Borse di studio ed IRPEF – Le cose da sapere per non incorrere in sanzioni

Borse di studio e IRPEF

La percezione di una borsa di studio dà origine ad un reddito assimilato quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente.

Le borse di studio corrisposte ai tirocinanti, danno origine a redditi assimilati propri perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.

Dunque, per la determinazione del reddito si applicano le disposizioni relative al reddito di lavoro dipendente, comprese le detrazioni rapportate al periodo dedicato allo studio. In particolare, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Esenzioni IRPEF per borse di studio

La normativa prevede diverse esenzioni: la borsa di studio esente non concorre alla formazione del reddito: quindi, se chi la percepisce non ha altri redditi superiori ad euro 2840 e 51 centesimi, può qualificarsi familiare fiscalmente a carico.

Non costituiscono reddito le borse di studio e/o assegni corrisposti:

  • dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca postdottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; l'esenzione è riconosciuta anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca;
  • nell'ambito del programma Socrates comprese le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato nella norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percettore;
  • per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale;
  • a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
  • per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall’osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca, dall’Enea e dall’ASI;
  • dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali a decorrere dal primo gennaio 2007; tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus.

I benefici economici corrisposti agli studenti meritevoli (di età compresa tra 14 e 18 anni) non danno origine a redditi imponibili. Essi, infatti, intendono stimolare ed accrescere in senso ampio l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale, non essendo quindi finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione.

24 Marzo 2015 · Carla Benvenuto


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