Benefici prima casa quando l’immobile è in costruzione all’atto dell’acquisto

L'agevolazione per l'acquisto della prima casa e' subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile oppure che si impegni, all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

Il non fissare, nel termine di legge, la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, sopravvenuto alla stipula dell'atto di acquisto.

Tuttavia, l'evento ostativo al cambio di residenza riconducibile a causa di forza maggiore e non imputabile alla parte obbligata non può essere individuato nel fatto che l’immobile fosse ancora in corso di costruzione, al momento del suo acquisto.

In sintesi, questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza 26 marzo 2014, numero 7067.

20 Aprile 2014 · Genny Manfredi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!