Morosità per bollette di energia elettrica e del gas » Diritti e doveri dei consumatori

Morosità per bollette di energia elettrica e del gas » Diritti e doveri dei consumatori

In tema di bollette elettriche e del gas, cosa possono fare le compagnie fornitrici in caso di morosità del cliente: e quali sono i confini che non possono oltrepassare?

E' prassi comune l'addebito, da parte delle società fornitrici di energia elettrica e gas, di importi in fattura genericamente indicati come altre voci comprese nella bolletta elettrica, oppure rifiutare il passaggio ad altro gestore), o addirittura staccare la fornitura.

Purtroppo, c'è da saperlo, di per sé questi comportamenti dei fornitori non sono illegittimi. Ciò perché, l'Aeeg (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) ha emanato numerose disposizioni a favore delle compagnie, dando loro strumenti senza precedenti per recuperare i loro crediti.

A sentire l'Autorità, lo scopo è limitare l’impatto negativo del rischio creditizio sull'attività della vendita al dettaglio e, di conseguenza, sui prezzi praticati nei confronti di tutti i clienti finali e per lo sviluppo della concorrenza.

La realtà, però, è un'altra. Infatti, anziché comportarsi come un organismo avente il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, l'Aeeg appare preoccuparsi di tutelare più che altro i fornitori di energia, basti pensare ai rari ed esigui indennizzi previsti a favore degli utenti in caso di distacchi illegittimi delle utenze e altri comportamenti anche gravemente scorretti.

Nonostante l'evidente squilibrio delle tutele a favore dei fornitori di energia, questi ultimi riescono spesso ad abusare dei generosi strumenti di recupero del credito, utilizzandoli in modo illecito.

Con questo intervento, dunque, vogliamo fare chiarezza su quali sono gli strumenti e le limitazioni che le norme mettono a disposizione dei fornitori per recuperare i loro crediti.

Informazioni essenziali sulle bollette del gas spiegate ai consumatori

Prima di parlare degli abusi (e non) delle società fornitrici riguardo gli utenti morosi, spieghiamo ai consumatori tutto ciò che concerne le bollette del gas.

La liberalizzazione del mercato del gas e' attiva dal 200, ed e' stata via via completata da diverse delibere regolatrici dell'AEEG, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'organismo di controllo.

In pratica, dal 2003 anche i clienti gas con consumi medio-bassi (fino a 200 mila metri cubi annui) possono scegliere liberamente da quale venditore acquistare, scegliendo l'offerta che più si adatta alle proprie esigenze.

L'Unione europea, e in Italia l'AEEG, hanno stabilito regole a favore dei clienti più deboli ed il garante, nello specifico, continua a stabilire regole comuni inerenti la qualità commerciale e la sicurezza del servizio, la trasparenza in fase di offerta, i tempi di esecuzione di varie prestazioni (standard di qualità), etc.

Le imprese venditrici devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico e devono essere giuridicamente separate (a livello societario) dalle imprese di distribuzione che non possono più vendere direttamente il gas.

Dal 2003, come e' recentemente avvenuto per le societa' che vendono energia elettrica, molte societa' di distribuzione hanno creato proprie società di vendita alla quale sono stati trasferiti tutti i contratti di fornitura dei clienti.

E' da precisare che la liberalizzazione ha interessato il mercato del gas naturale e non altri tipi di gas (come il GPL) che continuano ad essere gestiti in esclusiva con il totale controllo dell'Autorità.

Non rientrano nelle regolamentazioni dell'Autorità le forniture che non provengono dalle reti pubbliche locali: queste attività' sono del tutto libere.

Dunque, cambia l'aspetto commerciale del servizio, mentre la gestione tecnica degli impianti rimane in mano alle società di distribuzione locale.

Comunque, prima di passare al mercato libero o cambiare fornitore e' bene informarsi sulle regole deontologiche che i venditori del mercato libero devono rispettare quando presentano le proprie offerte, valide anche quando si passa da un venditore del mercato libero ad un altro. Inoltre, è buona accortezza anche valutare bene se davvero l'offerta corrisponde alle proprie esigenze ed e' migliore del contratto in uso.

Oltre al prezzo del servizio vanno considerate tutte le voci di spesa nonché le condizioni contrattuali specifiche come la durata, la frequenza della lettura del contatore, le modalità di pagamento, le conseguenze della morosità, etc.

Per arginare il fenomeno diffuso delle vendite ingannevoli ed aggressive l'Autorità Garante per l'energia ed il gas ha infatti emanato un CODICE DEONTOLOGICO DI VENDITA unico che sostituisce i precedenti, in vigore dal Gennaio 2011.

Il codice deontologico disciplina:

Per gli utenti e' possibile passare al mercato libero anche senza cambiare venditore. Questi ultimi, infatti, devono proporre offerte alle condizioni stabilite dall'Autorità (mercato vincolato di "maggior tutela") oltre che offerte proprie definite liberamente.

Il cambio del venditore, in ogni caso, e' semplice e veloce (almeno sulla carta), il passaggio e' esclusivamente amministrativo senza che vengano coinvolti gli impianti. Come già detto, infatti, la gestione fisica degli impianti rimane a carico del distributore locale che non cambia.

Il passaggio avviene con la firma un nuovo contratto con un nuovo venditore. Il nuovo venditore, se il contratto e' a uso domestico, dovrà occuparsi di inoltrare la disdetta a quello precedente, nonché di gestire tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale.

Praticamente il nuovo venditore fa firmare al cliente una disdetta che poi trasmetterà al precedente fornitore, munendosi, in un certo senso, di un mandato.

La regola vale anche per chi passa da un fornitore del mercato vincolato ad un fornitore del mercato libero (e viceversa), tuttavia in questo caso la cosa e' facoltativa, quindi il punto deve essere chiarito col nuovo venditore e dal nuovo contratto firmato.

Attenzione, perche' l'invio della disdetta deve invece esser fatto direttamente dal cliente nel caso in cui la disdetta stessa venga inviata per cessare del tutto la fornitura senza passaggio al altro fornitore. Deve anche essere inviata direttamente dal cliente in tutti i contratti non domestici.

Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta e' di 30 giorni (2 mesi per i non domestici che consumano fino a 200 mila metri cubi di gas all'anno).

Il tempo di attivazione del nuovo contratto può invece variare da uno a due mesi. All'atto della stipula del nuovo contratto il termine di attivazione deve essere comunicato con precisione.

Il passaggio, se tutto va bene, non comporta interruzioni di fornitura di gas, dato che gli impianti non vengono toccati. Semplicemente il vecchio fornitore fatturerà fino al consumo effettivo comunicato con la disdetta ed il nuovo iniziera' a fatturare da quello stesso consumo in poi.

Eventuali doppie fatturazioni devono essere contestate, ma individuare le responsabilità cambia da caso a caso. A prescindere dagli errori imputabili al vecchio o nuovo fornitore, e' importante per esempio capire se la disdetta sia stata correttamente data da chi doveva provvedervi.

Per i clienti domestici il passaggio non comporta costi.

Invece, per tornare al mercato vincolato l'utente domestico deve semplicemente cambiare contratto, senza per forza cambiare fornitore. Ricordiamo che ogni venditore, infatti, deve sempre offrire la possibilità di sottoscrivere contratti alle condizioni "vincolate" dall'Autorità' garante.

Il ritorno al mercato vincolato e' automatico nel caso in cui il nuovo venditore fallisca e -come meccanismo di protezione- in tutti i casi in cui il cliente rimanga senza fornitore.

In tal caso la fornitura e' garantita da un "fornitore di ultima istanza", ovvero da un'impresa di vendita selezionata mediante una gara pubblica alla quale passano automaticamente -e temporaneamente, finché non vengano sottoscritti nuovi contratti- i clienti rimasti senza fornitore.

Le regole di passaggio sono le stesse già viste sopra.

Per tutte le informazioni commerciali (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, etc.) la controparte a cui rivolgersi e' il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto.

Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (allacciamenti, posa e spostamento del contatore, etc.), anche se in questi casi ad intervenire e' il distributore locale che, come già ampiamente detto, non cambia al cambiare del venditore.

In tutti i casi in cui non sia ancora stato stipulato un contratto le prestazioni tecniche viste sopra devono essere richieste direttamente al distributore locale, invece.

Riguardo agli allacciamenti c'e' da dire che gli stessi sono garantiti in tutte le zone "metanizzate" (ovvero in quelle ove il Comune ha deciso di installare un impianto di distribuzione). Il distributore puo' rifiutare l'allacciamento di un nuovo cliente solo se la capacita' degli impianti e' insufficiente o se -per le aree non raggiunte dalla rete di distribuzione- le opere necessarie sono tecnicamente o economicamente irrealizzabili.

In tutti i casi in cui l'utente abbia stipulato un contratto con un venditore, il distributore locale deve effettuare l'allacciamento a meno che -trattandosi di una nuova utenza- manchi la documentazione di sicurezza dell'impianto che deve sempre essere rilasciata dall'installatore qualificato che lo ha realizzato.

In caso di guasto del contatore (blocco o registrazione anomala dei consumi) ci si deve rivolgere al proprio venditore per chiedere magari una verifica tecnica. Il venditore gira la richiesta al distributore locale

In caso di fuga di gas, invece, si deve telefonare al servizio di pronto intervento gestito direttamente dal distributore locale. Il numero da chiamare e' indicato in bolletta e NON cambia al variare del venditore.

Il distributore deve intervenire anche se la fuga di gas riguarda impianti od apparecchi del cliente (cucina a gas, caldaia, etc.). In questi casi pero' -scongiurato il pericolo- il ripristino in sicurezza di detti impianti e' a cura del cliente.

Veniamo ora alle condizioni contrattuali e a i prezzi.

Le condizioni contrattuali minime fissate dall'Autorita' per l'energia ed il gas, sono automaticamente applicabili a tutti i clienti che non passano al mercato libero e che consumano meno di 200.000 metri cubi di gas all'anno.

A tutela dei clienti domestici e' stato inoltre previsto che pur in caso di passaggio ad un venditore del mercato libero devono essere accessibili, tramite sottoscrizione di particolari offerte, le condizioni contrattuali ed economiche fissate dall'Autorità.

In poche parole l'utente domestico deve poter scegliere, pur con un venditore del mercato libero, di continuare a usufruire delle condizioni di vendita e delle tariffe stabiliti dall'Autorita' per i clienti del mercato vincolato.

La tariffa e' in tutti i casi composta da una parte che riguarda la quota di trasporto, stoccaggio e distribuzione fino al contatore e un'altra, piu' rilevante, che comprende il costo di acquisto della materia prima e i costi di commercializzazione. Ambedue hanno una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima applicata a scaglioni di consumo.

Il consumo e' espresso in metri cubi standard, valore ottenuto moltiplicando il consumo del contatore per un coefficiente, il coefficiente C.

Si tratta di un coefficiente, detto di correzione, che converte i volumi di gas misurati dal contatore (in metri cubi) in volumi detti "a condizioni standard di pressione e temperatura", ovvero in consumo espresso in standard metri cubi (SMC).

Il coefficiente cambia a seconda della zona climatica ove si trova l'utenza, e dovrebbe consentire di uniformare per tutta Italia il calcolo dell'effettiva quantità di energia consumata tenendo anche conto della pressione e della temperatura.

Alcune offerte dei venditori del mercato libero potrebbero prevedere sconti solo su una delle suddette componenti (generalmente la seconda, quella che comprende costi di acquisto materia prima e costi di commercializzazione) ed in questo caso va specificata l'incidenza percentuale media dello sconto rispetto al prezzo finale complessivo, imposte escluse.

Le imposte che si pagano per il servizio gas a seconda delle diverse tipologie di utenza (imposta di consumo, addizionale enti locali, Iva) sono applicate sempre con le stesse modalità, indipendentemente dal contratto o dal venditore prescelto.

Esistono inoltre, standard comuni di qualità ed indennizzi automatici.

Infatti, L'Autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito gli standard di qualita' validi per il triennio 2014/2019 per tutti i distributori e venditori di gas, anche quelli del mercato libero, pur se piccoli.

Gli standard riguardano i tempi di esecuzione delle varie prestazioni dei gestori, dall'emissione di preventivi all'attivazione della fornitura, verifiche contatori, etc. etc.

Essi sostituiscono di fatto quelli che in passato erano singolarmente previsti dai vari gestori nelle loro carte dei servizi, in modo che le regole risultino uniformi.

Gli standard di qualita' che maggiormente interessano l'utente sono quelli detti "standard specifici", ovvero quelli che per determinate prestazioni prevedono precisi tempi massimi e per i quali, in caso di mancato rispetto spettano dei rimborsi forfettari.

Ogni gestore deve poi relazionare ogni anno all'Autorita' il proprio rispetto, in termini percentuali, degli "standard generici", relativi ad attivita' piu' complesse (tempi di esecuzione lavori complessi, risposte a reclami scritti, tempi di sostituzione del contatore, etc.). L'Autorità rende pubblici tali dati che debbono servire come riferimento.

Ogni volta che un cliente richiede una prestazione soggetta agli standard specifici questi debbono essergli comunicati insieme agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei termini e ad un codice che individua la prestazione (codice univoco di rintracciabilita').

Entro il 30 Giugno di ogni anno, inoltre, i venditori devono allegare alle proprie fattura gli standard specifici e generici di qualita' di propria competenza, con indicazione degli indennizzi automatici.

Devono anche essere date informazioni sugli orari di apertura degli sportelli e i tempi medi di attesa agli stessi.

Con l'espressione "tempo indicativo" si intende un termine che va rispettato dai gestori/venditori in una certa percentuale rispetto al totale degli utenti e che non e' perentorio per il singolo caso.

Per giorni feriali si intendono i giorni dal lunedi' al sabato, escluse le festivita' infrasettimanali; per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedi' al venerdi', escluse le festivita' infrasettimanali.

Il conteggio dei termini parte dal giorno in cui la richiesta viene ricevuta dal proprio venditore. Per le prestazioni del distributore, pero' (il rilascio di preventivi in assenza di contratto di fornitura, le richieste di interventi tecnici sul contatore o sulla rete di distribuzione, riattivazione fornitura su utenza sospesa per potenziale pericolo) il termine parte dal giorno in cui la domanda viene ricevuta dal distributore. Il venditore ha 2 giorni lavorativi di tempo per l'inoltro.

Nel caso in cui sia richiesta una qualche attività del cliente (trasmettere documenti, dare conferme, eseguire lavori per proprio conto, etc.) il conteggio parte da quando il distributore riceve quanto richiesto o conferma scritta di ultimazione dei lavori. Se prima di realizzare il lavoro e' necessario un appuntamento con il cliente per un sopralluogo e il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo e' esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione.

Da notare bene che in caso di richieste di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione dovuta a morosità il tempo massimo decorre dal ricevimento della richiesta da parte del distributore locale, inviata dal venditore di gas.

Il venditore deve ottemperare in tal senso nello stesso giorno in cui riceve la comunicazione di pagamento da parte dell'utente. Al posto di una semplice comunicazione il venditore può anche pretendere l’esibizione del documento in originale da cui risulti l’avvenuto pagamento.

Se il distributore locale riceve la richiesta da parte del venditore di gas oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì oppure oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì il conteggio del termine massimo di riattivazione decorre dal giorno dopo.

Detti termini devono essere comunicati all'utente ogni qual volta questi richiede una prestazione soggetta a standard specifico. L'informazione deve comprendere anche l'indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

Il lavoro semplice, per quanto riguarda il gas, e' la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’allacciamento in bassa pressione (cioè la parte di impianto che collega il contatore alla tubazione stradale) eseguito con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al contatore. In tutti gli altri casi il lavoro è complesso.

Per i lavori complessi il tempo (indicativo) di realizzazione e' di 60 giorni lavorativi. da quando il distributore locale ha ricevuto la richiesta. Se detto termine non puo' essere rispettato, il distributore deve comunicare al cliente il nome e i recapiti della persona responsabile dell'esecuzione dei lavori stessi, nonche' i tempi previsti per la realizzazione.

Il conteggio dei tempi non tiene conto del tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni eventualmente previste per l’esecuzione del lavoro (ad esempio, per gli scavi stradali).

In tutti i casi in cui non vengono rispettati i tempi massimi fissati dall'Autorita', scattano degli indennizzi che il venditore deve liquidare all'utente senza che questi debba farne richiesta (a differenza di quanto avveniva in passato per gli indennizzi previsti dalle singole carte dei servizi). Se l'utente viene fornito da un venditore diverso dal distributore locale, e' il venditore che deve risarcire il cliente facendo da tramite con il distributore stesso.

L'indennizzo base corrisponde a 35 euro per i piccoli consumatori di gas (contatori fino alla classe G6), 70 euro per i clienti con consumi intermedi (contatori dalla classe G10 alla classe G25), 140 euro per i grandi clienti (contatori classe G40).

L'indennizzo dev'essere accreditato entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione, nella prima bolletta utile, o al più tardi entro il triplo del tempo dello standard. Nel caso di indennizzo per mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, il termine parte dalla data dell'appuntamento stesso.

Se entro sei mesi dai termini di cui sopra l'indennizzo non e' stato pagato il suo importo triplica, e l'accredito deve comunque avvenire entro sette mesi dalla prestazione.

Per quanto riguarda la mancata lettura del contatore nei tempi stabiliti, dal 2014 e' dovuto un indennizzo di 35 euro che puo' arrivare anche a 70 euro se viene versato in ritardo triplo.

L'aver ricevuto l'indennizzo non impedisce ovviamente all'utente di avanzare richieste di rimborso danni soggettive.

L’indennizzo automatico non e' dovuto:

Come già visto le richieste di verifica del contatore vanno evase entro 20 giorni lavorativi, termine entro il quale deve essere reso disponibile il resoconto di verifica. Dal 2014 e' previsto un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto di detto termine.

Il tutto avviene attraverso il venditore di gas, che fa da tramite tra il cliente e il distributore locale; e' quest'ultimo che si occupa direttamente di effettuare la verifica.

Viene fissato un appuntamento. Quando possibile la verifica deve essere fatta presso il cliente finale, in casi particolari può essere utilizzato un laboratorio qualificato. L'utente -o un suo delegato- deve essere presente alla verifica e deve firmare un verbale che riporta tutte le attività svolte. Egli deve inoltre essere informato sul laboratorio eventualmente scelto dal distributore per l'invio del contatore.

Se vengono accertati degli errori di misura superiori ai valori ammissibili previsti dalla normativa tecnica, o se comunque il contatore risulta malfunzionante, il distributore ne deve disporre la sostituzione gratuita e deve procedere con la ricostruzione dei consumi. Della sostituzione va redatto un verbale che riporti la lettura finale del contatore sostituito e quella iniziale del nuovo.

Il verbale va conservato per cinque anni mentre il contatore sostituito per 90 giorni, se la verifica e' stata effettuata senza contraddittorio. Il termine si riduce a 45 giorni se la verifica non e' stata chiesta dal cliente.

Dal 1/1/2014 il termine massimo di sostituzione del contatore e' di 5 giorni lavorativi dalla data in cui il venditore di gas riceve dal distributore comunicazione dell'esito della verifica.

La sostituzione del contatore puo' avvenire anche su iniziativa del distributore. In questo caso il cliente finale deve essere avvisato con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi. L'avviso deve contenere anche l'informazione riguardante la possibilita' per il cliente di chiedere una verifica del contatore entro sette giorni prima della data prevista di sostituzione.

Riguardo alla ricostruzione dei consumi, dal 2014 cambiano i criteri, diversi a seconda che sia o meno possibile individuare l'errore di misura. In caso positivo viene individuato un “volume di riferimento” che rappresenta i consumi calcolati tra l'ultima lettura effettiva e quella rilevata al momento della verifica; a seconda dell'errore riconosciuto, dal volume di riferimento viene poi detratta una parte, calcolata applicando una percentuale (denominata, appunto, “di errore”) .

Diversamente, se non e' possibile individuare l'errore del contatore (per esempio nel caso di un blocco), per il ricalcolo ci si basa su indicatori standard di consumo di gas, cioe' su parametri di prelievo annui stabiliti dal distributore per quell'utenza (consumi storici). Ovviamente l'utente, se può, ha facoltà di dimostrare i propri reali consumi nel periodo di riferimento, anche fornendo prova della loro variazione sulla base di consumi di altro tipo (acqua, energia elettrica.)

Il periodo di riferimento per la ricostruzione e' l'intervallo di tempo tra quando si e' verificato il guasto o la rottura e la data di verifica del contatore (o del suo invio ad un laboratorio). Se il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura non e' determinabile con certezza, il periodo di riferimento e' quello intercorrente dalla data di verifica (o di invio al laboratorio) e l'ultima lettura validata e non contestata dal cliente. Il periodo di riferimento non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la verifica.

Il nuovo criterio in vigore dal 1/1/2014 e' in realtà facoltativo per i distributori fino al 30/6/2014; per i primi sei mesi del 2014 e' ancora applicabile il vecchio criterio fissato dalla Delibera 7/2010 (ricalcolo sulla base dei consumi storici degli ultimi due periodi).

Gli importi della ricostruzione non possono essere addebitati all'utente nel caso in cui il distributore non abbia rispettato le regole di periodicità delle letture obbligatorie. Ciò per massimo un periodo coincidente con la periodicità prevista dal contratto per le letture. Stessa cosa se il contatore ha il bollo metrico scaduto e risultano addebitati al cliente consumi inferiori rispetto a quelli effettivi.

Tutta la documentazione relativa alla ricostruzione deve essere inoltrata al cliente finale da parte del venditore, che la riceve dal distributore entro 15 giorni dall'invio del resoconto di verifica. Entro 30 giorni il cliente può presentare le sue osservazioni e contestare la ricostruzione documentando le proprie motivazioni.

La verifica a cui segue la rilevazione di errori superiori ai valori ammissibili fissati dalla legge e' gratuita, così come la sostituzione del contatore.

Altrimenti, se i valori rilevati sono ritenuti ammissibili, la verifica comporta un costo che deve corrispondere a quello indicato dal distributore locale sul proprio sito, diversificato a seconda del tipo di utenza. Il costo e' di massimo 5 euro, invece, se il bollo metrico del contatore risulta scaduto o non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legge.

Per quanto riguarda le richieste di verifica della pressione, il controllo e gli eventuali interventi di ripristino della pressione, sono gratuiti. Diversamente, se l'esito e' negativo, il distributore può addebitare al venditore (che a sua volta può rifarsi sul cliente finale) la somma massima di 30 euro per i clienti alimentati in bassa pressione che non hanno richiesto controlli da più di cinque anni.

Le procedure di attivazione della fornitura di gas su un nuovo impianto sono ad oggi regolate dalle disposizioni della delibera 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, delibera più volte aggiornata.

Detta delibera stabilisce obblighi inerenti la sicurezza degli impianti a gas, e nella prima fase della sua esecuzione prevede che siano coinvolti gli impianti nuovi con espletamento del controllo all'atto dell'attivazione di fornitura del gas.

In pratica il distributore deve subordinare l'attivazione della fornitura alla verifica di una serie di documentazioni inerenti l'impianto e la sua corretta installazione.

L'attivazione deve essere chiesta al venditore con il quale si sottoscrive il contratto, venditore che provvedera' a dare informazioni sulla procedura da seguire inviando una lettera informativa (Allegato G della delibera) e parte della documentazione (richiesta di attivazione precompilata e copia dell'attestazione che dovra' essere rilasciata dalla ditta che ha installato l'impianto).

La documentazione necessaria -da inviare a cura del cliente al distributore e':

Il distributore deve effettuare tutti gli accertamenti necessari ed in caso di esito positivo attiva la fornitura nei tempi massimi previsti dalla regolamentazione dell'Autorità garante ovvero entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la documentazione.

In caso di esito negativo il distributore non attiva la fornitura e invia una comunicazione al cliente almeno due giorni lavorativi prima dell'eventuale data fissata con il venditore per l'attivazione, motivando la sua decisione e indicando le non conformità riscontrate, invitando il cliente a presentare una nuova richiesta.

In caso invece di accertamento impedito, la fornitura viene comunque attivata ma il cliente viene avvisato -sia dal distributore che dal venditore sulla prima bolletta utile- della carenza con invito a provvedere.

Se il distributore non riceve la documentazione completa entro 90 giorni solari dal ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione detta richiesta viene annullata.

Dell'esito negativo o dell'accertamento impedito viene data notizia anche al Comune che ha facoltà di effettuare verifiche proprie al prezzo fissato in euro 60. Se l'esito della verifica del Comune e' negativo, il distributore -avvertito- può sospendere la fornitura eventualmente attivata nel frattempo.

La procedura comporta un costo fisso da pagare al venditore, che poi lo versa al distributore, di 40 euro per gli impianti con potenza termica non superiore a 34,8 kw (un normale impianto domestico dotato di caldaia di potenza inferiore ai 35kw).

Il costo aumenta all'aumentare della potenza dell'impianto. Il costo puo' aumentare nel caso che la pratica incontri problemi per responsabilita' del cliente.

Per quanto riguarda la morosità, le modalità e i tempi di sospensione della fornitura, è bene sapere chePer approfondimenti si veda il sito dell'AUTORITA' GARANTE

Se il pagamento e' puntuale, ovvero fatto entro la data di scadenza nelle modalita' previste, nessun onere puo' essere posto a carico dell'utente pur se il pagamento stesso arrivasse in ritardo al fornitore per responsabilita' della banca, della posta, etc.

In caso di ritardo di pagamento il gestore puo' richiedere al cliente interessi di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali per il periodo di ritardo.
Il cliente buon pagatore, cioe' quello che ha sempre pagato puntualmente nei due anni precedenti, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali.
L’impresa distributrice puo' richiedere in aggiunta agli interessi di mora il pagamento delle sole spese postali relative al sollecito, mentre non puo' avanzare richieste di rimborso danni.

In caso di ritardato pagamento, l'impresa distributrice puo' sospendere la fornitura di gas ma SOLO dopo aver preavvisato l'utente con una raccomandata contenente:

La sospensione della fornitura non può avvenire:

La sospensione puo' invece avvenire senza preavviso:

Al cliente moroso puo' essere richiesto il contributo per la disattivazione e la riattivazione della fornitura, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

Da notare che ai clienti del mercato libero titolari di un contratto dual fuel (unico per la fornitura di energia elettrica e gas) al mancato pagamento di una bolletta puo' seguire la sospensione di uno o di entrambi i servizi di fornitura, a discrezione del gestore, se questa possibilità e' contemplata nel contratto.

Da notare anche che Il gestore/venditore di gas e' tenuto a pagare in bolletta un indennizzo automatico in questi casi:

L'accredito deve avvenire nella prima bolletta successiva all'evento, come detrazione effettuata con causale di indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora.

E' bene sapere che il pagamento di questo indennizzo non pregiudica la possibilità per l'utente di chiedere ulteriori rimborsi relativi a danni specifici, meglio se documentati.

Il gestore del servizio deve, entro il 30 giugno di ogni anno, informare ogni cliente riguardo ai tempi e modalità' della costituzione in mora suddetta (invio di raccomandata con minaccia di sospensione della fornitura) ed agli indennizzi automatici collegati. L'informazione può avvenire inserendo degli avvisi in bolletta.

Esistono poi le problematiche della voltura e del subentro

La voltura comporta il passaggio della fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas. Ci si deve rivolgere al venditore con il quale questo contratto e' stato stipulato, venditore che girerà la domanda al distributore locale. Il costo dell'operazione dipende dal contratto del venditore che procede.

Qualora non si intenda rimanere con il medesimo fornitore, si potrà procedere con un subentro, rivolgendosi ad un altro venditore (eventualmente direttamente alla societa' di vendita che opera sul mercato vincolato, collegata al distributore locale locale) avendo cura che il "vecchio" contratto venga chiuso.

Il subentro, diversamente, e' l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione della fornitura del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore. La pratica e' equiparata ad una nuova attivazione e quindi ci si puo' rivolgere al gestore prescelto che, in ogni caso, fara' passare la pratica dal distributore locale (che la gestisce dal punto di vista tecnico). I tempi sono quelli previsti per le attivazioni (10 giorni lavorativi).

Riguardo, invece, i reclami e le contestazioni il fornitore deve informare i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo, rendendo altresì disponibile un formulario prestampato per semplificare l’inoltro dei reclami stessi all'atto della stipula di un nuovo contratto e quando il cliente lo richiede. Il reclamo scritto deve sempre essere consentito.

Si parla di reclami che possono riguardare qualsiasi aspetto del rapporto (bollette che non arrivano o arrivano in ritardo, fatturazioni irregolari rispetto ai piani tariffari contrattuali o rispetto ai consumi, richieste dell'utente non rispettate, distacchi illegittimi, attivazioni indebite, inadempienze varie).

Se il reclamo non ha successo ci si può rivolgere allo sportello del consumatore dell'Autorità Garante per l'energia ed il gas, l'unita' reclami, che svolge una sorta di attività di consulenza, con potere di intervento nei confronti dei gestori/venditori di energia elettrica e gas.

Come primo passo e' consigliato l'invio del reclamo sotto forma di messa in mora, cosi' da renderlo più efficace a livello legale.

Se non si riceve risposta soddisfacente entro 40 giorni (o se non la si riceve affatto), ci si puo' rivolgere al Garante per usufruire di una specifica procedura di reclamo.

Se ancora la situazione non si risolvesse, si potra' avviare una causa (contenzioso) presso il giudice di pace locale.

Nel caso ci si accorga d'esser stati vittima dell'attivazione indebita di un contratto di energia elettrica o gas NON richiesto, e' possibile fruire di una particolare procedura di reclamo messa a punto dall'Autorità garante con conseguente ripristino delle precedenti condizioni. La procedura puo' applicarsi solo se il venditore vi ha aderito.

Tutto sulle bollette elettriche: una guida per il consumatore

Prima di parlare degli abusi (e non) delle società fornitrici riguardo gli utenti morosi, spieghiamo ai consumatori tutto ciò che concerne le bollette elettriche

Dal 1 Luglio 2007 e' formalmente scattata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in seguito ai dettami europei e a numerose delibere dell'Autorità garante per l'energia ed il gas.

In sostanza ciò rende libero ciascun utente di scegliere il venditore di energia che applica le migliori condizioni contrattuali e tariffarie in rapporto al proprio caso.

In Italia l'attuazione e' stata (e in parte e') graduale, e l'organo garante, l'Autorita' per l'energia ed il gas, da una parte continua a garantire determinate condizioni fisse per gli utenti che non vogliono passare al mercato libero e dall'altra continua a garantire regole comuni per quanto riguarda gli standard di qualita' (tempi di esecuzione lavori, etc.), la condotta commerciale (come fare le offerte, etc.) e la continuità del servizio.

Gli utenti che non hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore e rimangono legati al vecchio gestore continuano infatti ad essere gestiti secondo modalita' e tariffe stabilite dall'Autorita' garante in un regime vincolato detto "servizio di maggior tutela", accessibile alle famiglie e alle piccole imprese.

Quelli invece che passano al mercato libero, ovvero che diventano clienti di un venditore che opera su detto mercato (per fare degli esempi: Enel Energia per Enel, Sorgenia, la nuova Eon Energia, Eni, etc.etc.) sono gestiti con condizioni contrattuali e prezzi liberamente stabiliti dal singolo venditore.

E' indispensabile, prima di fare qualsiasi scelta (rimanere vincolati o passare al mercato libero) conoscere le regole generali del "gioco", saper dove andare a cercare le informazioni utili e -soprattutto- avere il modo di confrontare le varie offerte.

Infatti, prima di passare al mercato libero o cambiare fornitore e' bene sia informarsi sulle regole deontologiche che i venditori del mercato libero devono rispettare quando presentano le proprie offerte, valide anche quando si passa da un venditore del mercato libero ad un altro, che valutare bene se davvero l'offerta corrisponde alle proprie esigenze ed e' migliore del contratto in uso.

I passaggi al mercato libero sono disciplinati da precise regole.

Comunque, dopo tutte le valutazioni del caso si firma il contratto col nuovo fornitore e questi comunica entro quanto subentrerà sull'utenza (i tempi previsti dall'Autorità sono di uno o due mesi).

Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta e' di 30 giorni (3 mesi per i non domestici che consumano fino a 200 mila metri cubi di gas all'anno).

Della disdetta si dovra' occupare il nuovo venditore, se il contratto e' a uso domestico, come di gestire tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale. Praticamente il nuovo venditore fa firmare al cliente una disdetta che poi trasmette al precedente fornitore, munendosi, in un certo senso, di un mandato.

La regola vale anche per chi passa da un fornitore del mercato vincolato ad un fornitore del mercato libero (e viceversa), tuttavia in questo caso la cosa e' facoltativa, quindi il punto deve essere chiarito col nuovo venditore e dal nuovo contratto firmato.

Attenzione, perche' l'invio della disdetta deve invece esser fatto direttamente dal cliente nel caso in cui la disdetta stessa venga inviata per cessare del tutto la fornitura senza passaggio al altro fornitore. Deve anche essere inviata direttamente dal cliente in tutti i contratti non domestici.

Gli impianti normalmente non vengono toccati e il passaggio e' solo amministrativo, quindi non dovrebbero esserci interruzioni di fornitura. A livello di fatturazione, il vecchio fornitore dovrà' inviare una bolletta di conguaglio basata sull'ultima lettura del contatore (comunicata dall'utente o dal nuovo venditore) ed il nuovo dovrà far partire le sue fatturazioni da quella stessa lettura.

Detto questi, in caso di interruzione di fornitura o di doppia fatturazione vanno individuate le responsabilità e va subito inviata una contestazione formale per raccomandata a/r.

I passaggi sono sempre gratuiti. Solo nel caso in cui si passi da un venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi da quando e' stato sottoscritto il precedente contratto potrebbero essere addebitati dei costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi. Se si torna al mercato di maggior tutela il costo non puo' essere addebitato.

Comunque, tornare al servizio di maggior tutela e' sempre possibile e non ci sono costi di passaggio.

Per effettuare il passaggio ci si deve rivolgere al distributore locale o alla società di vendita ad esso collegata (operante ovviamente sul mercato vincolato) per attivare un nuovo contratto. Questo dovrebbe provvedere anche a disdettare il contratto precedentemente stipulato col venditore del mercato libero, ma e' sempre opportuno verificare che la cosa venga fatta.

Il ritorno al servizio di maggior tutela e' invece praticamente "automatico" (scatta come meccanismo di protezione) in casi particolari di urgenza, quando l'utente rimane senza sua volontà privo di fornitura o qualora il fornitore fallisse. In questi casi il distributore locale -tramite la propria società di vendita- subentra automaticamente.

Il distributore locale della propria zona può essere trovato attraverso un motore di ricerca del sito dell'Autorità garante riportato tra i link utili di questa scheda.

Da notare bene che il meccanismo automatico con il quale attivando un nuovo contratto (anche in regime di maggior tutela) si disdice il vecchio (attraverso il nuovo fornitore) non funziona al rovescio.

Quindi, inviare la disdetta al fornitore che si vuol cambiare non determina il ritorno al mercato vincolato, anche se nel testo della disdetta si precisasse che e' nostra intenzione farlo. La disdetta diretta può andar bene (come tale), ma se si vuole tornare al mercato vincolato ci si deve espressamente rivolgere, come già detto, al distributore locale.

Comunque, per tutte le informazioni commerciali la controparte a cui rivolgersi e' ovviamente il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto, contattabile nelle modalità che devono essere specificate nel contratto e nella bolletta (potrebbe esserci un numero verde o a pagamento, ma deve sempre esserci un indirizzo per le comunicazioni scritte).

Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (controllo contatore, riattivazione a seguito di morosita', ripristino fornitura a seguito di guasto sul contatore, lavori semplici sull'impianto, etc.). In questi casi il venditore funziona da tramite col distributore locale che eseguira' la prestazione.

Per segnalare guasti, avere informazioni tecniche, richiedere preventivi in assenza di contratto di fornitura, richiedere spostamento di linee non funzionali allo spostamento del contatore, richiedere lo spostamento di prese non attive non fatte dal subentrante, etc. il riferimento e' unicamente il distributore locale, e quindi il numero da contattare (indicato in bolletta) non varia pur se cambiasse il venditore di energia.

Per gli utenti rimasti col vecchio fornitore, ovvero quelli del servizio di maggior tutela, sono valide le condizioni contrattuali minime ed i prezzi fissati dall'Autorità per l'energia ed il gas.

Le condizioni contrattuali minime, previste dalla delibera 200/99- ed i tariffari dell'Autorità garante sono riservati, oltre che ai clienti del servizio di maggior tutela, anche ai clienti domestici (o piccole aziende) che hanno sottoscritto un contratto con un venditore del mercato libero che poi fallisce o chiude o che comunque decidono volontariamente di ritornare al mercato vincolato.

Come già detto per quanto concerne le bollette del gas, l'Autorità mantiene il controllo della qualità, nel senso che continua a stabilire standard comuni minimi per tutti i venditori (sia del mercato vincolato che del mercato libero) inerenti i tempi di esecuzione dei lavori, degli allacciamenti, delle risposte ai reclami, etc.

Restano comuni anche gli importi degli indennizzi automatici che i venditori debbono versare se non rispettano i suddetti standard di qualità.

Ovviamente ogni venditore e' libero di fissare standard ed indennizzi automatici propri a condizione che essi siano piu' favorevoli di quelli fissati dall'Autorita'. E' bene quindi consultare la carta del servizio (o carta di qualita') del proprio venditore, tenendo come base quella dell'Autorita'.

Da sapere anche che la riscossione dell'indennizzo non pregiudica in alcun modo la possibilita' di avanzare richieste di rimborso del danno per importi piu' consistenti, riferiti a casi specifici.

Gli indennizzi ottenibili sono diversi a seconda della violazione:

20 Maggio 2015 · Andrea Ricciardi




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