Bollette di energia elettrica e/o gas » Nuovi termini di fatturazione e indennizzi automatici
Bollette di energia elettrica e/o gas » Nuovi termini di fatturazione e indennizzi automatici
Per quanto riguarda le bollette di gas ed energia elettrica, scattano nuovi obblighi di fatturazione per i fornitori, relativamente a tutti i casi di chiusura della fornitura, intesa come cessazione del contratto tra utente e venditore per disattivazione, voltura, cambio del venditore stesso.
Bollette di chiusura in tempi rapidi e certi, incentivi all'autolettura e nuovi indennizzi automatici ai consumatori.
Già, perché a partire dal 1 Giugno 2016 sono entrati in vigore i nuovi interventi in tema di fatturazione di chiusura approvati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico che saranno validi per i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero, sia nei regimi di tutela.
Ma in sostanza, cosa cambia?
In linea piuttosto generale, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi 8 giorni prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione (6 settimane dalla cessazione della fornitura) o entro 2 giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web.
Per effettuare la fatturazione il venditore è obbligato a rispettare una specifica priorità nell'uso dei dati forniti dal distributore: primariamente i dati di misura effettivi, in subordine le autoletture validate e da ultimo i dati stimati dal distributore.
Se non sono disponibili i consumi reali, il venditore dovrà comunque emettere una fattura basata sull'autolettura inviata dal cliente ma non ancora validata dal distributore, se comunicata, oppure basata sui consumi stimati dal venditore stesso, indicando però al cliente che la fattura potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati.
Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati viene poi disciplinato l’utilizzo dell'autolettura del cliente.
Nei casi di cambio venditore o di voltura di utenti non dotati di smart meter nel settore gas o con contatori non telegestiti in quello elettrico, potranno effettuare l'autolettura comunicandola al venditore.
A tal proposito vengono introdotti, a carico dei venditori, ulteriori obblighi informativi verso i clienti sulla possibilità di uso dell'autolettura, le modalità e i tempi per effettuarla.
Il venditore, a sua volta, mantiene gli obblighi di comunicazione del dato al distributore ai fini della validazione.
Cerchiamo, però, di affrontare la questione un po' più da vicino.
Il testo integrale dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas sulle modifiche apportate per le bollette
Per comprendere meglio la questione, vi forniamo il testo integrale dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas sulle modifiche apportate per le bollette.
Premesso che:
- la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE, recepite nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 93/11, contemplano al proprio Allegato I, le misure di tutela dei consumatori che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per quanto riguarda almeno i clienti domestici; in particolare, è previsto che lo Stato membro garantisca che i clienti ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di energia elettrica/gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore;
- la direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione; in particolare, all'Allegato VII prevede i criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo; la medesima direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 102/14, il cui articolo 9 ha assegnato all'Autorità specifiche competenze in materia di disciplina della fatturazione dei clienti finali con particolare riferimento ai dati di consumo;
- la legge 481/95, all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), prevede, rispettivamente, che l'Autorità definisca indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio e che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, anche fissando livelli (standard), generali o specifici, di qualità dei servizi.
Considerato che:
- l'Autorità ha adottato, con deliberazione 100/2016/R/com, una disciplina in materia di fattura di chiusura al fine di garantire che il cliente finale, anche in coerenza con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario, possa disporre di una fattura che chiuda la posizione debitoria del cliente, nei casi di cessazione della fornitura, comprendendo i casi di cambio del venditore che implichi lo switching, i casi di cambio del venditore diversi dallo switching, la voltura o la disattivazione del punto di prelievo o di riconsegna;
- nella fattispecie, con riferimento alla fattura di chiusura tale deliberazione, come modificata dalla deliberazione 253/2016/R/com ha definito:
- obblighi di emissione della fattura, modalità di utilizzo dei dati di misura, compresa l'autolettura, ai fini della contabilizzazione dei consumi in tale fattura nonché i relativi obblighi di informazione;
- uno specifico monitoraggio delle fatture di chiusura, prevedendo che i dati oggetto di detto monitoraggio siano relativi anche all'anno 2015 e che i termini di comunicazione dei dati relativi a tale anno siano opportunamente scaglionati;
- una specifica disciplina di indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione e dei venditori, prevedendo che i livelli dei suddetti indennizzi potranno essere rivisti in esito al monitoraggio di cui alla lettera b);
- con riferimento alle attività di monitoraggio delle fatture di chiusura, la deliberazione 100/2016/R/com ha stabilito, tra l'altro:
- le informazioni da trasmettere, i soggetti tenuti a fornirle, nonché le relative tempistiche e modalità di trasmissione con riferimento a:
- la messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione;
- l'emissione della fattura di chiusura da parte dei venditori;
- che l'Autorità si avvalga, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11;
- che qualora le informazioni oggetto del monitoraggio siano già disponibili all'interno dell'RCU, il SII sia tenuto a comunicarle all'Autorità, in luogo degli altri operatori coinvolti;
- il conferimento di apposito mandato al Direttore della Direzione Mercati, di indicare il dettaglio dei dati nonché delle modalità e dei tempi di raccolta delle informazioni.
Considerato, infine, che:
- la deliberazione 100/2016/R/com ha:
- previsto che la disciplina in materia di fattura di chiusura, ivi comprese le previsioni sugli indennizzi automatici, trovi applicazione per le cessazioni di fornitura successive al 31 maggio 2016; ciò comporta che le nuove disposizioni trovino applicazione per gli switching che avranno decorrenza dal 1° luglio 2016 e per le altre cessazioni di fornitura, incluse quelle per voltura, a partire dal 1° giugno 2016;
- rimandato ad un successivo provvedimento la definizione degli obblighi di rilevazione e messa a disposizione del dato di misura per i casi di cambio venditore diversi da switching;
- sono in corso di completamento la regolazione e l'implementazione tramite il SII dei processi commerciali rilevanti nonché relativi allo scambio dei dati di misura;
- successivamente a tale completamento potrebbero rendersi disponibili nell'ambito del SII ulteriori dati e informazioni oggetto del monitoraggio delle fatture di chiusura.
Ritenuto che:
- sia opportuno procedere alla definizione dettagliata dei dati, delle relative modalità e dei tempi di raccolta dei medesimi nell'ambito del mandato conferito al Direttore della Direzione Mercati, scaglionando opportunamente i termini di comunicazione dei dati relativi al 2015;
- sia necessario prevedere che le informazioni di cui al precedente punto possano essere aggiornate successivamente, qualora i dati oggetto del monitoraggio delle fatture di chiusura si rendessero disponibili nell'ambito del SII.
Determina:
- di approvare le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura" di cui agli Allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relativi rispettivamente a:
- venditori di energia elettrica;
- imprese di distribuzione di energia elettrica;
- venditori di gas naturale;
- - imprese di distribuzione di gas naturale;
- di stabilire che le Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura di cui al punto 1 possano essere aggiornate qualora informazioni ivi indicate si rendessero disponibili nell'ambito del SII;
- di prevedere che:
- la rilevazione delle informazioni di cui alle Istruzioni Operative sia effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell'Autorità;
- i termini entro cui devono essere comunicate le informazioni relative al primo semestre 2016 siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità con almeno 45 giorni di anticipo;
- i termini entro cui devono essere comunicate le informazioni relative al 2015 non siano precedenti a quelli riferiti alle informazioni relative al secondo semestre 2016;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente unico S.p.a. per i seguiti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione e l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità
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Cosa cambierà nel concreto dopo la nuova delibera dell'Aeeg in merito a bollette elettriche e del gas
Vediamo, più nel dettaglio ed in termini più semplici, cosa cambierà nel concreto dopo la nuova delibera dell'Aeeg in merito a bollette elettriche e del gas.
Come accennato, dunque, dopo la delibera dell'Aeeg, scattano nuovi obblighi di fatturazione per i fornitori di gas ed energia elettrica relativamente a tutti i casi di chiusura della fornitura, intesa come cessazione del contratto tra utente e venditore per disattivazione, voltura, cambio del venditore stesso.
Le regole valgono sia per i venditori del mercato libero che per quelli del regime di maggior tutela, per i clienti connessi in bassa tensione (settore elettrico) o con consumi inferiori a 200.000 Smc/annui (settore gas), e si applicano a cessazioni successive al 31 Maggio 2016.
La novità principale è l'introduzione del termine di emissione della fattura di chiusura.
In tutti i casi di cessazione di un contratto di energia elettrica o gas (cambio venditore, disattivazione, voltura) il venditore uscente è obbligato ad inviare la fattura di chiusura entro sei settimane dalla cessazione stessa.
Più precisamente, la fattura dev'essere emessa:
- se in formato elettronico, entro il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane;
- in tutti gli altri casi (formato cartaceo), entro l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane.
La fattura deve essere emessa sulla base dei dati del consumo effettivo rilevati in occasione della cessazione e messi a disposizione dal distributore locale.
Se non sono disponibili questi dati può andar bene un'auto-lettura del cliente o al limite una stima; in questi casi però il venditore deve avvisare il cliente che la fattura non è quella di chiusura e che la stessa seguirà non appena saranno disponibili i dati relativi ai consumi effettivi.
Nella fattura di chiusura deve anche essere restituito il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente.
La prova del rispetto dei termini di invio è a carico del venditore che deve quindi registrare e archiviare la data di invio/spedizione postale della fattura.
L'altra novità, collegata, riguarda le procedure di utilizzo dell'auto-lettura del cliente.
In caso di cessazione per cambio venditore o voltura il cliente può effettuare auto-lettura:
- per utenze gas, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cambio del venditore o al giorno della voltura.
- per le utenze elettriche, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cambio di venditore o al giorno della voltura. Si parla ovviamente di utenze non dotate di contatore elettronico (quindi monorarie), per le quali il venditore deve mettere a disposizione almeno una modalità di raccolta dell'auto-lettura funzionale alle cessazioni e comunicare la presa in carico della stessa al massimo entro quattro giorni lavorativi.
L'auto-lettura va comunicata al venditore, quello uscente se ciò avviene prima del passaggio, quello entrante se comunicata dopo. Il venditore trasmette poi il dato al distributore locale per la sua validazione.
Il venditore è obbligato a informare i clienti di quanto sopra, ovvero della possibilità di comunicare auto-lettura, delle modalità e tempistiche per comunicarla e delle modalità di utilizzo della fattura.
In caso di cessazione per disattivazione (quindi senza cambio venditore), il dato relativo al consumo viene rilevato direttamente dal distributore locale che lo trasmette al venditore per la fatturazione.
Vengono anche introdotti indennizzi automatici in caso di ritardi nella fatturazione.
Nei casi di ritardo nell'invio o nell'emissione della fattura di chiusura il venditore è tenuto a riconoscere, nella stessa fattura, un indennizzo automatico pari a:
- 4 euro per ritardi fino a 10 giorni solari;
- 4 euro+2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
Al cliente spetta un indennizzo ulteriore di 35 euro anche nel caso di ritardo o inadempimenti del distributore locale (per l'invio dei dati sui consumi effettivi al venditore o per la loro validazione); in questi casi il venditore di energia elettrica o gas fa da tramite ed accredita l'indennizzo nella propria fattura di chiusura.
In futuro sono in arrivo altre novità.
Da Dicembre 2016 cambierà il concetto di voltura, attualmente intesa come la variazione dell’intestazione del contratto di fornitura in essere per un punto di prelievo attivo di cui è titolare un cliente finale diverso dal cliente finale richiedente, ovvero come il passaggio di un contratto da un utente ad un altro.
Dal 1/12/2016 la voltura significherà variazione della titolarità di un punto di prelievo o consegna, a prescindere dal fatto che il nuovo cliente erediti lo stesso contratto o ne stipuli uno nuovo.
Dal 2017 sarà invece introdotto l'obbligo di conciliazione anche per le controversie che riguardano forniture di energia elettrica e gas.
La conciliazione, trattata dall'Autorità per l'energia ed il gas, dovrà essere attivata entro un anno dall'invio del reclamo insoddisfatto. L'insuccesso di questo tentativo obbligatorio diventerà passaggio obbligato per eventualmente rivolgersi ad un giudice.
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