Solo la redazione dell’inventario consente all’erede di pagare i debiti del defunto entro il limite del valore dei beni ricevuti

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - gli effetti

Com'è noto, l'effetto dell'accettazione dell'eredita con beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte (sanzioni amministrative, ad esempio). Inoltre, l'erede accettante con beneficio d'inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, se, come vedremo, provvede a formare l'inventario dei beni lasciati dal defunto nei termini previsti dalla legge.

Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, che assume l'obbligo di rimborsare i debiti del defunto.

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - La limitazione della responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni pervenuti all'erede

La limitazione della responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni pervenuti all'erede che accetta con beneficio di inventario, e’ condizionata, invece, alla tempestiva formazione dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante e’ considerato erede puro e semplice.

Pertanto, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta, l’erede abbia accettato con beneficio di inventario ed abbia redatto l'inventario nei termini previsti, egli può impugnare innanzi alla commissione tributaria competente la pretesa (dell'Agenzia delle entrate o di Equitalia) relativa all'intera imposta, adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti e facendo valere il vizio dell'atto impositivo o esecutivo a lui destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell’intero.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 25116/14.

13 Dicembre 2014 · Giorgio Valli


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2 risposte a “Solo la redazione dell’inventario consente all’erede di pagare i debiti del defunto entro il limite del valore dei beni ricevuti”

  1. PLMaria ha detto:

    Ho capito che colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario diventa erede; cioè subentra nella titolarità dei beni e dei diritti che costituiscono l’asse ereditario e ne assume l’amministrazione in forza di un diritto proprio e nell’interesse anche degli eventuali debitori e legatari. Egli ha una responsabilità limitata perché risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto in eredità, ma gli è preclusa la cessione dei beni ereditari senza autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio e l’attribuzione della qualifica di erede puro e semplice con gli effetti giuridici che ne conseguono. Trattandosi di cose mobili, tale autorizzazione non è più necessaria passati 5 anni dall’accettazione beneficiata.

    Ecco che qui sorgono i miei quesiti pratici:

    – Avendo già fatto, presso un notaio, l’accettazione con beneficio d’inventario dei suddetti beni mobili, quali sono gli atti che posso concretamente compiere senza decadere dal beneficio?

    – Posso fare la voltura dell’automobile al PRA senza problemi (visto che si parla di ‘titolarità dei beni’) o serve l’autorizzazione del magistrato?

    – Per quanto riguarda i conti correnti, posso farli chiudere e versarne le relative somme su un conto a me intestato senza autorizzazione del giudice? La Banca qui mi dice che non si tratta di voltura ma di una vera e propria liquidazione delle somme ivi contenute e di successivo bonifico a mio favore su un conto a me intestato. – Alcune persone mi hanno detto che, quando chiederò la chiusura dei due conti correnti, dovrò avere un conto, intestato a me, separato da quello mio già esistente e farvi versare le somme liquidate; altri, invece, mi hanno detto che potrò versare tali somme direttamente sul mio unico conto corrente purchè le somme liquidate restino sempre disponibili: pare che la legge non preveda l’apertura di un libretto separato. E’ cosi’? Cosa devo fare legalmente? In caso di conto separato, ne va aperto uno al momento o posso usarne uno già aperto precedentemente ma privo di alcun importo? Il conto separato deve avere una specifica intestazione o basta il mio nome?

    – Posso fare la voltura delle ‘obbligazioni bancarie’ a mio nome senza permesso del pretore? Un notaio mi disse che devono restare a nome del de cuius, la Banca mi dice che non possono restare tali per sempre e che qualcuno dovrà, prima o poi, dare istruzioni alla Banca per la titolarità delle obbligazioni.

    – Penso che per la liquidazione delle somme obbligazionarie e conseguente versamento sul libretto a mio nome ci voglia l’autorizzazione del giudice. E’ così? Ci sono dei termini per richiedere l’autorizzazione al pretore?

    – Visto che si tratta solo di cose mobili e che l’importo è inferiore a ciò che è previsto dalla legge per i parenti in linea retta, non dovrei pagare l’imposta di successione. La Banca mi chiede comunque di compilare la dichiarazione di ‘esenzione dalla dichiarazione di successione’ che verrà trasmessa all’agenzia delle entrate ma quell’ipotesi mi pare si riferisca solo agli eredi legittimi o testamentari in linea retta. Va bene anche per me che accetto l’eredità con beneficio d’inventario?

    – E’ vero che solo dopo la dichiarazione di successione o di esenzione dalla stessa si possono fare le volture di cui sopra?

    Per favore, ditemi cosa dice la legge e come mi devo comportare per non decadere dal beneficio d’inventario ed essere costretta a pagare gli eventuali creditori del de cuius con i miei beni.

    Vi ringrazio in anticipo per la cortese attenzione e Vi saluto cordialmente.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’unico modo sicuro per non essere aggrediti dai creditori del defunto, dopo l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, è quello di non intaccare (con acquisizioni, liquidazioni, volture o passaggi di proprietà) e mantenere ben distinto dal proprio il patrimonio lasciato dal de cuius debitore. Se non con l’autorizzazione del giudice, che la concede solo in presenza di cogenti motivazioni.

      Le ricordo che il solo utilizzo dell’automobile lasciata in eredità, anche senza voltura, implica accettazione tacita e la perdita del beneficio di inventario: lasci stare le sirene e gli azzeccagarbugli e i termini dopo i quali si può e non si può fare, anche se riferiscono cose che piace ascoltare.

      Se i creditori non la costringono prima (e può accadere) a sciogliere la riserva, solo allo scadere del decennio, dopo aver accettato, può servirsi dei beni lasciati dal de cuius e contestualmente pagare i debiti (gravati da interessi, naturalmente).

      L’accettazione con beneficio d’inventario è un istituto finalizzato esclusivamente a capire nel tempo (i dieci anni coincidono, non a caso, con la prescrizione dei crediti di coloro che non avanzano pretese all’erede) se vale la pena accettare l’eredità!

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