Bollo auto – il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale è triennale

Bollo auto - il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale è triennale

In materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

In tema di bollo auto, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notifica della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge numero 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.

Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 primo comma del DPR numero 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, numero 189).

prescrizione e decadenza del bollo auto quando c'è un avviso di accertamento

L'avviso di accertamento deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il bollo avrebbe dovuto essere pagato. Per l'omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012, dunque, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre 2015.

Il titolo esecutivo (cioè la cartella esattoriale o l'ingiunzione fiscale) che necessariamente segue un avviso di accertamento, deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'accertamento diviene definitivo decorsi sessanta giorni dalla data di notifica.

La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha infatti ritenuto che l'eventuale notifica al debitore (entro il triennio seguente all'anno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata (in coerenza con quanto disposto dalla lettera c, articolo 25, del dpr 602/73) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'accertamento non immediatamente esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all'impugnazione dell'atto o al pagamento del bollo auto).

Ad esempio, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012, supponiamo venga notificato un avviso di accertamento il 1° agosto 2015, dunque entro i termini di decadenza. L'accertamento diviene definitivo il 31 ottobre 2015, per cui la cartella esattoriale (o l'ingiunzione fiscale) dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 2017.

Una volta correttamente notificata la cartella esattoriale, l'azione esecutiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) deve essere avviata entro i cinque anni successivi alla data di notifica del titolo esecutivo (prescrizione della cartella esattoriale per tributi locali).

Solleciti ed intimazioni al pagamento dopo la notifica di una cartella esattoriale per l'omesso versamento del bollo auto

Prima di attivare le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva delle somme non pagate, Equitalia invia al contribuente una serie di comunicazioni, proprio per evitare di ricorrere alle misure di recupero forzoso.

Il sollecito, spedito per posta semplice, è stato a suo tempo introdotto da Equitalia allo scopo di instaurare un clima di maggiore collaborazione e trasparenza nei rapporti con i contribuenti. Il sollecito è una sorta di ‘promemoria’ che viene inviato a chi ha un debito d’importo non elevato, fino a 10 mila euro, con l’invito a mettersi in regola. Con la legge 106/ 2011, di conversione del dl 70/2011, a partire dal 13 luglio 2011, per i debiti fino a 2 mila euro sono state introdotte importanti novità in materia di solleciti (si veda di seguito).

L’avviso di intimazione viene inviato decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento qualora il debito non sia stato ancora pagato. Dalla data di notifica dell'avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, dopodiché l’Agente della riscossione potrà attivare le procedure esecutive (pignoramento) non ancora intraprese.

Il preavviso di fermo viene inviato al contribuente prima di eseguire l’iscrizione vera e propria. Il preavviso invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l’avviso che, altrimenti, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente.

Con l’entrata in vigore della legge 106/ 2011, che ha convertito il dl 70/2011, e l’approvazione del decreto legge 2 marzo 2012, numero 16, sulla semplificazione fiscale, sono state introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare, a partire dal 13 luglio 2011:

  1. Prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d’ipoteca;
  2. Per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo;
  3. quando l’Agente della riscossione riceve in carico le somme dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito, è tenuto a darne avviso al contribuente tramite raccomandata. Tale obbligo viene meno quando l’Agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione: in questo caso può procedere senza informativa.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

28 Agosto 2011 · Antonella Pedone


Commenti e domande

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6 risposte a “Bollo auto – il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale è triennale”

  1. Fabio ha detto:

    La ringrazio della celere risposta. Un ultimo dubbio: non ho ben capito, se la notifica è datata dicembre 2012, quella di cui parla lei nella risposta, entro il 2011, è un avviso relativo a questa notifica ? Pensavo che l’unica comunicazione da me ricevuta fosse quella di cui parlano nella cartella arrivata oggi, cioè questa del 2012. Potrebbero quindi essercene altre precedenti?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Prima della cartella esattoriale notificata nel 2012 (fuori termine se consegnata alle poste dopo il 31 dicembre 2011) ci dovrebbe essere un avviso di accertamento notificato (o almeno consegnato alle poste per la notifica) entro il 31 dicembre 2011.

  2. Fabio ha detto:

    Oggi ho ritirato un’intimazione di pagamento di una cartella notificata in data 21/12/2012, relativa a un bollo auto non pagato del 2008. Essendo stato fuori residenza non ricordo proprio quella notifica. Posso richiedere l’annullamento in autotutela? Questa intimazione di pagamento è valida dopo più di 3 anni dalla notifica? Come dovrei muovermi?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Purtroppo, per noi proprietari di veicoli non basta non ricordare una notifica della pretesa di pagamento del bollo auto per negarne l’esistenza. Deve recarsi presso gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica per accertare, con accesso agli atti, se, entro il 31 dicembre 2011 c’è stata la notifica di un avviso di accertamento relativo all’omesso pagamento della tassa o la notifica di una cartella esattoriale.

      Se entro il 31 dicembre 2011 le è stato notificato un avviso di accertamento (seguito dalla notifica di una cartella esattoriale entro il 31 dicembre 2014) oppure, se entro il 31 dicembre 2011 le è stata notificata direttamente una cartella esattoriale, c’è ben poco da fare: la cartella esattoriale correttamente notificata nei termini ha prescrizione decennale.

      Solo se la regione creditrice non è in grado di esibire prova dell’avvenuta notifica nei termini di legge (31 dicembre 2011) dell’avviso di accertamento o della cartella esattoriale, potrà poi valutare se procedere con ricorso amministrativo in autotutela ed eventualmente, in caso di silenzio o diniego all’annullamento dell’obolo, con ricorso giudiziale.

  3. Fabio ha detto:

    Buongiorno, ho ricevuto oggi 08.09.2015 una cartella Equitalia per due bolli auto non pagati nel 2006 e 2007, notificati il primo il 09.06.2012 e il secondo il 29.11.2012. Leggendo, credo di aver capito che l’ACI puo’ esigere il pagamento del bollo entro e non oltre 3 anni dal mancato pagamento. Il dubbio che mi è sorto è che essendoci di mezzo Equitalia, il termine non decorra più dagli anni del mancato pagamento (2006/2007) ma dalla notifica e quindi dal 2012. Che cosa posso fare? Dovrei fare ricorso contro l’ACI? E con Equialia come dovrei sistemare le cose? Grazie, Fabio

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Bisogna innanzitutto verificare con accesso agli atti, presso gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica, se, e quando, sono stati notificati gli avvisi di accertamento in seguito al mancato pagamento del bollo.

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