Bonus mobili » proroga al 31 dicembre 2016

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Per fruire del bonus mobili c'è ancora tempo fino al 31 dicembre 2016

La legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) per le ristrutturazioni edlizie, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

E' confermato anche per il 2016 il vincolo della "Riqualificazione del patrimonio immobiliare" (il bonus ristrutturazioni, a sua volta agevolato dall'incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili.

Il Decreto "Milleproroghe-bis" (DL numero 151 del 30/12/2013- gazzetta ufficiale numero 302 del 30/12/2013) ha definitivamente chiarito che non vi è relazione tra l'importo portato in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l'importo portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto). In altre parole: l'importo portato in detrazione per l'acquisto di arredi, materassi, apparecchi di illuminazione può essere anche superiore all'importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

Il bonus mobili - di cosa si tratta

La Legge di Stabilità 2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).

La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l'acquisto di mobili/ arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.

Il bonus mobili è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico. Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l'aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).

Chi può beneficiare del bonus mobili

Il bonus mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Periodo in cui si può beneficiare del bonus mobili

Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati non oltre il 31 dicembre 2016 (fa fede la data dell'effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l'accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'articolo 11 del "Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico") e il 31 dicembre 2016.

La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all'acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Bonus mobili e interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono beneficiare del provvedimento tutti coloro che hanno redditi sottoposti a tassazione IRPEF che hanno avviato, dopo il 26 giugno 2012, lavori di di ristrutturazione edilizia agevolabile.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:

  1. di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all'agevolazione per l'acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell'edificio, quali - a mero titolo di esempio - alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc;
  2. di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni);
  3. di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l'adeguamento delle altezze del solaio);
  4. di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);
  5. necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  6. di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Ne consegue che l'acquirente di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del bonus mobili per l’arredamento del medesimo.

In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti "mini-lavori", come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l'installazione del corrimano) e gli interventi relativi all'adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

L'acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all'arredamento dell'immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l'immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).

I beni che danno diritto a fruire del bonus mobili

Di seguito le caratteristiche dei beni che, se acquistati fra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016, danno diritto a fruire dell'agevolazione fiscale.

  1. Mobili/Arredi - Rientrano tra gli "arredi" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell'agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
  2. Grandi Elettrodomestici - Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

Modalità di pagamento per fruire del bonus mobili

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico "parlante" dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E' opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l'intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto "parlante" quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell'intervento di recupero edilizio.

E' possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario segnalare al rivenditore l'intenzione di usufruire del bonus mobili nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione.

Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del "bonus mobili" ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili.

Le spese sostenute devono essere "documentate", quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

23 Marzo 2014 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!