Bollo auto – la prescrizione è triennale

Il bollo auto si prescrive nel termine di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.

Ciò è quanto emerge da alcune sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sent. della Ctp di Taranto numero 44 del 27/03/07 e sent. della Ctr del Lazio numero 137 del 20/10/2005), le quali evidenziano come oltre all'avviso di accertamento anche la cartella di pagamento deve essere notificata con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

I giudici della Commissione di Taranto, inoltre, chiariscono come il predetto termine debba applicarsi anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto precedentemente un avviso di accertamento, in quanto non si può ritenere che l'azione per il recupero delle tasse "ai sensi dell'articolodel DL 6/01/86 numero 2, si debba riferire solo all'accertamento, consentendo poi l'azione coattiva entro il termine lungo della prescrizione ordinaria decennale" (nel caso di specie la cartella esattoriale era stata notificata ben oltre tre anni dopo la notifica del precedente avviso di liquidazione).

Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (sia che si tratti di un avviso di accertamento, di una cartella esattoriale o di un'ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione - i quali ricominciano dal giorno successivo - non ne determina la mutazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'articolo 2953 cc, poiché tale atto "è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" come nel caso di una sentenza non più impugnabile (si veda sentenza della Corte di Cassazione numero 12263 del 25/05/2007).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).

Avv. Matteo Sances

30 Novembre 2010 · Giorgio Valli




Commenti e domande

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12 risposte a “Bollo auto – la prescrizione è triennale”

  1. pier78 ha detto:

    Vorrei gentilmente sapere come comportarmi in PIEMONTE dove risiedo. Bollo auto 2009 non pagato (scadenza 04/2010), mandarono tramite l’allora agenzia di riscossione GEC (ora fallita) avviso di mancato pagamento notificato il 06/08/2012. lo scorso 05/05/2016 ricevo cartella esattoriale di EQUITALIA richiedente il bollo di quell’anno. Siccome i 3 anni dall’ultima comunicazione sono scaduti il 31/12/2015 scrivo alla regione Piemonte i quali mi rispondono che in base alla legge dell’agosto 2002 hanno elevato i termini di prescrizione da 3 a 5 anni. Documentandomi in rete ho pero’ visto che una sentenza della corte costituzionale del 2003 dichiara illegittima quella legge in quanto le regioni non possono variare i termini della prescrizione che rimangono a 3 anni. A questo punto avrei bisogno di capire se la prescrizione di 5 anni nonostante dichiarata illegittima da una sentenza della corte costituzionale del 2003 e’ valida e operante anche se non rispetta quella sentenza perché da cio’ deriva la possibilita’ di ricorrere o meno per PRESCRIZIONE. Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Cosi’ dispone l’articolo 5 del decreto legge 953/1982.

      La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresi’ ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione, mentre l’eventuale notifica al debitore (entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata (in coerenza con quanto disposto dalla lettera c, articolo 25, del dpr 602/73) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento non immediatamente esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).

      Tuttavia, per eccepire la prescrizione della pretesa avanzata dalla Regione Piemonte dovrà necessariamente rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale (anche senza il supporto di un’assistenza tecnica). Spesso il tempo che contribuente dovrà perdere ed il costo del contributo unificato da versare, scoraggiano dall’intraprendere l’azione giudiziale: un fattore su cui fonda l’arroganza della Regione Piemonte.

  2. Francesco Gariani ha detto:

    atto di accertamento per bollo auto 2011 non pagato della regione calabria con n. di prtocollo xxxxxx del 20.10.2014, a me pervenuto in data 1.4.2015.
    Credendo che sia scaduta la pretesa di esigibilità mi sono rivolto all’ufficio preposto il quale mi ha riferito che per loro vale quando hanno dato il plico all’ufficio postale (? 6 mesi fa ?) e non la data di ricezione dell’atto.
    Posso rivolgermi alla CTP o non ho nessuna possibilità che la pretesa venga annullata ? Grazie

    • Se la Regione è in grado di dimostrare di aver affidato a Poste Italiane il plico per la notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2014, non c’è nulla da fare. Per il notificante la data per la verifica dell’eventuale decadenza del potere di accertamento e di riscossione è quella di consegna alle poste della comunicazione inviata al contribuente.

  3. fra73 ha detto:

    mi scusi, ma sulla raccomandata hanno anche evidenziato che,il procedimento di radiazione avviato potrà essere riesaminato all’ACI entro 60gg dalla presente comunicazione solo se ho ho pagato antecedentemente almeno alla stessa qualche bollo o esenzioni o se fosse già stata venduta. se domani mattina mia madre mi intesta il veicolo all’aci non fanno opposizione?
    Molte Grazie

    • Se in sede di trasferimento di proprietà, dalla visura al PRA, la radiazione non risulta, la vendita sarà regolare e la radiazione non potrà essere effettuata sul veicolo di proprietà di un terzo che avrà, nel frattempo, pagato il bollo.

      Alla regione non butteranno via tempo e denaro per la revocazione di un passaggio di proprietà, visto l’importo delle somme in gioco e la scarsa possibilità di successivo recupero delle spese. Ma, sarebbe preferibile intestare l’auto ad un terzo, almeno non ad un figlio. Per quest’ultimo, infatti, risulterebbe problematico, ragionando sempre in termini teorici, invocare la buona fede nell’acquisto (non essere a conoscenza della mancata corresponsione delle tasse automobilistiche relative agli anni precedenti).

      E comunque, tutto dipende dalla visura al momento della compravendita.

  4. fra73 ha detto:

    Buongiorno,
    purtroppo ho un problema con il bollo auto della vettura di mia madre, pensionata al minimo e io disoccupato. 2gg fa, è arrivata una raccomandata della reg. lazio che se entro 60 gg non pago i bolli dal 2007 al 2013 fanno la radiazione d’ufficio dell’auto(una cariola del 2000). anni 2007-2009-2010 da pagare a equitalia, anni 2011-12-13 da pagare all’aci. l’anno 2008 mediante versamento(credo che almeno questo sia prescritto). naturalmente devo pagare TUTTO insieme, almeno cosi dicono. come posso interrompere questa procedura?
    Grazie

    • Mi scuso per la risposta che le sembrerà certamente banale, la classica scoperta dell’acqua calda. Ma, nella situazione che descrive, l’unica scappatoia è quella di cedere a terzi di fiducia (parenti o amici) la vettura, prima che venga disposto il fermo amministrativo. A fronte delle spese di trasferimento di proprietà potrà almeno conservare l’utilizzo del veicolo. E potrà (far) pagare il bollo a partire da quest’anno.

  5. omega7261 ha detto:

    Buongiorno,

    mio padre possiede un’auto di piccola cilindrata dal 1996 che oggi ha deciso di cambiare.
    Si è recato presso un ufficio ACI per pagare l’ultimo bollo perchè non era stato ancora pagato e già che era li ha richiesto una verifica della situazione passata.
    A seguito di questa richiesta, l’impiegato gli ha comunicato che dal 1996 ad oggi non risulta nessun bollo auto pagato relativo a quel veicolo.
    Mio padre è un po confusionario e sono certo che qualche bollo possa averlo scordato (anche perchè in questi anni ogni tanto la cartellina Equitalia capitava ogni tanto e puntualmente veniva pagata) ma ho la certezza matematica che è impossibile che nessun bollo sia stato pagato (anche perchè alcuni li ho pagati io per lui).
    Sicuramente mio padre non ha conservato come si deve (a differenza di come faccio io) le ricevute pertanto sarò fortunato se ne trovo qualcuna….
    Come posso venire a capo di questa situazione prima di trovarmi una cartella esattoriale da rovina?
    Eventualmente i bolli arretrati fino a che anno devono essere pagati e di conseguenza da che anno possono essere considerati prescritti?
    Risiediamo in Lombardia

    L’impiegata ACI ha detto che noi possiamo pagarli spontaneamente fino al 2008 mentre tutti quelli antecedenti a tale data non si puo fare altro che aspettare la cartella di Equitalia

    Vi ringrazio anticipatamente

    • Giorgio Valli ha detto:

      La prescrizione della tassa automobilistica è triennale. Alcune regioni (il “bollo auto” è di competenza regionale) allungano il “brodo” a cinque anni (in tal senso sembra propendere la risposta che le è stata fornita dall’ufficio ACI padano in cui lei si è recato). Si tratta di una pratica scorretta: il cittadino per vedersi riconosciuta la decadenza triennale, dovrebbe fare ricorso accollandosi spese giudiziali che risulterebbero poi, quasi sempre, maggiori del risparmio ottenuto.

      E, dunque, facendo buon viso a cattivo gioco, assumiamo la prescrizione della tassa automobilistica dovuta a Regione Lombardia come quinquennale, ed andiamo avanti.

      Cosa vuol dire ciò? Facciamo un esempio. Se entro il 31 dicembre del 2013 la Regione Lombardia non invia a suo padre almeno una raccomandata AR in cui formalizza la pretesa per il bollo 2008, suo padre non dovrà più versare un centesimo per la tassa automobilistica dovuta per quella annualità.

      Così via, andando a ritroso nel tempo: se entro il 31 dicembre del 2012 la Regione Lombardia non ha inviato a suo padre almeno una raccomandata AR in cui formalizzava la pretesa per il bollo 2007, suo padre non dovrà più versare un centesimo per la tassa automobilistica dovuta per quella annualità.

      Inutile continuare su questo aspetto, ne sono sicuro.

      Ma qual è il problema? Le notifiche si perfezionano anche per compiuta giacenza. Il creditore formalizza con raccomandata AR la richiesta di estinguere il debito. Ma il debitore risulta momentaneamente irreperibile al domicilio, per cui il postino mette in giacenza la raccomandata e ne invia un’altra al debitore per informarlo che può ritirare la comunicazione entro dieci giorni presso l’ufficio postale. Il debitore può decidere di “fottersene” o la raccomandata si perde. Quel che conta è che la notifica del creditore è comunque valida e si intende effettuata dopo il decorso dei dieci giorni di giacenza. In questo modo non interviene la prescrizione, in quanto è stato interrotto il termine con la notifica della comunicazione in cui i creditore chiede al debitore di adempiere ai suoi obblighi. Se il creditore reitera la comunicazione ogni cinque anni, il debitore è fregato, perchè il suo debito non si prescrive mai.

      Ora la domanda: suo padre ha mai ricevuto raccomandate interruttive dei termini di prescrizione per il pagamento del bollo auto e se sì, quali? Credo, da quanto lei riferisce, che sia solo tempo perso provare a chiederglielo.

      Conclusione. Lei, figlio-padre di un padre-figlio piuttosto birichino, dovrà armarsi di santa pazienza, prendere un paio di giorni di ferie (se ha la fortuna di lavorare), far firmare a suo padre una delega per poterlo rappresentare ai sensi della legge 291/90 (trasparenza delle procedure amministrative), recarsi negli uffici regionali lombardi preposti alla riscossione della tassa automobilistica, e chiedere, per suo padre, accesso agli atti che lo riguardano. In pratica dovrà farsi esibire tutte le ricevute di raccomandate AR inviate a suo padre dal 1996 (e, se ho ben inteso il problema, pure da qualche anno prima).

      Buona fortuna (ne ha davvero bisogno) e non si avvilisca: gli errori dei padri ricadono sempre, purtroppo, sui figli (spero, almeno, che lei non sia figlio unico).

  6. iolina80 ha detto:

    Salve,non ho capito bene dove scrivere,comunque cercherò di dire quanto posso.
    L’anno prossimo io e il mio fidanzato ci sposeremo,ma il padre è un indebitato cronico. Non so nenache come abbia fatto ad arrivare fino a qui sinceramente.
    Allora per esempio il Canone Rai non l’ha mai pagato. A cosa si va incontro? iniziare a pagarlo cosa comporta?
    Bollo auto- La macchina è di proprietà del padre del mio ragazzo e non so se esiste una cartella o se sono arrivati avvisi.quindi di preciso non so dire,mi informerò meglio. Solo che la macchina è ferma e da rottamare. ma se si rottama,la cartella può comunque arrivare? chi ne risponde?Lui o il mio fidanazato?
    Tarsu- non è pagata da circa quattro anni,nel comune di Belpasso a Ct. Il padre del mio fidanzato intende pagarla a breve perchè aspetta dei soldi. L’intestatario della tarsu è il padre del mio ragazzo,loro due vivono insieme in un immobile di cui l’unico proprietario è il mio ragazzo. Chi ne risponderebbe? comunque credo che gli presterò dei soldi per risolvere il debito. L’immobile in questione sarebbe quello dove andremo a vivere e non voglio correre rischi.
    Inoltre se non sbaglio il padre del mio fidanzato ha dei debiti con la camera di commercio,circa 3000 euro che non so se pagherà. Chi ne risponde?
    Sempre lui ha due terreni di proprietà e un immobile,dove però l’usufrutto è della zia e della cugina del padre del mio fidanzato. Eventualmene si rivalgono su queste proprietà? se in futuro noi rifiutiamo l’eredità non risponderemo di questi debiti giusto?
    L’unico dubbio è la tarsu e il canone Rai.
    Spero di essere stata chiara.
    Inoltre come ultima cosa,a breve il padre del mio fidanzato prenderà la pensione di invalidità perchè è in dialisi da Gennaio. si rivalgono su questa i creditori?
    Lui ha smesso comunque di lavorare,la sua unica pensione sarà quella di invalidità.

    • I figli non rispondono dei debiti del padre, quando questi è vivo. E ciò vale per tutte le tipologie di debito (Tarsu, bollo, ecc….).

      Alla morte del genitore, i figli rispondono dei suoi debiti solo se accettano l’eredità.

      La nuda proprietà (quella di cui la zia ha l’usufrutto) potrà essere pignorata ed espropriata al suo futuro suocero.

      Fino a 500 euro circa, la pensione non può essere pignorata.

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