Accoglibile l’azione revocatoria della vendita della casa del debitore al proprio coniuge

La prova della partecipazione alla frode del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Pertanto inutile per il debitore, dopo l'insorgenza del credito, vendere alla moglie la casa coniugale, inserendo l'atto oneroso di trasferimento della proprietà negli accordi accessori alla separazione personale tra i coniugi.

In tal senso hanno deciso i giudici della Corte Suprema con la sentenza 1404/16.

11 Febbraio 2016 · Loredana Pavolini


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2 risposte a “Accoglibile l’azione revocatoria della vendita della casa del debitore al proprio coniuge”

  1. Oprea ha detto:

    ho un debito con Equitalia di 5000 euro. Mi possono pignorare o mettere ipoteca sulla casa di proprietà che ho in Romania? Avete mai sentito una cosa del genere?

    • E’ teoricamente possibile la riscossione coattiva in Romania per debiti esattoriali assunti in Italia: la direttiva comunitaria sull’assistenza reciproca tra gli Stati membri (e di quelli dell’Unione) per il recupero dei crediti di origine esattoriale (imposte) e’ stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo numero 149 del 14 agosto 2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2010/24.

      L’obiettivo della normativa comunitaria e’ migliorare e facilitare l’assistenza reciproca in materia di recupero all’interno dell’Unione. Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 2012, in 19 articoli, fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.

      Tra le norme di rilevo contenute nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria quella che prevede per l’Agenzia delle Entrate italiana la possibilità di essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in un altro Stato membro, e viceversa.

      Fra gli Stati con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti di tipo esattoriale, c’è anche la Romania.

      Per l’entita’ dell’importo in questione, tuttavia, e’ da escludersi l’iscrizione di ipoteca o l’espropriazione dell’immobile, anche in Romania.

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