Bollo auto non pagato? » Si rischia la radiazione automatica del veicolo dal PRA

Bollo auto non pagato? » Si rischia la radiazione automatica del veicolo dal PRA

In caso di bollo auto, o tassa automobilistica, non pagato, gli automobilisti rischiano la radiazione automatica del proprio veicolo dal PRA (pubblico registro automobilistico).

Guai in arrivo per chi non ha pagato il bollo auto. A rischio 420 mila vetture.

Infatti, coloro che persistono a non pagare il bollo auto rischiano di rimanere letteralmente a piedi.

L’ufficio regionale ha la possibilità di applicare una procedura introdotta nel 1992 finora mai utilizzata al fine di sanzionare in maniera molto pesante (radiazione dal PRA) la cattiva abitudine di non pagare il bollo auto.

Ad oggi sono circa 400.000 i veicoli interessati.

Trattasi di una procedura che in verità non è stata mai completata dai decreti (ministeriali) attuativi e pertanto potrebbe suscitare dubbi di legittimità.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come difendersi.

L’automobilista che non paga il bollo auto avrà il veicolo radiato dal Pra

Come e in quali casi l'automobilista che non paga il bollo auto avrà il veicolo radiato dal Pra.

In pochi sanno che è possibile la radiazione d’ufficio dal Pra per le automobili non in regola con il bollo auto.

In realtà, affinché il mezzo venga cancellato dal pubblico registro automobilistico, l’omesso versamento del bollo auto deve durare per almeno tre anni consecutivi.

In tali casi, il mezzo viene definitivamente cancellato dal Pra e non può più circolare, perché è come se non esistesse più.

Il proprietario rischierebbe sanzioni molto serie, ben superiori al sequestro dell’auto: una multa da 419 a 1.682 euro e la definitiva confisca del veicolo, che non potrà più ritornare nella disponibilità del proprietario.

La possibilità della radiazione automatica è prevista dal codice della strada, che all'articolo 96 chiarisce che ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze».

Ebbene, dopo circa 15 anni in cui tale procedura non è mai stata utilizzata (la stessa è stata prevista nel 1992), ora il fisco tenta di recuperarla: un po’ per recuperare l’evasione fiscale di una delle tasse più invise agli italiani; un po’ per tagliare i costi degli avvisi bonari, accertamenti e cartelle di pagamento che non andranno mai a buon fine. Ma c’è anche la finalità di ripulire gli archivi del Pra, che spesso contengono veicoli non più circolanti.

L’ultima radiazione d’ufficio dal Pra per bollo auto non pagato risale al lontano 2004, data in cui il sistema è entrato a regime.

Ora, la radiazione partirà dalle regioni Lazio, Lombardia e Piemonte.

Il ricorso avverso il provvedimento di radiazione del veicolo dal PRA per mancato pagamento del bollo auto

Come effettuare il ricorso avverso il provvedimento di radiazione del veicolo dal PRA per mancato pagamento del bollo auto.

La possibilità di fare ricorso (prevista dallo stesso articolo 96 CdS) è stata una delle ragioni che ha disincentivato, almeno per il momento, le altre regioni alla relativa applicazione.

Le modalità del ricorso in realtà non sono state ancora definite in quanto mancano a tutt’oggi i decreti attuativi della norma che il Ministero dell’Economia avrebbe dovuto emanare, peraltro oggi incompetente in tale materia.

Difatti quando fu introdotta la norma la competenza per la riscossione della tassa era affidata direttamente allo Stato che provvedeva per il tramite dell’ACI.

Successivamente la materia è stata trasferita alla competenza delle regioni (nel 1999) e pertanto la radiazione ricadrebbe nell’alveo dell’attività di gestione della Regione (come peraltro ribadito dal Ministero stesso).

Pertanto, chi sarà “vittima” del provvedimento di radiazione del proprio veicolo per omesso pagamento del bollo auto, potrà proporre ricorso entro 30 giorni al Ministero dell’Economia oppure direttamente al Giudice, facendo valere anche l’inesistenza del decreto ministeriale di attuazione della norma.

19 Dicembre 2016 · Andrea Ricciardi


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