Bonus bebé alle madri lavoratrici – Voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Bonus bebé alle madri lavoratrici - voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting

La legge numero 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge numero 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, numero 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Tale decreto prevede che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all'INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare.

Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting - Ambito di applicazione

È prevista la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, numero 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 e successive modifiche (Testo Unico sulla maternità).

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all'articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, numero 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, numero 1047, 4 luglio 1959, numero 463, e 22 luglio 1966, numero 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, numero 250).

La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Sono escluse dal beneficio:

  1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’articolo19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, numero 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, numero 248.

Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting - Misura e durata del beneficio

L’importo del contributo è di 300 euro mensili: erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, numero 88.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995, istituito presso l’Inps.

In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni di cui alla circolare numero 32/2011.

Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting - Modalità di erogazione del beneficio

Il beneficio di cui in premessa previsto all'articolo 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex articolo 72 del decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’INPS pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Ritiro dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

  • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il numero 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
  • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL;
  • il sito www.inail.it /Sezione "Punto cliente";
  • la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sittingpuò riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all'annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS numero 12082 del 4 maggio 2010.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

Elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l’infanzia

Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'INPS.

Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Il sopra menzionato procedimento di iscrizione consente all'INPS di gestire e contabilizzare tempestivamente l’elenco delle strutture scolastiche, permettendone l’aggiornamento in tempo reale, in caso di cancellazione delle strutture dall'elenco stesso.

L’iscrizione nell’elenco può essere richiesta dalle strutture scolastiche mediante domanda on line, per la presentazione della quale, le strutture stesse dovranno preventivamente munirsi di PIN dispositivo (Circolare INPS numero 50 del 15 marzo 2011).

Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting - Come si ottiene il contributo

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'INPS, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE, secondo le modalità spiegate nei successivi paragrafi.

Pubblicazione del bando per accedere al contributo

L’INPS comunica l’imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l’assegnazione dei benefici oggetto della presente circolare, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare numero 50 del 5/03/2011).

Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l’infanzia ex articolo 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 è disponibile nel portale Internet dell'INPS (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino - Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l’infanzia.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

  1. indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  2. indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  3. dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  4. dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Variazione e cancellazione della domanda

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell'invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.

Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l’orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico dell'INPS e riportati nella ricevuta di invio.

Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria è pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

L'INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Rinuncia del beneficio

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell'INPS (www.inps.it).

In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all'importo dei voucher riconsegnati.

Come già precedentemente precisato il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro.

Pertanto, a titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 600 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 310 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.

I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti. L'INPS, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.

L'INPS, salvo quanto previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

L'INPS provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

1 Aprile 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!