Cambiale in scadenza – luogo di pagamento avviso e protesto

Il debitore deve sempre indicare il luogo di pagamento della cambiale in scadenza: sia esso il proprio domicilio o una filiale di banca domiciliataria.

Di norma, il debitore emette una cambiale indicando contestualmente, come domiciliataria, una specifica filiale di una banca che indicheremo con D (luogo di pagamento). Questo vuol dire che, alla scadenza, la cambiale dovrà essere presentata per il pagamento esclusivamente a quella filiale D.

Supponiamo che il portatore legittimato all'incasso (beneficiario o giratario della cambiale) presenti, alla scadenza, il titolo presso uno filiale di banca C, con la quale intrattiene un rapporto di conto corrente e che svolge servizio di cassa cambiali.

La filiale C una volta ricevuto per l’incasso il titolo dal creditore, deve trasmettere l’effetto in scadenza alla filiale domiciliataria D.

La filiale D invia al debitore un avviso, qualora nel conto corrente non sia disponibile un importo sufficiente a coprire il pagamento della cambiale. In ogni caso la sola filiale D può elevare il protesto della cambiale.

La stessa procedura deve essere seguita anche quando il portatore della cambiale si rivolga ad un notaio per il pagamento. Il notaio delegato deve a sua volta presentare l'effetto presso la filiale D indicata sulla cambiale come domiciliataria oppure avvalersi del servizio di cassa cambiali dello sportello C presso il quale intrattiene un rapporto di conto corrente.

Alternativamente, il debitore può indicare come luogo di pagamento della cambiale in scadenza il proprio domicilio o qualsiasi altro recapito dove intende che sia presentata la cambiale per l'incasso.

Il problema nasce quando il debitore lascia in bianco lo spazio riservato al luogo di pagamento della cambiale. Al verificarsi di una simile circostanza, il portatore può riempire lo spazio lasciato in bianco con il proprio domicilio, quello di un notaio o con l'IBAN di una filiale di banca qualsiasi presso la quale intrattiene un rapporto di conto corrente. Le conseguenze per il debitore: per sapere a chi pagare la cambiale, a suo tempo emessa, il debitore deve necessariamente attendere un avviso di pagamento, che potrebbe anche non pervenirgli causando il protesto; inoltre, nel caso in cui la domiciliataria sia geograficamente distante, il debitore è costretto egli stesso a servirsi di una filiale che svolga servizio di cassa cambiali per effettuare il pagamento.

4 Ottobre 2015 · Simonetta Folliero


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2 risposte a “Cambiale in scadenza – luogo di pagamento avviso e protesto”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho una cambiale in scadenza il 31/10/2018: sulla cambiale è indicato il nome della banca dove pagarla, a me invece è arrivato l’avviso da un altra banca. Cosa devo fare?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il detentore della cambiale (il beneficiario originale o l’ultimo a cui e’ stata girata) può cedere la cambiale ad una banca prima della scadenza (mediante girata “all’incasso”) chiedendo l’anticipazione del pagamento tramite il cosiddetto sconto bancario.

      Pertanto, dovrà pagare la cambiale presso la banca indicata nell’avviso: non c’è pericolo alcuno di truffa perché, comunque, a fronte dell’avvenuto pagamento, il titolo le sarà restituito.

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