Massima trasparenza sulla filiera dei veicoli per evitare il bollo auto

Bollo auto » La storia

La tassa automobilistica, comunemente indicata anche come “tassa di circolazione” o "bollo auto" è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore della Regioni d'Italia di residenza.

E' una tassa introdotta già nel 1953 con il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, numero 39.

Nel 1955, stante la necessità per lo Stato di introitare parte del denaro necessario alla costruzioni delle autostrade e delle strade statali il testo precedente fu riformato dalla Legge 21 maggio 1955 numero 463.

La norma rimase invariata sino al 1982, quando con il Decreto Legge del 30 dicembre 1982 numero 953 venne introdotta la tassa di possesso, in forza della quale la tassa è dovuta anche se il veicolo non è circolante.

Dal 1° gennaio 1999, in base alla Legge numero 449 del 27 dicembre 1997 le competenze alla riscossione sono state delegate alle Regioni.

Nel novembre del 2000 con la Legge 342 è stata introdotta l'esenzione per tutti i veicoli immatricolati da oltre 30 anni (il codice definisce veicolo qualsiasi manufatto che abbia almeno una ruota).

Bollo auto » Come funziona

La tassa automobilistica su auto e moto, il bollo, è dovuta periodicamente, di anno in anno, dal proprietario in ragione del possesso del veicolo e indipendentemente dall'utilizzo del medesimo su strade pubbliche.

Il possesso è presunto in base a quanto risulta dal pubblico registro automobilistico (Pra) per tutti i veicoli soggetti alla iscrizione in tale registro (mentre per i pochi casi di veicoli non iscritti nel Pra, fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici della Motorizzazione).

Nelle ipotesi in cui, tuttavia, l’automobilista rimane intestatario di un veicolo da egli non più posseduto è consentito fornire la prova contraria rispetto alle risultanze del Pra.

Comunque, dopo l'acquisto di un veicolo (autovettura - camper- motocicletta) o qualsiasi veicolo a motore è obbligatorio pagare la tassa di possesso, che ha carattere regionale, ed è comunemente chiamata bollo auto.

La somma da pagare varia in base ai kilowatt che sviluppa il motore del veicolo.

Possono esserci degli sconti per kilowatt, se il motore è di recente fabbricazione (classi “euro 4 e 5).

Per l'individuazione della quota da versare è essenziale conoscere la classe ambientale relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo che sia).

Il calcolo del bollo è molto semplice e basta moltiplicare il numero dei kiloWatt (senza contare i decimali) per la tariffa in Euro imposta dalla regione di appartenenza.

In sintesi, il bollo va corrisposto sulla base della potenza effettiva del veicolo espressa in kiloWatt (kW): il dato è sulla carta di circolazione nel secondo riquadro, al punto "P2".

Per vetture e autocarri leggeri la normativa vigente parte dalla classe ambientale più severa, definita come Euro 5 (in vigore dal 2009), fino alla classe convenzionale Euro zero, che è quella meno aggiornata.

Per i motocicli si applicano direttive europee diverse da quelle previste per gli autoveicoli, si parte invece dalla classe Euro 3 fino alla Euro 0.

Per le autovetture con potenza oltre 35 Kw, occorre fare riferimento a tre periodi di scadenza: dicembre, aprile, agosto.

Le scadenze degli autocarri sono invece quelle di gennaio, maggio, settembre.

Le scadenze dei motoveicoli e delle autovetture con potenza inferiore a 35 Kw sono quelle di gennaio e luglio.

Bollo auto » Quando si paga - Auto nuova

Se si acquista un veicolo nuovo, il bollo è dovuto entro il mese di immatricolazione, oppure entro il mese successivo se il veicolo è immatricolato entro gli ultimi dieci giorni del mese.

Bollo auto » Quando si paga - Auto acquistata da concessionario

Se si acquista un veicolo usato da un concessionario/rivenditore, bisogna verificare se il veicolo è in regime di esenzione per poter versare il bollo in maniera corretta (causale rientro da esenzione, con le stesse regole dei veicoli nuovi).

Bollo auto » Quando si paga - Auto acquistata da privato

Per l'auto acquistata usata da un privato (cioè non da un rivenditore autorizzato) l'acquirente, se il bollo è in corso di validità, deve collegarsi alla scadenza originaria dello stesso.

Dunque, deve pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo.

In pratica, l'acquirente (collegandosi alla scadenza del precedente "bollo") deve pagare il rinnovo secondo le normali regole: cioè, entro il mese successivo a detta scadenza.

Nell'acquisto di veicolo con "bollo" scaduto in precedenza (quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento), è da considerare che l'obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento.

Il che vuol dire che se l'acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente.

Se invece l'acquisto di un'auto senza "bollo" è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento.

Più semplicemente, se il termine per il pagamento del bollo è scaduto prima dell'acquisto del mezzo, la responsabilità per l'omesso pagamento ricadrà sul precedente proprietario e l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all'acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio).

Ad esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2002 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2003) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2003, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2004 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2004 al dicembre 2004.

Bollo auto » Dove si paga

Il bollo auto può essere pagato presso gli sportelli ACI, negli uffici postali, nelle tabaccherie abilitate coi servizi Lottomatica e presso le agenzie di pratiche automobilistiche.

Nelle regioni Lazio, Lombardia e Toscana, nonché nella Provincia autonoma di Trento, è possibile pagare anche presso alcune banche utilizzando specifici moduli.

I costi di pagamento sono fissi (variano da 1 euro a 1,55 euro a seconda della Regione e del tipo di pagamento) oppure in percentuale (per il "telebollo" e il "bollonet" si paga il 2% sull'importo dovuto).

Sono previste deroghe ai pagamenti per i residenti nella regione Abruzzo e deroghe sulle sanzioni per i residenti nella regione Piemonte.

Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per almeno i tre anni successivi alla scadenza (le prescrizioni variano secondo le Regioni), tenendo conto di ogni eventuale condono o proroga delle scadenze.

In ogni caso è bene sapere che le norme vigenti non permettono recuperi sui dovuti oltre i 5 anni precedenti.

Per il calcolo del bollo online, basta collegarsi alla pagina dedicata a questa funzione sul sito web dell'Automobil Club Italia (Aci) e inserire i propri dati oppure nella pagina con la stessa funzione dell'Agenzia delle Entrate.

Bollo auto » Cosa succede se non si paga

Se un proprietario si “dimentica di pagare” il bollo, gli verrà notificata una richiesta di pagamento con una maggiorazione.

In caso di mancato pagamento del bollo per 3 anni consecutivi verrà richiesto il pagamento unito alla motivazione.

Trascorso questo periodo e dopo il sollecito, se non viene pagato il debito è possibile che arrivi a casa vostra la Polizia stradale per smontare le targhe del veicolo.

A quel punto non sarà più possibile circolare con il veicolo fino a nuova immatricolazione con i costi aggiuntivi che ne conseguono.

Bollo auto » Esenzioni e rimborsi

L'esenzione dal pagamento del bollo, viene concessa in caso di veicolo intestato a persona disabile o a persona che ha fiscalmente a carico un soggetto disabile, per patologie gravi che riguardano, sordomutismo, disabilità psichica con indennità di accompagnamento, disabilità motoria con adattamento del veicolo, disabilità fisica con grave limitazione della deambulazione.

La documentazione medica, unitamente a quella del veicolo può essere presentata presso gli uffici provinciali Aci o gli Uffici dell'automobile Club, o direttamente alla Regione, per ottenere il certificato di esenzione.

In caso di doppio versamento della tassa, di versamento eccedente, o versamento non dovuto, è possibile chiedere il rimborso per importi superiori ad Euro 12,00, compilando un'istanza presso gli Uffici dell'Aci, con copia del bollo, e copia della carta di circolazione del veicolo.

Per rimborsi di competenza di altre regioni, è necessario contattare direttamente la amministrazioni interessate.

Bollo auto » Cosa sapere per non commettere errori nel pagamento del bollo

Se si possiede un veicolo in leasing, va ricordato che il bollo va versato sulla regione di residenza del proprietario (cioè del soggetto che ha finanziato il leasing).

In caso di furto del veicolo, è bene annotare la perdita di possesso al PRA per interrompere l'obbligo tributario, conservando sempre una copia della denuncia di furto, per eventuali ulteriori richieste di pagamento. Anche se il furto è avvenuto nel mese di pagamento, il bollo non è dovuto.

In caso di vendita del veicolo, si ricorda di conservare una copia dell'atto di vendita ed accertarsi che chi ha acquistato effettui la trascrizione al PRA entro 60 giorni dall'atto.
In caso di mancata trascrizione, infatti, ogni richiesta di bolli arretrati e non pagati sarà inviata dalla regione al vecchio proprietario.

Se l'auto viene consegnata ad un concessionario/ rivenditore, è obbligatorio provveder a regolarizzare la vendita in suo favore prima della scadenza del bollo, ed accertarsi presso il rivenditore che il veicolo venga comunque messo in esenzione temporanea dai bolli in attesa di successiva vendita

Infine, in caso di demolizione del veicolo, bisogna consegnare l'auto ad un demolitore autorizzato entro il mese di pagamento del nuovo bollo e pretendere di ricevere una dichiarazione di presa in carico del veicolo, che obbliga il demolitore a provvedere alla cancellazione al PRA entro i termini di legge.

Bollo auto » Bollo e fermo amministrativo - Che cos'è il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo consiste in una misura cautelare attivata dall'agente della riscossione (Equitalia) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un'automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione.

Il fermo amministrativo segue il mancato pagamento di un atto formale come:

  1. la cartella esattoriale;
  2. l'avviso di accertamento esecutivo,  che sostituisce la cartella cartella esattoriale dall'ottobre 2011 per debiti di origine erariale;
  3. l’ingiunzione di pagamento,  gia’ utilizzata da molti comuni per riscuotere le multe e unico mezzo che gli stessi potranno utilizzare, anche per i propri tributi, dal 2012.

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo amministrativo è vietata e sanzionata, come previsto dall'articolo 214 comma 8 del codice della strada. Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere né venduto, né rottamato.

Se, dopo il fermo amministrativo, il debito continua a non essere pagato, l'agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.

Quindi, quello che abbiamo appreso finora,  può essere sinteticamente espresso con due concetti:

  1. il fermo amministrativo è una misura cautelare, a tutela di un credito vantato dalla pubblica amministrazione;
  2. il bollo auto è una tassa di possesso.

Bollo auto » Bollo e fermo amministrativo - Bisogna pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

Per il veicolo di proprietà del debitore insolvente è stata disposta iscrizione di fermo amministrativo: ora è naturale chiedersi se bisogna pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Sembrerebbe di sì, dal momento che il fermo amministrativo è, come l'ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo al pagamento del bollo.

D'altra parte c'è chi afferma il contrario, basandosi sulla circostanza che, comunque, il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che quindi il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non è tenuto a pagare il bollo auto, almeno nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Come quasi sempre avviene, la verità sta nel mezzo!

L'articolo 94 del Codice della Strada ha stabilito che "ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione [anche temporanea numero d.r] dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa".

Anche la Circolare del Ministero delle Finanze numero 122/1998 e successivamente la Circolare numero 2/2003 forniscono chiarimenti riguardo alla idonea documentazione che deve essere presentata dal contribuente per attestare la perdita di possesso di autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA, non trascritta ai sensi di legge, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento del bollo auto.

L'iscrizione di fermo amministrativo è atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso.

Inoltre, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze numero 2/2003, la documentazione attestante l'iscrizione di fermo amministrativo produce effetti retroattivi riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto.

Bollo auto » Bollo e fermo amministrativo - La procedura corretta da seguire per non pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo

La procedura corretta da seguire è quella di recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà; in esso si dichiarerà la temporanea perdita di possesso del veicolo conseguente all'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo ed i relativi periodi in cui il fermo amministrativo è stato disposto. Se gl uffici regionali non accettano la dichiarazione sostitutiva come documento idoneo ad ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto per temporanea perdita di possesso, allora sarà necessario produrre una visura della targa del veicolo.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo risultanti in quel momento comprese, naturalmente, le informazioni relative ai periodi in cui sul veicolo è risultato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo.

Conclusioni » per evitare di pagare il bollo auto anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l'esenzione.

Bollo auto » La circolare Aci sulla tassa automobilistica

L’intestatario di un veicolo deve annotare tempestivamente al Pra la perdita di possesso del mezzo per evitare tra l’altro il pagamento delle tasse automobilistiche. E dal 2 maggio 2013 questa procedura è agevolata allargandosi anche a fattispecie finora escluse.

Lo ha chiarito la circolare riepilogativa dell'Aci, protocollo 4067 del 17 aprile 2013.

Tali incongruenze sono state determinate anche dalle determinazioni delle singole regioni spesso in palese contrasto con la natura di tributo statale riconosciuto dalla Consulta.

Con la circolare diramata l’Aci in qualche modo avvalla le differenti prassi regionali cercando però di fare chiarezza sull’istituto della perdita di possesso del veicolo, non solo per finalità tributarie.

L’intestatario del veicolo, specifica innanzitutto la nota romana, qualora perda la disponibilità del mezzo può richiedere al pubblico registro automobilistico l’annotazione della perdita di possesso.

Questa trascrizione produrrà la cessazione dell'obbligo del pagamento del bollo auto dando anche pubblicità legale all'evento.

Anche se con questa circolare si allargherà il novero delle annotazioni possibili non tutti gli eventi potranno ancora essere trascritti.

Il caso di sequestro amministrativo del veicolo per violazioni stradali per esempio non risulterà ancora trascrivibile, specifica la circolare.

Stessa impossibilità concreta, al momento, per l’ipotesi del sequestro della carta di circolazione del veicolo.

In ipotesi di fallimento è possibile annotare la perdita di possesso, specifica l’Aci, ma non è detto che questo sia sufficiente ad interrompere l’obbligo di pagare la tassa (dipende da regione a regione).

Per gli utenti distratti che dopo la rottamazione, la vendita e l’esportazione del mezzo risultano ancora intestatari del veicolo si potrà procedere alla formalità anche con dichiarazioni sostitutiva di atto notorio.

Inoltre, dal 2 maggio 2013, sarà possibile trascrivere anche la rinuncia all'eredità snellendo sensibilmente le incombenze di successione.

In caso di calamità naturali la perdita di possesso potrà essere annotata esibendo un verbale degli organi di emergenza intervenuti sul posto.

La richiesta di annotazione andrà effettuata dall'intestatario del mezzo o da chi ne ha la rappresentanza legale.

In caso di cittadini extracomunitari l’ammissibilità della dichiarazione sostitutiva per l’annotazione è limitata alle ipotesi di resa denuncia di furto, rapina e sottrazione per appropriazione indebita del veicolo.

Attenzione infine all'ipotesi di rientro in possesso.

Anche questa ipotesi dovrà essere tempestivamente annotata al pra per ripristinare, tra l’altro, l’obbligazione tributaria sospesa.

20 Giugno 2013 · Giorgio Valli


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