No al beneficio fiscale prima casa per un secondo immobile acquistato dal coniuge separato di fatto

Per il godimento delle agevolazioni fiscali prima casa occorre che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

In costanza di contitolarità dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un immobile sito nel comune ove è ubicato quello da acquistare, il beneficio fiscale è, dunque, precluso, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi: la disposizione, infatti, persegue lo scopo d'incentivare l'investimento del risparmio nell'acquisto di un 'unità immobiliare da destinare a prima casa, sicché, ove i coniugi siano già contitolari, sia in comunione legale che convenzionale una casa, opera la presunzione legislativa che la stessa sia, appunto, destinata ad "abitazione della famiglia", con conseguente esclusione dell'agevolazione per il successivo acquisto.

Ora, se un'interpretazione della legge tributaria conforme a principi che presidiano il momento patologico della vita coniugale induce a ritenere che la destinazione dell'immobile ad abitazione familiare venga meno per effetto della separazione legale, nel senso che la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative, tale conclusione non può valere nell'ipotesi della separazione di fatto.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione 7069/14.

26 Settembre 2015 · Roberto Petrella


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