Azione revocatoria ordinaria per atti di disposizione del debitore a titolo oneroso prima e dopo l’insorgenza del credito
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito e sia a titolo oneroso, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione.
La conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione revocatoria è, invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.
La prova di tale consapevolezza può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 23666/15.
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