Quando il bancomat non eroga il contante e la banca annota comunque l’addebito

Chiariamo innanzitutto che, in relazione alle operazioni compiute con il bancomat ed in particolare alla mancata erogazione del contante, le banche negoziatrici impartiscono solo ordini di addebito alla banca emittente sulla base di un accordo interbancario. Il che implica che la banca emittente è tenuta a controllare, su istanza del cliente, la regolarità delle operazioni di addebito.

Peraltro, le disposizioni della Direttiva 2007/64/CE sanciscono che l'utente bancomat è tenuto a notificare le eventuali operazioni effettuate in modo inesatto al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale, pertanto, è indicato come naturale punto di riferimento del cliente per tutte le questioni inerenti l'utilizzo della carta bancomat.

Nel nostro ordinamento le scritture contabili della banca, se regolarmente tenute, possono far prova tra le banche stesse, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ma non nei confronti di coloro che, come il cliente in qualità di semplice consumatore o fruitore di servizi, sono privi di tale qualifica.

Inoltre, quando il cliente di servizi bancomat riveste la qualifica di consumatore, la validità di clausole contrattuali dirette ad attribuire alle registrazioni contabili della banca efficacia probatoria deve essere verificata alla stregua di quanto stabilito dal Codice del consumo, il quale qualifica come vessatorie - e come tali nulle, le clausole che sanciscono limitazioni o modifiche dell'onere della prova. Pertanto, alle registrazioni contabili effettuate in automatico dalle apparecchiature bancomat presso le quali sono effettuate le operazioni di prelievo non può essere riconosciuta efficacia probatoria piena ed esclusiva a favore del gestore del servizio.

Spetta alla banca l'onere della prova che la eventuale denunciata irregolarità nel funzionamento del dispositivo bancomat, in particolare la mancata erogazione del contante, non sussiste. Allo scopo, non è sufficiente la produzione dei soli documenti contabili.

La banca erogatrice della carta bancomat deve fornire il riscontro probatorio della prima quadratura di cassa relativa al dispositivo bancomat utilizzato dal fruitore di servizi, necessario per dimostrare che non si è verificata alcuna eccedenza di cassa. In mancanza di tale prova, sussiste la responsabilità della banca per il danno subito dal cliente.

In questi termini si è espresso l'Arbitro bancario finanziario nella decisione numero 236 del 31 gennaio 2011.

3 Luglio 2014 · Ornella De Bellis




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!