Bollette di energia elettrica e/o gas » Nuovi termini di fatturazione e indennizzi automatici

Bollette di energia elettrica e/o gas » Nuovi termini di fatturazione e indennizzi automatici

Per quanto riguarda le bollette di gas ed energia elettrica, scattano nuovi obblighi di fatturazione per i fornitori, relativamente a tutti i casi di chiusura della fornitura, intesa come cessazione del contratto tra utente e venditore per disattivazione, voltura, cambio del venditore stesso.

Bollette di chiusura in tempi rapidi e certi, incentivi all'autolettura e nuovi indennizzi automatici ai consumatori.

Già, perché a partire dal 1 Giugno 2016 sono entrati in vigore i nuovi interventi in tema di fatturazione di chiusura approvati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico che saranno validi per i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero, sia nei regimi di tutela.

Ma in sostanza, cosa cambia?

In linea piuttosto generale, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi 8 giorni prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione (6 settimane dalla cessazione della fornitura) o entro 2 giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web.

Per effettuare la fatturazione il venditore è obbligato a rispettare una specifica priorità nell'uso dei dati forniti dal distributore: primariamente i dati di misura effettivi, in subordine le autoletture validate e da ultimo i dati stimati dal distributore.

Se non sono disponibili i consumi reali, il venditore dovrà comunque emettere una fattura basata sull'autolettura inviata dal cliente ma non ancora validata dal distributore, se comunicata, oppure basata sui consumi stimati dal venditore stesso, indicando però al cliente che la fattura potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati.

Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati viene poi disciplinato l’utilizzo dell'autolettura del cliente.

Nei casi di cambio venditore o di voltura di utenti non dotati di smart meter nel settore gas o con contatori non telegestiti in quello elettrico, potranno effettuare l'autolettura comunicandola al venditore.

A tal proposito vengono introdotti, a carico dei venditori, ulteriori obblighi informativi verso i clienti sulla possibilità di uso dell'autolettura, le modalità e i tempi per effettuarla.

Il venditore, a sua volta, mantiene gli obblighi di comunicazione del dato al distributore ai fini della validazione.

Cerchiamo, però, di affrontare la questione un po' più da vicino.

Il testo integrale dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas sulle modifiche apportate per le bollette

Per comprendere meglio la questione, vi forniamo il testo integrale dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas sulle modifiche apportate per le bollette.

Premesso che:

Considerato che:

Considerato, infine, che:

Ritenuto che:

Determina:

  1. di approvare le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura" di cui agli Allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relativi rispettivamente a:
    • venditori di energia elettrica;
    • imprese di distribuzione di energia elettrica;
    • venditori di gas naturale;
    • - imprese di distribuzione di gas naturale;
  2. di stabilire che le Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura di cui al punto 1 possano essere aggiornate qualora informazioni ivi indicate si rendessero disponibili nell'ambito del SII;
  3. di prevedere che:
    1. la rilevazione delle informazioni di cui alle Istruzioni Operative sia effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell'Autorità;
    2. i termini entro cui devono essere comunicate le informazioni relative al primo semestre 2016 siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità con almeno 45 giorni di anticipo;
    3. i termini entro cui devono essere comunicate le informazioni relative al 2015 non siano precedenti a quelli riferiti alle informazioni relative al secondo semestre 2016;
    4. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente unico S.p.a. per i seguiti di competenza;
    5. di pubblicare la presente determinazione e l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità
    6. .

Cosa cambierà nel concreto dopo la nuova delibera dell'Aeeg in merito a bollette elettriche e del gas

Vediamo, più nel dettaglio ed in termini più semplici, cosa cambierà nel concreto dopo la nuova delibera dell'Aeeg in merito a bollette elettriche e del gas.

Come accennato, dunque, dopo la delibera dell'Aeeg, scattano nuovi obblighi di fatturazione per i fornitori di gas ed energia elettrica relativamente a tutti i casi di chiusura della fornitura, intesa come cessazione del contratto tra utente e venditore per disattivazione, voltura, cambio del venditore stesso.

Le regole valgono sia per i venditori del mercato libero che per quelli del regime di maggior tutela, per i clienti connessi in bassa tensione (settore elettrico) o con consumi inferiori a 200.000 Smc/annui (settore gas), e si applicano a cessazioni successive al 31 Maggio 2016.

La novità principale è l'introduzione del termine di emissione della fattura di chiusura.

In tutti i casi di cessazione di un contratto di energia elettrica o gas (cambio venditore, disattivazione, voltura) il venditore uscente è obbligato ad inviare la fattura di chiusura entro sei settimane dalla cessazione stessa.

Più precisamente, la fattura dev'essere emessa:

La fattura deve essere emessa sulla base dei dati del consumo effettivo rilevati in occasione della cessazione e messi a disposizione dal distributore locale.

Se non sono disponibili questi dati può andar bene un'auto-lettura del cliente o al limite una stima; in questi casi però il venditore deve avvisare il cliente che la fattura non è quella di chiusura e che la stessa seguirà non appena saranno disponibili i dati relativi ai consumi effettivi.

Nella fattura di chiusura deve anche essere restituito il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente.

La prova del rispetto dei termini di invio è a carico del venditore che deve quindi registrare e archiviare la data di invio/spedizione postale della fattura.

L'altra novità, collegata, riguarda le procedure di utilizzo dell'auto-lettura del cliente.

In caso di cessazione per cambio venditore o voltura il cliente può effettuare auto-lettura:

L'auto-lettura va comunicata al venditore, quello uscente se ciò avviene prima del passaggio, quello entrante se comunicata dopo. Il venditore trasmette poi il dato al distributore locale per la sua validazione.

Il venditore è obbligato a informare i clienti di quanto sopra, ovvero della possibilità di comunicare auto-lettura, delle modalità e tempistiche per comunicarla e delle modalità di utilizzo della fattura.

In caso di cessazione per disattivazione (quindi senza cambio venditore), il dato relativo al consumo viene rilevato direttamente dal distributore locale che lo trasmette al venditore per la fatturazione.

Vengono anche introdotti indennizzi automatici in caso di ritardi nella fatturazione.

Nei casi di ritardo nell'invio o nell'emissione della fattura di chiusura il venditore è tenuto a riconoscere, nella stessa fattura, un indennizzo automatico pari a:

Al cliente spetta un indennizzo ulteriore di 35 euro anche nel caso di ritardo o inadempimenti del distributore locale (per l'invio dei dati sui consumi effettivi al venditore o per la loro validazione); in questi casi il venditore di energia elettrica o gas fa da tramite ed accredita l'indennizzo nella propria fattura di chiusura.

In futuro sono in arrivo altre novità.

Da Dicembre 2016 cambierà il concetto di voltura, attualmente intesa come la variazione dell’intestazione del contratto di fornitura in essere per un punto di prelievo attivo di cui è titolare un cliente finale diverso dal cliente finale richiedente, ovvero come il passaggio di un contratto da un utente ad un altro.

Dal 1/12/2016 la voltura significherà variazione della titolarità di un punto di prelievo o consegna, a prescindere dal fatto che il nuovo cliente erediti lo stesso contratto o ne stipuli uno nuovo.

Dal 2017 sarà invece introdotto l'obbligo di conciliazione anche per le controversie che riguardano forniture di energia elettrica e gas.

La conciliazione, trattata dall'Autorità per l'energia ed il gas, dovrà essere attivata entro un anno dall'invio del reclamo insoddisfatto. L'insuccesso di questo tentativo obbligatorio diventerà passaggio obbligato per eventualmente rivolgersi ad un giudice.

6 Giugno 2016 · Gennaro Andele




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