Eredità e successione – Azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, riunione fittizia, reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario e conguaglio in denaro

L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni: pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita e non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione.

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario: mediante la cosiddetta riunione fittizia è necessario stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso.

Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza di beni in natura nell'asse ereditario, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore, al momento della decisione giudiziale, del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente.

Pertanto si dovrà procedere alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei frutti dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda.

Sono queste le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione - in tema di azione di riduzione delle disposizioni ereditarie lesive della quota di legittima, di riunione fittizia dei beni dell'asse ereditario e di reintegrazione della quota lesa mediante conguaglio in denaro - nel contesto della sentenza 1884/2017.

22 Febbraio 2017 · Lilla De Angelis


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