Bonus bebè » Come accedere ai voucher per baby-sitter e iscrizione all’asilo nido
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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In questo articolo parliamo del bonus bebè e dei requisiti per accedere ai voucher per baby-sitter e per l'iscrizione all'asilo lido.
Le lavoratrici madri possono beneficiare del cosiddetto bonus bebè, un contributo mensile per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido dei propri bambini.
Riferimenti normativi
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, numero 92, introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Possono accedere al beneficio:
- le lavoratrici dipendenti;
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
- gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio:
- le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, numero 1047, 4 luglio 1959, numero 463, e 22 luglio 1966, numero 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, numero 250);
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’articolo19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, numero 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, numero 248.
Alla luce di quanto disposto dall'articolo1, commi 7 e 8, della citata legge 92/2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, sino all'approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Cosa si può ottenere con il bonus bebè
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
- contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
- voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Come accennato, il bonus bebè è alternativo al congedo parentale, cioè al congedo facoltativo concesso per un totale di dieci mesi tra i due genitori dopo la maternità obbligatoria.
Se una madre decide di beneficiare del bonus bebè per un determinato numero di mesi deve, pertanto, rinunciare, per i corrispondenti mesi, al congedo parentale.
In sintesi, per accedere al bonus bebè è dunque necessario:
- effettuare la richiesta entro undici mesi dal termine del congedo di maternità;
- non avere già fruito dell'intero congedo parentale a disposizione (è però possibile aver fruito già di parte di esso);
- non essere già esentati dal pagamento delle quote di iscrizione nelle strutture per l’infanzia e non disporre di altri benefici erogati dal Fondo per le Politiche della Famiglia.
Commenti e domande
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