Azione revocatoria di atti del debitore – Intento fraudolento e preordinazione dolosa ai danni del creditore

Com'è noto, l'azione revocatoria è l'azione giudiziale con cui il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio del debitore finalizzati a compromettere la futura riscossione coattiva del credito.

Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento dell'atto disposto dal debitore è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del danno che la disposizione arreca all'azione esecutiva del creditore.

Invece, laddove, l'azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, oltre alla semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del danno che la disposizione arreca al recupero del credito, anche la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale preordinazione.

Ciò comporta che l'anteriorità al sorgere del credito, ovvero la sua posteriorità, rispetto all'atto dispositivo del debitore, muta radicalmente l'oggetto della decisione nonché l'oggetto della prova da allegare all'azione revocatoria.

Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, va provato il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo.

Invece, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito è richiesta la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare la capacità del creditore di riscuotere il proprio credito.

E' quanto hanno inteso precisare i giudici di legittimità nella sentenza 25658/14 della Corte di cassazione.

6 Dicembre 2014 · Tullio Solinas


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