Protesto assegno e Cai

Salve vorrei sottoporvi la mia situazione, premetto che sono un commerciante, ho emesso un assegno il quale è stato protestato per mancanza di provvista il giorno 02/07/08. Mi arriva la comunicazione della banca in merito dandomi come termine ultimo di pagamento tardivo per evitare l'iscrizione al CAI il giorno 12/09/08. Effettuo il pagamento come da ricevuta in mio possesso il giorno 10/09/08 quindi in tempo. Tengo a precisare che l'impiegato allo sportello mi aveva rifiutato il pagamento tre giorni prima e che l'impiegata che ha seguito tutta la pratica era totalmente inesperta.

Dopo di che pensavo di aver chiuso la cosa seguendo la legge.Invece il giorno 19/09/08 mi arriva dalla prefettura il verbale di contestazione riferito all'assegno sopra menzionato per la violazione dell'art 2 della legge 386/1990 ecc ecc. In prefettura ho presentato la ricevuta dell'avvenuto pagamento come difesa il giorno 03/10/2008.

Poi mi sono fatto fare una visura personale e l'assegno risulta come protestato con data di levata 04/07/08 e data di iscrizione 08/08/08.

Ora, le mie domande sono queste:la prima è corretto che l'assegno risulti come protestato? o è stato un'errore della banca che non ha mandato la comunicazione di avvenuto pagamento? (inoltre la banca in questione mi ha pure intimato il rientro immediato degli affidamenti) e soprattutto si può sanare questa situazione? e in che modo?

Grazie in anticipo Marco.

Commento di Marco | Mercoledì, 5 Novembre 2008
Nell'archivio C.A.I. vengono inseriti i seguenti dati:

  1. le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista dopo il 4 giugno 2002, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
  2. le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazioneo senza provvista, nonché le sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
  3. le generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
  4. le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

L'emissione di assegni in assenza di autorizzazione o ancora, in assenza di fondi, è punita con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro ai sensi degli articoli 1 e 2 legge 15 dicembre 1990 numero 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

Nel caso di assegno senza autorizzazione l'iscrizione nell'archivio informatizzato CAI è effettuata entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mentre nella diversa ipotesi di assegno in difetto di provvista (totale o parziale) l'iscrizione è eseguita dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo ed il medesimo non sia stato pagato.

L'iscrizione nell'archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo. Durante tale lasso di tempo è vietato a qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare i titoli tratti dal medesimo dopo l'iscrizione in archivio, anche se emessi nei limiti di provvista.

La segnalazione per mancato pagamento di assegno senza provvista deve necessariamente essere preceduta da un preavviso di revoca della banca del correntista, che comunica che alla scadenza di sessanta giorni dal termine di presentazione del titolo senza che questo sia stato pagato, il nominativo del traente sarà iscritto nell'archivio con contestuale revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Alla scadenza del medesimo termine di sessanta giorni ed in assenza di pagamento, il traente dovrà inoltre restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche ed agli uffici postali che li abbiano rilasciati.

La comunicazione – che generalmente deve avvenire mediante telegramma o lettera raccomandata – è effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

Nel suo caso la comunicazione di cui sopra è partita dalla banca nel rispetto della normativa CAI ma in ritardo rispetto alla levata del protesto. Ad ogni modo, il protesto comporta l'automatica iscrizione in Cai con le conseguenti sanzioni, anche in caso di tardivo pagamento.

Commento di consulente legale | Giovedì, 6 Novembre 2008

Per porre una domanda sul protesto assegno, sulla CAI - Centrale Allarme Interbancaria (o Centrale Assegni Insoluti), sui debiti e su tutti gli argomenti correlati, clicca qui.

7 Novembre 2008 · Ludmilla Karadzic




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

6 risposte a “Protesto assegno e Cai”

  1. katia ha detto:

    Buongiorno, un informazione….
    nel 2005 io e mio marito avevamo un attività commerciale, ed è stato fatto l’ errore di emettere un assegno ma in banca non c’era abbastanza denaro per coprilrlo. Alchè l’ assegno è stato protestato.
    Ci tengo a precisare che il debito è stato poi saldato ma dopo i 60 giorni previsti dalla legge.
    Quest’ anno mi è arrivata da pagare la sanzione amministrativa , ma informandomi in Prefettura mi hanno detto che il pagamento della sanzione non comporta la cancellazione del protesto e che bisogna interpellare un avvocato per fare sia la cancellazione sia la riabilitazione.
    Poi ho saputo che dopo 5 anni dall’ iscrizione il protesto decade da sè.
    La mia domanda è mi conviene interpellare un avvocato e pagare tutti gli oneri e tasse di cancellazione o aspettare aprile 2010 (5° anno di iscrizione) e fare decadere tutto da sè?
    Grazie .
    Katia

    • c0cc0bill ha detto:

      Tutto quello che le hanno detto, cara signora, è giusto.

      Ora, se a lei serve, ha la possibilità di chiedere la riabilitazione dopo un anno dalla levata del protesto. Le servirà un avvocato poichè l’istanza va discussa in Tribunale.

      Se invece la cosa non la disturba, può attendere tranquillamente che decorrano i cinque anni previsti, dopodiché la cancellazione del protesto avverrà in maniera automatica.

      Se vuole uno spunto di riflessione, deve sapere (ma lo saprà certamente) che essendo protestata e quindi segnalata al RIP, difficilmente (direi è quasi impossibile) troverà un istituto finanziario che possa erogarle un qualche finanziamento.

      Per le problematiche derivanti dall’essere protestato o cattivo pagatore può accedere aquesta sezione.

      Qui, invece, troverà informazioni utili su riabilitazione da protesti di assegni e cambiali, nonché sulla cancellazione automatica del protesto dopo cinque anni dalla levata.

      Se ha poco tempo, le segnalo questo articolo.

  2. Camilla ha detto:

    Ho ricevuto l’accredito di un a/b due gg dopo che era risultato scoperto.La società è stata ugualmente segnalata al cai ed io, dopo avere ricevuto anche penale+I a me dovuti per legge, ho firmato c/o un notaio una liberatoria dove dichiaravo di essere effettivamente rientrata del mio credito.Ora però che ho inviato loro la copia conforme via raccomandata, quanto tempo dovrò attendere prima che essi possano mandarmi gli assegni con le altre mensilità arretrate? Possono fare dei bonifici?

  3. luigi calcaterra ha detto:

    Ho smarrito 2 assegni postali. Ho fatto in tempo la denuncia ma se qualcuno lo trova a me cosa succede? Mi possono ugualmente protestare?

    • weblog admin ha detto:

      Purtroppo sì, possono ancora protestarla.

      Se viene incassato un assegno denunciato, smarrito o con firma non autorizzata deve essere protestato e il nominativo che viene inserito e’ quello del titolare del c/c. Il titolo, infatti, non e’ inesistente ed e’ anzi validamente circolante.

      Per bloccare definitivamente la circolarita’ di un assegno smarrito deve necessario richiedere al Tribunale un decreto di sequestro del titolo. Il correntista incolpevolmente protestato trova tutela: nella descrizione del protesto sul Registro Informatico (R.I.P) che riportera’ la seguente causale e motivazione: “assegno denunciato rubato o smarrito con firma di traenza non conforme a quella depositata dal correntista” dando cosi’ atto dell’incolpevolezza del protestato.

      Inoltre il Giudice ha il potere di ordinare la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del relativo giudizio di merito, la definitiva cancellazione del medesimo dal Registro col risultato sostanziale di non vederlo mai pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto)

  4. rosanna ha detto:

    buonasera sono rosanna, un anno fà ho smarrito un carnet degli assegni contenenti 4 di questi in bianco.non me ne sono accorta subito, ma solo quando la banca mi ha chiamato per andare a coprire.Ho sporto regolare denuncia e il direttore ha constatato che la firma era apocrifa. gli assegni sono arrivati tutti e 4 in banca. sono stata iscritta al cai ma con una nota ben precisa. contemporaneamente ho emesso 2 assegni di un’altro istituto bancario, ignara che ciò potesse danneggiarmi ulteriormente. l’istituto come è arrivato il primo assegno non lo ha pagato e lo ha rimandato indietro protestandolo direttamente anche se sul conto c’erano i soldi. lo stesso ha fatto con il secondo. Adesso quello che mi chiedo e che vorrei sapere è, se la banca poteva protestare questi assegni anche se iscritta al cai ma non per mia volontà ma con una nota attestante la denuncia e la firma apocrifa degli assegni precedenti. Inoltre questa cancellazione al cai posso richiederla subito avendo la prova dell’avvenuto pagamento degli asegni stipulati con l’altro istituto? grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!