Bancomat con microchip non clonabile – E’ possibile disconoscere gli addebiti se la banca non attiva il servizio di alert SMS

Bancomat con microchip di ultima generazione - La franchigia di 150 euro a carico del cliente in caso di clonazione

Quando il Bancomat è dotato del microchip di ultima generazione, risulta tecnicamente e statisticamente remota e trascurabile la possibilità di una clonazione. L’utilizzo della tecnologia “microchip”, infatti, rende impossibile impartire comandi alla carta per comunicare il PIN del richiedente e, comunque, l’estrazione del PIN, astrattamente possibile, richiederebbe comunque la disponibilità materiale del Bancomat per un periodo di tempo certamente non breve, il che presupporrebbe una colpa grave da parte dell'utilizzatore.

Ora, com'è noto, l'utilizzatore abilitato all'utilizzo del Bancomat ha l'obbligo di:

  1. utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso;
  2. comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.

Tuttavia, il decreto legislativo numero 11 del 2010 dispone che, salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave, l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito del Bancomat, in seguito a furto, smarrimento o clonazione.

Qualora, invece, abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi a cui è tenuto, con dolo o colpa grave, l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro.

L’onere di provare che l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave incombe, peraltro, sulla banca. Infatti, qualora l'utilizzatore del bancomat neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

In sostanza, la normativa vigente istituisce un regime di speciale protezione a beneficio degli utilizzatori di Bancomat, i quali sono tenuti al semplice disconoscimento delle operazioni di pagamento contestate, mentre è onere della banca provare che l'operazione disconosciuta è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la sua patologia non sia dovuta a malfunzionamenti delle procedure esecutive o ad altri inconvenienti del sistema.

Laddove non possa essere provata la responsabilità dell'utilizzatore, questi non sarà tenuto a sopportare le conseguenze dell'uso fraudolento, o comunque non autorizzato, del bancomat se non nei limiti di una franchigia non superiore a 150 euro.

Bancomat con microchip non clonabile - E' possibile disconoscere gli addebiti se la banca non attiva il servizio di alert SMS

La rilevanza della scelta legislativa di tendenziale allocazione del rischio di clonazione del bancomat a carico della banca non può essere trascurata. Tuttavia, deve ritenersi che in presenza dell'adozione dei più avanzati dispositivi di sicurezza messi a disposizione dell'evoluzione tecnologica e di circostanze di fatto tali da escludere con sufficiente persuasività una possibile clonazione dello strumento di pagamento, il cliente non possa essere tenuto indenne dalle perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo non autorizzato del Bancomat, se, e solo se, la banca implementa un qualcosa in più rispetto alla semplice dotazione del microchip.

La banca, in pratica, deve attivare ulteriori idonei strumenti di sicurezza, quali l'invio di SMS alert a seguito dei prelievi, come disposto dal decreto legislativo numero 11 del 2010, a norma del quale è tenuta ad assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utilizzatore possa comunicare l'uso non autorizzato del Bancomat appena ne viene a conoscenza.

Oltre ad attivare misure di sicurezza, quali l'invio di SMS alert a seguito dei prelievi, la banca deve anche bloccare le operazioni di prelievo quando si verificano sette richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento, dal momento che un simile evento configura il rischio di frode, così come previsto dal decreto ministeriale 112/2007.

Alle conclusioni appena esposte è giunto il Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario nella decisione numero 3947/14

15 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic




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