Tassa di circolazione per veicolo in leasing » A chi spetta l’onere
In caso di un'autovettura in uso tramite contratto di leasing, a chi spetta l'onere della tassa automobilistica, ovvero del cosiddetto bollo auto?
In caso di automobile concessa in leasing, la tassa automobilistica deve essere pagata esclusivamente dall'utilizzatore dell'autovettura.
Da ciò si evince che, in caso di mancato pagamento o morosità, la società proprietaria del mezzo non ha nessuna responsabilità.
Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 3928/11.
A parere dei Supremi Giudici, l’Amministrazione [Regionale può richiedere il pagamento della tassa solo all'effettivo utilizzatore del veicolo e non alla società di leasing, neanche a titolo di responsabilità solidale.
In parole povere, nel caso la società finanziaria riceva la notifica di avvisi di accertamento o ingiunzione di pagamento concernenti il mancato pagamento di tasse riferite ad auto concesse in leasing, potrà richiedere al giudice l’annullamento delle pretese tributarie per carenza della cosiddetta legittimazione passiva.
L'unico caso in cui è valida la responsabilità solidale della finanziaria sussiste nel caso la Regione di appartenenza abbia previsto le modalità con le quali si riconosce alle singole società locatrici, la facoltà di versare cumulativamente le tasse dovute per le automobili concesse in leasing.
Dunque, in tale ipotesi l’adesione dell'impresa alle procedure del versamento cumulativo, legittima l’amministrazione a richiedere l’adempimento dei tributi rimasti insoluti.
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