La banca è sempre responsabile dell’illecito compiuto in danno del cliente da un suo promotore finanziario

La banca risponde di un illecito compiuto in danno di terzi dal suo promotore che lo abbia commesso in tale veste, con conseguente responsabilità della banca stessa, per effetto della correlazione, al risarcimento del cliente truffato.

La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle (assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al promotore finanziario) non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore stesso, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale della banca al risarcimento del cliente truffato.

Questo il principio enunciato dai giudici della Suprema Corte nella sentenza 25442/15.

28 Dicembre 2015 · Giovanni Napoletano


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