere.

  14. karalis ha detto:

    adesso le nuove cambiali in bianco ossia con bollo neutro e le marche cambiali vanno applicate comunque sul retro calcolate a misura del 12/°°° dell’importo per cui sarà caricata. queste marche cambiali riportano data e ora emissione.
    LA DOMANDA E’: DEVO COMUNQUE APPLICARE IL FRANCOBOLLO DA € 0,10 E FARLE ANNULLARE IN POSTA? POICHE’ SENZA ANNULLAMENTO IL TITOLO NON SARA’ PROTESTABILE?

    Commento di M.LUISA | Martedì, 16 Settembre 2008 |

    Sì, le marche vanno comunque annullate.

  15. karalis ha detto:

    volevo sapere se per le nuove cambiali c’è sempre l’obbligo di far timbrare i bolli o meno. Grazie

    Commento di luigi | Mercoledì, 10 Settembre 2008

    Ritengo che le marche vadano comunque annullate.

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