Bonus IRPEF » indennità escluse dal beneficio ed indennità incluse

Bonus Irpef - Escluse indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi se percepite in unica soluzione

I percettori di indennità di disoccupazione come ASpI e mini ASpI che percepiscono tali indennità in un'unica soluzione, sono esclusi dal bonus Irpef. Lo ha chiarito l'INPS nella circolare numero 67 del 29 maggio 2014.

Di seguito l'elenco delle prestazioni a sostegno del reddito escluse dal diritto al bonus Irpef.

  1. Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata quali:
    • TFR Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge numero 297/1982;
    • TFR esattoriali di cui alla legge numero 377/1958;
    • Una Tantum co.

      co.pro di cui all'articolo 2 commi 51 e seguenti della legge numero 92/2012;

  2. Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione. Vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente e’ previsto il pagamento anticipato dell'indennità al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell'assicurato. Rientrano in tali ipotesi:
    • l’anticipazione dell'indennità ASpI e Mini ASpI (articolo 2, comma 19 della legge numero
      92/2012);
    • l’anticipazione dell'indennità di mobilità;
    • l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego;
    • l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.

Per quanto concerne, in particolare l’anticipazione dell'indennità ASpI e Mini ASpI, si segnala che l'articolo 2, la norma prevede prevede - in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata (l’anticipazione dell'indennità di mobilità, l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego e l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi) non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Proprio tale orientamento e' stato sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, seppur con riferimento all'anticipazione della indennità di mobilità ma analogamente esteso a tutte le altre tipologie di anticipazione, laddove e' stato deciso che "l'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex multis Corte di Cassazione numero 9007 del 2002)".

Sempre con riferimento all'anticipazione dell'indennità ASpI e MiniASpI, si segnala che la peculiare natura dell'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata è, altresi', rafforzata dal particolare regime finanziario e contributivo previsto. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge numero 92/2012, infatti, il beneficio dell'anticipazione di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; inoltre per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.

Bonus Irpef - Escluse indennità di maternità per lavoratrici autonome

Sono ancora da escludere dall'ambito di applicazione della normativa per l'erogazione del bonus Irpef, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati:

  • Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
  • Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

Nelle suddette ipotesi tali indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali.

Bonus Irpef - ne hanno diritto i percettori di assegni straordinari di sostegno al reddito

Gli assegni straordinari sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. Sono erogati dai Fondi di solidarietà.

La corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità, rappresenta una misura atta a sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro.

In particolare, si tratta degli assegni straordinari erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione. Rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione del bonus Irpef, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.

Restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al regime della tassazione separata.

2 Giugno 2014 · Giorgio Valli


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