Beneficio d’inventario » Procedura e nozioni utili

Beneficio d'inventario » Mantenere separati il patrimonio del defunto da quello dell'erede

L'accettazione con beneficio di inventario dell’eredità è regolata dall'articolo 490 del Codice Civile.

Come noto, chi è chiamato all'eredità di un defunto può accettarla puramente e semplicemente, oppure con il beneficio di inventario.

Se si accetta con beneficio di inventario, il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell'erede.

L'erede sarà, pertanto, tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell'attivo della massa ereditaria.

In pratica, i creditori del defunto si potranno, eventualmente, soddisfare solo sul patrimonio del defunto e per un valore non superiore ad esso.

Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell’eredità

L’accettazione col beneficio di inventario si può fare con una dichiarazione:

  • ricevuta da un notaio
  • ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).

La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale (se la dichiarazione è stata ricevuta da un notaio, quest’ultimo deve provvedere entro 10 giorni).

Entro un mese dall'inserimento nel Registro, il Cancelliere deve trascrivere la dichiarazione presso il Catasto (Ufficio dei Registri Immobiliari) del luogo in cui è morto il defunto.

In pratica dunque si deve:

  • fissare un appuntamento con il notaio o il cancelliere;
  • presentare il certificato di morte (ci si può anche avvalere dell'autocertificazione in caso di parentela diretta o per il coniuge)
  • certificare la residenza del defunto (certificato di residenza storico)
  • presentare Codice Fiscale e carta d'identità sia dell'erede che del defunto
  • possedere l'autorizzazione del giudice tutelare per i minori, gli inabilitati e gli interdetti

Sono poi necessarie una marca da bollo 14,62 e la ricevuta del versamento di 262 euro a favore del Tribunale.

Qualora ci si rivolga a un notaio sarà lui che si occuperà di tali incombenze.

La redazione dell'inventario

L'erede, prima o dopo aver presentato la dichiarazione di accettazione beneficiata, è tenuto alla compilazione dell'inventario.

Si tratta di un'operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato.

L'inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione.

Una volta redatto il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l'erede per decidere se accettare o meno, qualora accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto e si impegna ad amministrarlo nell'interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari.

Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l'erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.

Se l'erede non è in possesso dei beni del defunto diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario, quindi la legge prevede che abbia dieci anni di tempo per rendere la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario.

Una volta che ha però reso la dichiarazione ha tre mesi di tempo per inventariare il patrimonio, ma può anche richiedere delle proroghe.

In ogni caso una volta presentato l'inventario ci sono quaranta giorni di tempo per accettare l'eredità.

Trascorso questo tempo senza alcuna dichiarazione l'erede è considerato puro e semplice con la conseguenza di non poter mantenere indenne il proprio patrimonio dalle pretese dei creditori dell’eredità.

Riepilogo

Per individuare il termine entro il quale va fatto l’inventario, si distinguono due situazioni:

  1. Se il soggetto chiamato all'eredità è nel possesso di beni ereditari (si noti: anche di un solo bene), l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla morte del defunto o dalla notizia della devoluta eredità (il termine è prorogabile per altri 3 mesi con apposita richiesta al Tribunale). Una volta fatto l’inventario, se il chiamato all'eredità che non ha ancora fatto la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, deve farla nei 40 giorni successivi.
  2. Se il soggetto chiamato all'eredità non è nel possesso di alcun bene ereditario, si distingue ulteriormente:
    • se il chiamato all'eredità fa prima la dichiarazione di accettazione (e può farla di norma entro 10 anni dalla morte del defunto), deve compiere l’inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione (anche in questo caso, il termine è prorogabile per altri 3 mesi con apposita richiesta al Tribunale);
    • se il chiamato fa l’inventario prima della dichiarazione di accettazione, deve poi fare la dichiarazione stessa di accettazione o di rinuncia nei 40 giorni successivi (in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità);
    • se qualcuno ha chiesto al Giudice di fissare un termine giudiziale per l’accettazione da parte del chiamato all'eredità, il chiamato deve fare l’inventario entro tale termine (prorogabile su istanza al Tribunale).

Gli effetti del beneficio di inventario

Come accennato, chi accetta l’eredità con beneficio di inventario può tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Pertanto gli effetti che scaturiscono da questa pratica sono che:

  1. l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  2. l’erede non è obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ereditati;
  3. i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.

Un piccolo esempio

Tizio dispone di un patrimonio personale del valore di 100 e ha debiti con Caio per 300.

Successivamente, Tizio eredita dal defunto Sempronio un patrimonio di 150. Ma, il defunto Sempronio aveva a sua volta debiti verso Augusto per 150.

Se accetta l’eredità con la procedura del beneficio di inventario, Tizio è tenuto al pagamento di Augusto (ossia del creditore di Sempronio) solo fino a 150, perché questo è il valore dei beni ereditati dal defunto Sempronio. Naturalmente sia Caio (creditore di Tizio), sia Augusto (creditore del defunto Sempronio) cercheranno di soddisfarsi sul patrimonio lasciato da Sempronio.

Tra i due, sarà, però, preferito Augusto, ossia il creditore di Sempronio.

In compenso, mentre Augusto può soddisfarsi solo sull’eredità e non sul patrimonio personale di Tizio, Caio ben potrà soddisfarsi anche sul patrimonio ereditato da Tizio, nel caso in cui residuasse dell'attivo.

Tornando al teorico, e’ interesse dei creditori del defunto che l’erede con beneficio di inventario amministri correttamente il patrimonio ereditato. L’erede ha infatti l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori. L’erede risponde, però, dell'amministrazione dei beni ereditari solamente se agisce con colpa grave

Decadenza dal beneficio di inventario

Il diritto di accettare un' eredità con il beneficio di inventario si perde quando si sia provveduto alla vendita di beni facenti parte del patrimonio del de cuius senza autorizzazione o quando si siano rese dichiarazioni infedeli per quel che riguarda la redazione dell'inventario o si siano volutamente omesse alcune voci.

Inoltre, l’erede decade dal beneficio di inventario, se vende o cede o sottopone a pegno o ipoteca (ossia dà in garanzia) beni ereditari, o transige (ossia chiude una controversia) relativamente a questi beni senza aver prima ottenuto l’autorizzazione del Giudice (l’autorizzazione non è necessaria per i beni mobili trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio di inventario).

26 Febbraio 2014 · Andrea Ricciardi


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