La banca non è obbligata a rilasciare una carta di credito associata al conto corrente

Non può considerarsi esistente, alla luce dell'attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione della carta di credito, data l'indubbia autonomia decisionale da riconoscersi alla banca in ordine alla relativa erogazione sulla base di proprie valutazioni.

La valutazione della convenienza di un'operazione, quale il rilascio di una carta di credito, è demandata alla discrezionalità della banca.

Il rilascio di una carta di credito, infatti, richiede un'attenta analisi del merito creditizio del richiedente e la valutazione del così detto "merito creditizio" costituisce prerogativa dell'istituto erogante ove una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà negoziale della banca.

Appurata la discrezionalità imprenditoriale di cui la banca dispone in materia di valutazione del merito creditizio e conseguente rilascio di una carta di credito, si può solo discutere, peraltro, se ed a quali condizioni si possa configurare un obbligo, in capo all'intermediario, di motivare adeguatamente un eventuale rifiuto di rilascio della carta di credito.

Sotto questo aspetto si può affermare che anche nell'esercizio dell'attività creditizia la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente la banca dispone non può che svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La specificità dell’indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dalla possibilità di ottenere una carta di credito si presenta, allora, come profilo imprescindibile della doverosa funzione che le risposte della banca sono destinate ad assumere ai fini dell’orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri.

Conseguentemente, è da ritenere indiscutibile l’attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di rilascio della carta di credito.

I chiarimenti da fornire al cliente, insomma, lasciano ferma la insindacabilità degli orientamenti della banca in ordine alla concessione della carta di credito, la sua facoltà, cioè, di valutare ogni richiesta sulla base di criteri propri, quali le caratteristiche personali del richiedente (anche con riguardo alla sua storia creditizia) e le politiche di rischio adottate.

Queste le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 6182/13.

9 Giugno 2015 · Giorgio Martini




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