Il bail-in » come verremo espropriati dei nostri soldi depositati in conto corrente

I nostri conti correnti sono in pericolo - Cosa è il bail-in

Il primo gennaio 2016 sono entrate in vigore, anche in Italia, nuove regole europee finalizzate, così affermano i banchieri ed i tecnocrati di Bruxelles, a gestire eventuali crisi bancarie con lo scopo di attenuarne gli effetti. Peccato, tuttavia, che il tutto avverrà soprattutto a spese di correntisti e risparmiatori (come già abbiamo avuto modo di capire leggendo le cronache di fine 2015).

Le sedicenti istituzioni europee hanno deciso, infatti, che il costo di un’eventuale crisi bancaria dovrà essere sostenuto principalmente all'interno della banca stessa, come accade per le altre imprese: nelle parole di tutti i giorni, dunque, quando si evoca il termine bail-in si tratta, semplicemente, di descrivere il modo in cui, in caso di default dell'istituto di credito, verranno ulteriormente spremuti i correntisti ignari.

I banchieri e i tecnocrati di Bruxelles aggiungono che le nuove regole mirano a limitare il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla con rapidità ed efficienza; millantano che sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca deve attenersi e che le Autorità potranno preventivamente intervenire per sollecitare l’attuazione dei piani di risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria. Certo, lo abbiamo visto tutti come le Autorità preposte alla vigilanza, Banca d'Italia e Consob in primis, sono intervenute tempestivamente per tutelare i risparmiatori delle casse di risparmio di Ferrara e Chieti, di Banca Etruria e della Banca delle Marche.

Comunque, le categorie di strumenti finanziari emessi della banca ed interessate dal bail-in, sono:

  1. azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili in azioni);
  2. titoli subordinati senza garanzia;
  3. crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite);
  4. depositi superiori ai 100 mila euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai 100 mila euro).

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100 mila euro delle imprese e i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100 mila euro contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019 essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Il bail-in - Cosa succede veramente ai nostri conti correnti con depositi fino a 100 mila euro

In caso di bail-in, i conti correnti fino a 100 mila euro non dovrebbero essere intaccati: fino a questa soglia infatti, dovrebbe intervenire, in Italia, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il condizionale è d'obbligo considerando che il fondo di garanzia copre non più dello 0.8/% della massa totale dei depositi inferiori ai 100 mila euro. In pratica, il fondo garantisce effettivamente il rimborso integrale del conto corrente inferiore a 100 mila euro nemmeno ad un correntista su cento.

In modo più corretto e trasparente bisognerebbe dire che, in caso di bail-in, il rimborso massimo teorico previsto per ciascun correntista, con una liquidità giacente in conto corrente fino a 100 mila euro, è pari a quanto aveva depositato in banca. In realtà, la quota di danaro accantonata nel Fondo interbancario per finanziare i rimborsi in caso di bail-in varia da banca a banca ed oscilla fra lo 0.4% e lo 0.8% del totale dei depositi (fino a centomila euro) amministrati dal singolo istituto; per cui l'importo incamerato dal fondo di garanzia non può superare, ad essere ottimisti, lo 0.8% del totale amministrato dal sistema interbancario. Quindi, non si tratta una vera e propria garanzia, ma solo di un massimale teorico, nulla di più: con un crack sistemico di ampia portata, che interessi somme maggiori di quella globalmente disponibile nel fondo di garanzia, i rimborsi non potranno assolutamente coprire tutte le liquidità giacenti in conto corrente interessate dal bail-in ed il correntista riporterà a casa molto meno di quanto deteneva in deposito. E, va aggiunto, dopo i rimborsi il fondo di garanzia resterebbe all'asciutto e necessariamente non operativo per ulteriori eventuali interventi.

La garanzia (massima teorica) del Fondo non riguarda il conto corrente ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca. Nel caso di un conto corrente cointestato a due soggetti quindi, il massimale teorico garantito sarà pari a 200 mila euro mentre nel caso di due conti correnti (ciascuno di 100 mila euro) intestati alla stessa persona presso la stessa banca il massimale teorico garantito sarà comunque pari a soli 100 mila euro.

Chi ha più di 100 mila euro depositati in un'unico istituto bancario, insomma, per sperare di aver diritto ad un rimborso più alto possibile, nell'evenienza di un bail-in, deve necessariamente distribuire i propri soldi fra conti correnti diversi, aperti presso banche diverse, ciascuno con giacenza non superiore ai 100 mila euro.

L'articolo 47 della Costituzione italiana recita La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

L'unica cosa certa è che, con l'introduzione del bail-in, il risparmio depositato in banca non è più tutelato, a meno che non si voglia custodirlo in una cassetta di sicurezza; accreditando in conto corrente, di volta in volta, il giusto che serve alle esigenze ordinarie.

4 Gennaio 2016 · Simonetta Folliero


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