I servizi più utili della Banca d’Italia per i contribuenti » Dagli esposti agli accessi alle centrali rischi passando per i ricorsi all’Abf
I servizi più utili messi a disposizione dalla Banca d'Italia per i contribuenti » Dagli esposti agli accessi alle centrali rischi passando per i ricorsi all'Abf
La banca d'italia ha messo a disposizione dei cittadini/contribuenti una serie di servizi molto utili: vediamo quali.
La banca d'italia ha messo a disposizione dei contribuenti un elenco di servizi, piuttosto utili: si va dalla presentazione degli esposti, per problemi con istituti di credito o intermediari finanziari, all'accesso alle centrali rischi o CAI.
Approfondiamo la questione, nel dettaglio, nei prossimi paragrafi.
Gli esposti alla banca d'italia quando si hanno problemi con banche o intermediari finanziari
In caso di controversie con banche od intermediari finanziari, è possibile presentare un esposto presso la banca d'italia.
È utile sapere che il cliente, se ha problemi con una banca o un intermediario finanziario, può attivare diversi strumenti:
- Presentare un reclamo direttamente all'intermediario;
- Ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- Rivolgersi al giudice ordinario.
Ogni intermediario è tenuto ad avere un Ufficio Reclami che deve rispondere al cliente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Le modalità per presentare un reclamo e i recapiti degli Uffici sono, di norma, disponibili sul sito internet dell'intermediario.
Se non riceve risposta entro 30 giorni o non è soddisfatto, il cliente può scegliere di rivolgersi:
- a uno dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla legge;
- all'Autorità giudiziaria.
Dal 2009 è attivo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra intermediari e clienti. Se la questione rientra nelle competenze dell'ABF, il ricorso presentato viene trattato in tempi rapidi e con costi contenuti (20 euro).
Le informazioni sul funzionamento del sistema e le modalità per presentare il ricorso sono disponibili sul sito dell’ABF.
Il cliente, però, può anche interessare la Banca d'Italia presentando un esposto.
La presentazione di un esposto alla Banca d’Italia consente al cliente di segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Per la Banca d'Italia gli esposti rappresentano una fonte di informazioni per l'esercizio della attività di vigilanza.
La presentazione di un esposto non avvia un procedimento amministrativo disciplinato dalle legge n. 241 del 1990.
Chi può fruirne
Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o altro intermediario finanziario.
L'esposto deve contenere una lamentela specifica relativa a servizi bancari e finanziari con la quale i clienti segnalano comportamenti che ritengono irregolari o scorretti da parte delle banche e degli intermediari finanziari. E' possibile utilizzare il modulo disponibile in fondo alla pagina.
L’esposto deve:
- identificare ragionevolmente l'esponente (firma autografa o firma elettronica certificata ovvero invio di una copia di un documento di identità o uso di una casella PEC);
- indicare l'intermediario o gli intermediari coinvolti;
- ricostruire in modo sintetico e chiaro il motivo della lamentela.
La Banca d'Italia non considera esposti le richieste di dati, informazioni e consulenza, i quesiti normativi nonché le richieste che non contengono l’indicazione del presunto comportamento scorretto dell’intermediario.
Per presentare un esposto alla Banca d’Italia si utilizzano:
- posta ordinaria;
- fax;
- la consegna a mani
- e-mail da casella di posta elettronica certificata (PEC);
- e-mail da casella di posta elettronica convenzionale, sottoscritta con firma qualificata o digitale certificata.
L'esposto deve essere presentato o inviato preferibilmente alla Filiale della Banca d'Italia insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale.
Per sapere dove è collocata la direzione generale dell'intermediario si possono consultare gli albi e gli elenchi degli intermediari vigilati.
Ma cosa può fare la Banca d’Italia quando riceve un esposto?
Quando la Banca d'Italia riceve gli esposti trasmette, di norma, copia dell'esposto all'intermediario sollecitandolo a rispondere tempestivamente ed esaustivamente all'esponente; approfondisce le questioni segnalate e monitora lo stato delle relazioni tra intermediari e clienti; trae informazioni utili per l'esercizio delle sue funzioni normative e di controllo.
Quando la Banca d'Italia riceve un esposto che non è di propria competenza, invece, lo trasmette all'Autorità competente, se non già interessata, dandone notizia all'esponente.
E' importante sapere che la Banca d’Italia:
- non interviene con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra intermediario e cliente né nelle valutazioni che attengono all'autonomia imprenditoriale dei singoli intermediari, come ad esempio quelle sul merito creditizio della clientela;
- non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sugli intermediari;
- non risponde, di norma, agli esposti su questioni già all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria;
- non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali.
Il servizio per l'accesso alla centrale rischi messo a disposizione dalla Banca d'Italia
Scopriamo il servizio che consente l'accesso alla centrale rischi messo a disposizione dalla Banca d'Italia.
Il servizio sopra esplicato permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori. Il servizio è gratuito.
Come noto, la Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.
Di questa possibilità possono fruirne:
- le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità)
- le persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da:
- il legale rappresentante
- il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società
- il soggetto munito di "procura generale" o "procura speciale" e il difensore legale munito di "procura alle liti"
- i sindaci e i revisori contabili di società, enti, ecc.
- i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.
Il modulo di richiesta può essere scaricato da questa pagina o ritirato presso le Filiali della Banca d'Italia.
Ad ogni modo, l'interessato deve:
- compilare il modulo e firmarlo
- allegare al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità nel caso di richiesta inviata a mezzo posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) o presentata allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto.
La richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d'Italia per posta, posta elettronica certificata (PEC) e fax, oppure consegnata di persona o tramite un delegato.
La Banca d'Italia invia i dati per posta o per posta elettronica certificata (PEC).
I dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia anche da un delegato che porti con sé la delega e la fotocopia leggibile del documento di identità del delegante. La delega per il ritiro dei dati si può scaricare da questa pagina o ritirare presso le Filiali della Banca d'Italia.
E' possibile richiedere l'intervento della Banca d'Italia per ottenere da banche e società finanziarie lo scioglimento del legame societario da società di persone per i soci che abbiano ceduto la loro quota sociale, siano stati esdebitati o nel caso in cui la società sia stata cancellata dal Registro delle Imprese.
I responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi sono le banche e le società finanziarie.
Eventuali contestazioni o richieste di correzione dei dati raccolti nella Centrale dei Rischi devono quindi essere rivolte alle banche e alle società finanziarie, che sono tenute a cancellare e a correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.
Se la Banca d'Italia ha notizia di errori nei dati raccolti nella Centrale dei Rischi chiede alle banche e alle società finanziarie di verificare le informazioni e di correggerle.
Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria (CAI) tramite il servizio della Banca d'italia
Scopriamo l'accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria (CAI) tramite il servizio della Banca d'italia.
Il servizio permette di verificare i dati registrati a proprio nome, controllare la regolare circolazione di assegni bancari o postali e di carte di pagamento, richiedere chiarimenti sul funzionamento della Centrale di allarme interbancaria (CAI). Il servizio è gratuito.
La Centrale di allarme interbancaria è un archivio informatizzato, gestito dalla Banca d'Italia, che contiene:
- le generalità di chi ha emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari
- i dati identificativi degli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari
- i dati identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti dopo la revoca dell'autorizzazione
- le generalità dei soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento
- i dati delle carte di pagamento revocate e di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento
- le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie da parte dei prefetti per aver emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari
- le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni penali dall'Autorità giudiziaria per l'inosservanza degli obblighi imposti come sanzione amministrativa accessoria.
La CAI serve quindi a sanzionare e prevenire l'utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, ad aumentarne la sicurezza e a rafforzare la fiducia dei cittadini in questi strumenti di pagamento.
Possono fruire di questa utilità:
- Le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità).
- Le persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
Si accede al servizio con una richiesta alla Banca d'Italia. Il modulo può essere scaricato da questa pagina o ritirato presso le Filiali.
La richiesta può essere inviata per posta, posta elettronica certificata (PEC) o via fax a una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia che offrono il servizio, allegando la fotocopia del proprio documento di identità.
Le risposte saranno inviate all'indirizzo di posta o alla casella di posta elettronica certificata indicati nella richiesta. Oppure si può presentare la richiesta di persona, presso una qualunque delle Filiali che offrono il servizio, portando con sé un documento di identità e comunicando il codice fiscale.
È possibile anche incaricare un delegato, che dovrà presentare la delega e una fotocopia del documento di identità del delegante. Anche in questo caso, su richiesta, si possono ricevere i dati per posta o alla casella di posta certificata.
Con una richiesta agli enti segnalanti privati (banche, uffici postali, intermediari finanziari vigilati che emettono carte di pagamento), che sono tenuti a fornire i dati personali e possono offrire il servizio di consultazione delle carte di pagamento e degli assegni bancari e postali smarriti, sottratti o bloccati.
Sul sito della SIA, dove è possibile verificare dal numero dell'assegno la sua corretta circolazione. I dati sono aggiornati quotidianamente.
I responsabili della correttezza delle informazioni contenute nella Centrale di allarme interbancaria sono gli enti segnalanti privati (banche, uffici postali, intermediari finanziari vigilati che emettono carte di pagamento) e pubblici (prefetti, Autorità giudiziaria).
Eventuali contestazioni o richieste di correzione o cancellazione dei dati raccolti nella CAI devono quindi essere rivolte agli enti segnalanti, che sono tenuti a cancellare e a correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.
Per la tutela dei propri diritti e interessi è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria.
I ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario nelle filiali della Banca d'Italia
Come effettuare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo che opera nelle sedi della Banca d'Italia.
Come noto, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.
Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, articolato sul territorio nei Collegi di Roma, Milano e Napoli. L'ABF decide secondo diritto, su ricorso del cliente, chi ha torto e chi ha ragione in tempi rapidi e con costi di accesso minimi.
L'attività di segreteria tecnica dell'Arbitro è svolta da apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia di Roma, Milano e Napoli.
Informazioni sul funzionamento del sistema e sulle modalità di presentazione del ricorso possono essere reperite sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Commenti e domande
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