Azione revocatoria di atti posti in essere dal debitore

Cosa vuol dire esercitare azione revocatoria degli atti del debitore

L'azione revocatoria è regolata dagli articoli 2091 e seguenti del codice civile e dalla legge fallimentare.

Cosa vuol dire esercitare azione revocatoria

Il creditore esercita azione revocatoria degli atti posti in essere dal debitore quando riesce a farli dichiarare inefficaci nei suoi confronti, dimostrando che tali atti sono unicamente finalizzati a sottrarre il patrimonio del debitore dalle procedure di riscossione coattiva.

Le condizioni affinchè possa essere esercitata azione revocatoria

Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non può essere soggetto a revoca, invece, l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede.

Beni non assoggettabili ad azione revocatoria

A tale proposito va ricordato che non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Il legislatore ha voluto così tutelare l’acquirente nel caso in cui si possa ragionevolmente presumere che egli non sia a conoscenza della situazione di insolvenza conclamata del venditore.

Pagare il giusto prezzo (prezzo di mercato) per un immobile da destinare ad abitazione propria o dei familiari, il cui venditore è prossimo a subire azioni cautelari ed esecutive, quindi, con il rischio di essere coinvolto in una azione di revocatoria, dovrebbe garantire, questa la ratio della norma, qualsiasi aspetto fraudolento, di commistione fra venditore ed acquirente o speculativo nel caso in cui l’acquirente sia un professionista.

Effetti dell'azione revocatoria

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia conseguente all'azione revocatoria esercitata, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Prescrizione dell'azione revocatoria

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi (il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale) e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni sopra indicate non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.

4 Novembre 2011 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Azione revocatoria di atti posti in essere dal debitore”

  1. Marlaw ha detto:

    Buonasera,
    circa 8-9 anni fa, ho ricevuto attraverso una donazione un’immobile da mia madre, immobile che precedentemente era stato ipotecato (ipoteca volontaria) a garanzia di un prestito verso una società.

    la donazione era stata fatta per cercare di proteggere l’immobile da un possibile fallimento della società.

    Ad oggi (8-9 anni dalla donazione) la società è stata liquidata da diversi anni (almeno 5 anni) ed il creditore non ha impugnato per la revoca della donazione.

    Sono cosciente che con l’ipoteca vi è il diritto di seguito, quindi in teoria credo l’immobile potrebbe essere ancora ipotecato, oppure potrebbe essere che semplicemente non è stata rimossa dal registro a causa delle spese che comporta.
    Attualmente sto facendo una visura ipotecaria per conoscere correttamente lo stato dell’immobile.

    La domanda che mi faccio, e vi faccio è la seguente: poichè ormai sono passati più di 5 anni dalla donazione, ed il diritto di revoca ormai non può essere eseguito. e nessuno si è fatto vedere, cosa dovrei fare per poter vendere tale immobile?

    Vi ringrazio anticipatamente

    • Per poter vendere l’immobile dovrebbe procedere alla cancellazione dell’ipoteca e dunque al rimborso del debito di sua madre.

      Oppure dovrebbe scontare all’acquirente l’importo per cui è stata iscritta ipoteca.

  2. nemesis17 ha detto:

    Buongiorno, mio padre ha 1 debito di € 100.000 con equitalia ( commercialista incapace e impreparata senza assicurazione) E’ stata richeista una visura ipocatastale e non risultano ipoteche pendenti sull’unico immobile di sua proprietà adibito a prima casa.. credo perchè erà stata richeista una rateizzazione del debito nel 2012. Ora vorrebbe vendere l’immobile e unici eredi siamo 2 figlie + mia madre. Quale via è preferibile percorrere? donazione ad 1 figlia e conseguente rinuncia eredità degli altri 2 eredi o vendita diretta con pagamento rateizzazione debito gia richiesta per ulteriori 5 anni fino a prescrizione per evitare revocatoria ordinaria da aprte di equitalia? Il ricavato della vendita verrà investito in gestioni separate con contraenti le figlie..ho però 1 altro dubbio.. la figlia che accetta l’eredità potrà alla morte del apdre rinunciare all’eredità per evitare i debiti rimasti o la donazione precluderà un’accettazione tacita?
    Grazie in anticipo dei consigli.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le donazioni comportano possibilità di revocazione da parte di Equitalia entro i canonici cinque anni (e sono tanti per chi ha un debito già iscritto a ruolo), problemi sulla commerciabilità del bene nel medio lungo termine e contenziosi infiniti fra gli eredi legittimi (di solito i figli sono sempre tutti d’amore e d’accordo all’epoca del perfezionamento dell’atto, ma poi entrano in gioco generi e nuore e si scatena la guerra …).

      L’unica strada maestra è la vendita ad un terzo (un estraneo) non professionista, a prezzo di mercato, che elegga l’immobile a residenza principale. In questo modo non rischia di vedersi pignorato il bene in seguito a revocatoria accordata al creditore e a doversi rivalere poi sul venditore.

      Il ricavato, naturalmente non trasferito d’amblais sui conti dei figli, ma “speso” nel più breve tempo possibile, in “donne, roulette al casinò e champagne”.

      A questo punto si potrà rinunciare all’eredità senza problemi, visto che cespiti attivi (in denaro o immobili) non ve ne saranno.

      Ed anche in vita, per dirla con il grande Eduardo, alias sindaco del rione Sanità, ogni carezza dei figli al proprio genitore sarà certamente disinteressata. E non è poco …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!