La banca dati delle morosità telefoniche intenzionali – Come funziona questo nuovo archivio dei cattivi pagatori

Perché nasce la banca dati dei cattivi pagatori delle utenze telefoniche

ASSTEL, quale associazione di categoria che rappresenta le imprese della tecnologia dell'informazione esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile, ha rappresentato, all'Autorità per la protezione dei dati personali, l'intenzione degli operatori di comunicazione elettronica di procedere alla sottoscrizione di un accordo fra operatori per l'istituzione di una Banca dati finalizzata alla verifica dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (SIT- Sistema Informatico Integrato).

Tale banca dati, secondo quanto sostenuto da ASSTEL, permetterebbe agli operatori di settore di condividere le informazioni sui comportamenti debitori, in particolare dei clienti degli operatori telefonici, consentendo all'operatore ricevente di conoscere, in occasione della presentazione di una richiesta di instaurazione di un rapporto contrattuale da parte di un nuovo cliente, eventuali posizioni di indebitamento nei confronti di altri operatori.

Secondo ASSTEL, la costituzione del SIT, resa ancora più urgente dall'intervenuto processo di liberalizzazione avviato in Italia anche nel settore della telefonia, si renderebbe necessaria per assicurare l'ordinato sviluppo del mercato telefonico, attesa l'impossibilità di effettuare verifiche sulle eventuali morosità pregresse. Il perdurare di tale situazione, secondo i dati forniti da ASSTEL, produrrebbe un forte incremento delle perdite registrate dagli operatori, anche in conseguenza delle nuove offerte contrattuali, che propongono forme di contratto in abbonamento (post pagato) associate alla vendita a rate di terminali telefonici e di prodotti ad alto valore tecnologico e ad alti costi, messi a disposizione della clientela con schemi di pagamento dilazionato; l'aumento dei comportamenti insolventi, secondo quanto asserito da ASSTEL, rischierebbe di incidere negativamente non solo sugli operatori, ma anche sugli altri utenti che, pur adempiendo regolarmente alle obbligazioni, vedrebbero ridotta o resa meno conveniente la possibilità di accedere a forme di contratto in abbonamento.

Denominazione e finalità della nuova banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico

La banca dati finalizzata alla prevenzione delle morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile post pagati (in abbonamento), acquisterà la denominazione di Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (SIMoITel) e avrà ad oggetto esclusivamente informazioni negative.

I partecipanti al SIMoITel sono esclusivamente operatori di telefonia fissa o mobile, titolari del trattamento dei dati personali degli interessati, raccolti in relazione a rapporti di fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile che, in virtù di un accordo con il gestore della banca dati, partecipano al relativo sistema e possono utilizzare i dati in esso contenuti, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati in un quadro di reciprocità con gli altri partecipanti.

L'accesso al SIMoITel sarà consentito all'operatore telefonico partecipante esclusivamente in caso di formale richiesta di instaurazione di un rapporto contrattuale o di un contratto già in essere per la fornitura di servizi di telefonia. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, qualità dei dati e proporzionalità. In particolare, i sistemi informativi e i programmi informatici dovranno essere configurati, sin dall'origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo delle informazioni relative agli interessati; inoltre, i dati personali raccolti dovranno essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Informativa da fornire al cliente di servizi telefonici in abbonamento in merito alla possibilità di essere segnalato nella banca dati delle morosità intenzionali

Al momento della stipula del contratto, l'operatore telefonico fornirà al cliente l'informativa prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche inerente la possibilità di essere censito, in caso di inadempienza, nella banca dati di settore relativa a morosità intenzionali. L'informativa, nel descrivere le finalità e modalità del trattamento, dovrà recare, in modo chiaro e preciso, anche le seguenti indicazioni:

L'informativa sarà fornita ai clienti individualmente e per iscritto e, se inserita in un modulo utilizzato dall'operatore telefonico, sarà evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in parti distinte da quelle relative ad altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.

Nell'ipotesi di contratti stipulati telefonicamente o telematicamente, la stessa informativa sarà resa avvalendosi di modalità in grado di consentire la dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di informativa (ad es. registrazione della telefonata). In ogni caso il testo dell'informativa dovrà essere pubblicato da ciascun operatore telefonico sul proprio sito web.

L'operatore telefonico, inoltre, fornirà l'informativa anche sul trattamento dei dati effettuato dal gestore della centrale rischi SIMoITel il quale, a sua volta, renderà una più dettagliata informativa sui medesimi trattamenti attraverso il proprio sito web.

Il cliente moroso sarà iscritto nel SIMoITel al contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:

  1. recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
  2. importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
  3. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
  4. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
  5. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
  6. invio a cura dell'operatore telefonico all'interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti all'iscrizione nel SIMoITel, della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.

Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo, raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data e le modalità utilizzate per l'invio.

Il trattamento effettuato nell'ambito del SIMoITel avrà ad oggetto, come abbiamo già accennato, solo le informazioni di carattere negativo connesse all'inadempimento intenzionale dell'interessato verso gli operatori.

Il trattamento non potrà riguardare dati sensibili e giudiziari, né comportare l'uso di tecniche o di sistemi automatizzati di credit scoring.

Nel SIMoITel potranno essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indicherà in un elenco reso agevolmente disponibile sul proprio sito, da comunicare anche agli interessati su eventuale loro richiesta:

  1. dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
  2. importo totale della morosità per ogni singolo operatore telefonico;
  3. data di inizio del contratto;
  4. data di recesso dal contratto;
  5. data di inserimento nel SIMoITel;
  6. numero di fatture non pagate;
  7. operatore che ha comunicato al SIMoITel i dati personali relativi alla morosità intenzionale;
  8. data e modalità di inoltro del preavviso;
  9. − indicazione esplicita (ad es. con flag su check box) alla data di inserimento dei dati dell'interessato nel SIMoITel, di assenza di reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni e di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente.

Non sarà consentito l'accesso al SIMoITel da parte di terzi, fatte salve le richieste provenienti da organi giudiziari e dalle Forze dell'ordine.

Accesso alla banca dati dei cattivi pagatori delle utenze telefoniche da parte del cliente censito e tempi di conservazione delle segnalazioni

In relazione ai dati personali registrati nella banca dati relativa alle morosità intenzionali della clientela del settore telefonico, i soggetti segnalati potranno esercitare i loro diritti sia presso gli operatori telefonici che li hanno comunicati, sia presso il gestore di SIMoITel.

Nella richiesta, l'interessato dovrà indicare il proprio codice fiscale e/o la partita Iva, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano.

L'operatore telefonico che risulti destinatario di una richiesta di accesso alle informazioni registrate nel SImoITel del cliente, dovrà fornire riscontro all'interessato entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta. Ove quest'ultima sia rivolta al gestore, anch'esso provvederà nei medesimi termini.

Qualora si rendesse necessario svolgere ulteriori verifiche con l'operatore telefonico, il gestore informerà l'interessato di tale circostanza entro quindici giorni, indicando, per la risposta, un nuovo termine, che comunque non sarà superiore a quindici giorni.

I dati contenuti nel SIMoITel saranno conservati per 36 (trentasei mesi) dalla data di recesso dal contratto in caso di inadempimenti non regolarizzati.

Al termine del periodo deve essere prevista la cancellazione automatica dell' informazione.

Diversamente, la cancellazione del nominativo dell'interessato dal SIMoITel avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi nei casi di seguito indicati:

  1. ricezione da parte dell'operatore telefonico di una comunicazione inviata dal cliente di regolarizzazione del debito accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento;
  2. avvenuto pagamento del debito, comprovato dalla registrazione dell'incasso sui sistemi dell'operatore unitamente al successivo abbinamento dell'incasso al nominativo dell'interessato, in mancanza di invio di una comunicazione di regolarizzazione del debito da parte del cliente;
  3. definizione di un accordo tra le parti che stabilisca un piano di rientro rateizzato.

28 Ottobre 2015 · Patrizio Oliva




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