Bene concesso in comodato – Quando il comodante può richiederne la restituzione

Il bene concesso in comodato d'uso deve essere restituito non appena il comodante lo richieda, a meno che:

  1. non stato pattuito espressamente un termine di durata;
  2. il termine di durata del comodato risulti dall'uso cui la cosa è destinata.

La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al comodato non sia fissato alcun termine; quella in cui sia fissato un termine esplicito, e quella in cui sia fissato un termine implicito.

Il termine di durata risultante "dall'uso cui la cosa è destinata" è un termine implicito.

In quanto implicito può non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere non equivoco.

Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di comodato di un immobile destinato ad ammassare prodotti agricoli all'epoca del raccolto: in una simile ipotesi è innegabile che, terminata l’epoca del raccolto, il comodato cessa; ovvero nel caso di comodato di un immobile per consentire al comodatario di soggiornarvi durante gli studi universitari.

L’apposizione al comodato d’un termine derivante "dall’uso cui la cosa è destinata" non può invece ravvisarsi nel solo fatto che, ad esempio, nell'immobile si svolga una determinata attività, commerciale o di altro tipo: per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile, nel qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die. Conclusione, quest’ultima, che snaturerebbe la causa del contratto ed esproprierebbe di fatto il comodante.

Esistono, infatti, attività il cui svolgimento è necessariamente espressione d’un termine implicito di durata del comodato (esigenze temporanee, occupazioni stagionali); ed attività che non sono soggette ad alcun termine di durata. Solo il primo tipo di attività, se svolte nell'immobile dato in comodato, consentono di ritenere che quest’ultimo sia soggetto ad un termine implicito.

Il principio secondo cui il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione del bene configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile da parte del comodante.

Quelle appena esposte sono le regole per la restituzione del bene concesso in comodato, enunciate dai giudici di piazza Cavour nella sentenza 24468/14.

21 Novembre 2014 · Rosaria Proietti


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4 risposte a “Bene concesso in comodato – Quando il comodante può richiederne la restituzione”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    ho un piccolo problema con una compagnia telefonica.
    Per la connessione via linea fissa era stato concesso, nel 2014, un modem adsl in comodato d’uso gratuito.
    Alcuni mesi fa ho cambiato, con la stessa compagnia, la connessione adsl con una connessione fibra.
    Ho chiesto al personale che faceva l’installazione di portarsi via il vecchio modem ma mi hanno detto che non potevano ritirarlo e potevo farne cosa volevo.
    Dopo alcuni mesi mi sono reso conto che mi veniva addebitata mensilmente un canore per il modem che non era più in uso.
    Ho provveduto a spedirlo al centro indicato dalla compagnia.
    Ora la cifra che mi richiedono è superiore al valore del modem che al momento della dismissione non valeva più nulla (o quasi) avendo più di 5 anni.
    Vorrei sapere se posso oppormi per il fatto che il personale non ha ritirato il modem, perchè l’informazione ricevuta in merito era carente o nulla, perchè il valore fatturato eccede il valore del modem nuovo mentre ora il modem è obsoleto e senza alcun valore commerciale?
    Inoltre può una azienda privata imporre ex sponte una penale sanzionatoria autonomamente o deve ricorrere alla magistratura?
    Grazie e cordiali saluti
    Massimo M.

    • Comunichi alla compagnia telefonica che ha spedito il modem al centro indicato, esibendo copia della ricevuta di spedizione. Comunque per le controversie con le società fornitrici di connessione telefonica o internet esiste la possibilità di rivolgersi ad un conciliatore: procedura che raccomando e che ha seguito anche chi scrive in più di una occasione.

      Troverà maggiori informazioni qui.

  2. luca_10 ha detto:

    Buongiorno avevo in comodato d’uso un dispositivo checkbox per la sperimentazione Isvap sul monitoraggio guida. Il contratto del 2008 (della durata di 3 anni) è scaduto senza che mi abbiano mai richiesto la restituzione, qualche giorno fa ho venduto la macchina dimenticandomene completamente, corro qualche rischio o non ci sono più i termini per la richiesta di restituzione?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Senza conoscere il contenuto dell’accordo di sperimentazione da lei sottoscritto è impossibile fornire una risposta basata su elementi fattuali. Piuttosto, mi preoccuperei di avvertire l’acquirente del veicolo: potrebbe in futuro lamentare violazione della propria privacy per responsabilità del venditore che non lo ha messo al corrente dell’installazione del dispositivo checkbox. Dispositivo che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere ancora in funzione.

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