Beneficio d’inventario in accettazione eredità e problema con INPS

Beneficio d'inventario - Come fare con debiti INPS?

Nel giugno 2011 morì mio padre e subito avviammo l'iter per la successione, accettando l'eredità con beneficio di inventario (tutti, sia mia mamma che io e le mie sorelle).

L'eredità consiste in una panda anno 2000 e circa 1.500 metri quadri di terreno agricolo E3 (vale a dire nulla di gran valore ma solo un legame affettivo).

L'altro giorno nell'eseguire il passaggio di proprietà della panda abbiamo scoperto 2 fermi amministrativi e conseguentemente, andati dall'equitalia, anche diversi debiti tra cui molte tasse della Camera di Commercio e relativi versamenti Inps; ciò detto mio padre si cancellò dall'artigianato nel 1992 ma, a quanto riferito oggi dalla Camera di Commercio, non ha mai provveduto a fare la cancellazione come commerciante, da qui tt quei debiti con Camera Commercio ed Inps

Ora, volendo lasciar perdere tutto (sia terreno che auto) per evitare fastidi e burocrazia, mi chiedo:

1- avendo tutti noi accettato l'eredità con beneficio di inventario ma avendo eseguito il passaggio di proprietà della panda a mia mamma, rischiamo qualcosa?

2- mia mamma dallo scorso anno percepisce una parte della pensione di mio padre, ciò contrasta con l'accettazione con beneficio di inventario o la annulla?

3- a questo punto vorremmo rinunciare all’eredità per chiudere la storia, lo possiamo fare, ci conviene?

Con beneficio di inventario si accettano anche ipotetici debiti

Il chiamato all'eredità che accetta con beneficio di inventario diventa amministratore del patrimonio ereditario ma gli è preclusa la cessione a terzi dei beni ereditari senza autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio e l’attribuzione della qualifica di erede puro e semplice con gli effetti giuridici che ne conseguono.

Quindi, con il passaggio di proprietà dell'auto sua madre non è decaduta dal beneficio.

Secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è un fatto naturale quale la morte che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti (Corte Costituzionale 28.07.1987, numero 286).

Il diritto alla pensione di reversibilità - sorto in capo ai superstiti, in presenza ovviamente dei requisiti legislativamente previsti - è dunque un diritto che spetta automaticamente per legge iure proprio e non è in connessione alcuna con la posizione riconosciuta ai medesimi soggetti quali eredi del defunto, con la conseguenza, pertanto, che la reversibilità della pensione spetterà anche in presenza di rinuncia all'eredità.

Abbiamo, in conclusione, assodato che sua madre non ha acquisito la qualifica di erede effettuando il passaggio di proprietà a suo nome dell'auto del de cuius, o fruendo della pensione di reversibilità.

Conviene rinunciare? Con tutta la buona volontà non è possibile rispondere a questa sua domanda.

Bisognerebbe senz'altro fare un'indagine più approfondita sull'entità dei debiti assunti dal de cuius nei confronti di Camera di Commercio ed Inps.

Anche alla luce della circostanza che se il soggetto ha cessato l'attività a far tempo dal 1992 e non ha prodotto denuncia di cessazione ad INPS e Camera di Commercio, egli è rimasto legittimamente obbligato per tutto l'anno 1992 ma non per gli anni successivi, se è possibile dimostrare ex post la cessazione di attività del de cuius come commerciante.

Ricorrendo al Giudice del lavoro avverso le cartelle di pagamento, emesse da Inps e Camera di Commercio, si potrebbero avere discrete possibilità di ottenere lo sgravio per tutti gli importi successivi al 1992, non essendo così gravemente e sproporzionatamente sanzionabile l'omessa denuncia di cessazione.

Per fortuna, avete ancora nove anni circa per riflettere sul da farsi.

21 Dicembre 2012 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!