Avviso di addebito Inps » Suggerimenti per l’impugnazione

Avviso di addebito Inps » Cosa è e come impugnarlo

L’avviso di pagamento dell'Inps deve contenere alcuni elementi essenziali, pena la sua nullità. Vi forniamo, quindi, alcuni suggerimenti per poterlo impugnare, sia per vizi di forma che di sostanza.

Che cos'è l'avviso di addebito dell'Inps

L’avviso di addebito dell'Inps è l’atto attraverso il quale l’Inps richiede al contribuente il pagamento delle somme dovute come, ad esempio, il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla scadenza.

L'avviso di pagamento dell'Inps è già un titolo esecutivo ai fini della riscossione, il che significa che è sufficiente per avviare l’esecuzione forzata nei confronti del contribuente, senza altri successivi atti.

Proprio per questo motivo, non è necessaria la cartella esattoriale di Equitalia per l’azione nei confronti di chi non paga le somme richieste entro sessanta giorni.

Validità dell'avviso di addebito Inps

L’avviso di addebito Inps, per essere regolare, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  1. il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
  2. il periodo di riferimento del credito e la causale;
  3. gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti;
  4. l’indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.
  5. l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
  6. l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
  7. la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l’atto.

La mancanza di uno solo di questi elementi comporta la nullità dell'avviso di addebito.

E' buona norma, quindi, sapere che se l’avviso dovesse essere privo di uno dei precedenti contenuti potrebbe essere impugnato davanti al giudice e, quindi, annullato.

Impugnazione dell'avviso di addebito Inps

Per poter impugnare l'avviso di pagamento, il contribuente deve agire alternativamente tramite:

  1. ricorso in via amministrativa all'Inps entro novanta giorni dalla notifica;
  2. ricorso al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica dell'accertamento.

L’impugnazione, comunque, non sospende automaticamente l’esecutività dell'avviso. Questo significa che, dopo sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, in assenza di pagamento, l’Inps potrà avviare l’esecuzione forzata.

Il contribuente, tuttavia, una volta impugnato l’atto, può chiederne la sospensione sulla base di validi motivi. Infatti, legittimato ad impugnare l’avviso, oltre che nelle ipotesi di assenza di un requisito essenziale, anche qualora intenda contestare le somme addebitate perché, per esempio, sono già state pagate, o l’errore sul destinatario dell'atto.

Il contribuente può anche impugnare l’atto qualora la sua notifica non sia avvenuta correttamente.

31 Gennaio 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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22 risposte a “Avviso di addebito Inps » Suggerimenti per l’impugnazione”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto una richiesta di pagamento dall’inps per il versamento del contributo dovuto per licenziamento lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato ma il lavoratore non è stato licenziato bensì ho cessato proprio l’attività per impossibilità di far fronte ai debiti accumulati per tasse arretrate tanto che mio padre ha venduto un appartamento per aiutarmi, ed ora l’inps mi richiede il pagamento del ticket per un licenziamento inesistente, non solo ho dovuto chiudere l’attività ma ad oggi non ho trovato ancora un’occupazione; vorrei sapere se ricorrono i presupposti per impugnare il provvedimento e in che modo procedere,
    grazie
    Paolo 2018

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Prima di passare ad impugnare l’avviso di addebito, conviene tentare una via più semplice per la composizione del contenzioso: bisognerà chiamare il contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai numeri 803 164, gratuito da telefono fisso o il numero 06 164 164 da cellulare (a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) e chiedere di prenotare un appuntamento con un funzionario presso la sede INPS più vicina. Non tentare, assolutamente, di risolvere con gli operatori: sarebbe inutile, faticoso e, si rischiano brutte sorprese (magari le viene assicurato al telefono che è tutto risolto, salvo vedersi notificare a casa, dopo qualche tempo, la cartella esattoriale). Al costo, inevitabile, di mezza giornata di lavoro, bisognerà affrontare la questione, de visu, con il funzionario incaricato, portare con sè tutta la documentazione del caso per consegnarne copia, e presentare, contestualmente, istanza di annullamento, in autotutela, dell’avviso di addebito che si ritiene illegittimo.

  2. moscatelli elisabetta ha detto:

    Mi potete consigliare come eventualmente procedere? O comunque non ne vale la pena..

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Economicamente non vale la pena pagare un onorario agli avvocati. Ma una questione di principio può non avere prezzo. Potrebbe, però, provare a contattare un’associazione di consumatori presente sul territorio in cui vive, oppure sul web (l’ADUC ad esempio – ma dovrebbero avere sempre avvocati presenti sul territorio). Se è ancora nei termini (40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito) può riuscire a presentare ricorso al Tribunale competente ad un costo ragionevole. Ci provi.

  3. moscatelli elisabetta ha detto:

    Per il ricorso giudiziale è obbligatorio l’avvocato vero?

  4. moscatelli elisabetta ha detto:

    Ecco la sudata risposta dell’Inps riguardo alla discussione in corso:l’istanza in oggetto non si può configurare come ricorso amministrativo.
    Il contribuente può presentare opposizione avverso l’avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito ( art. 24 c. 5, DL 46/99). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede INPS che ha emesso l’avviso. In pratica mi diventa impossibile fare ricorso… Grazie

    • Grazie per il feedback. Non c’è che da restare basiti leggendo i contenuti della risposta dell’INPS. Staremo attenti, in futuro, a consigliare direttamente il ricorso giudiziale ai nostri lettori, in barba a tutti i propositi del legislatore di deflazionare il contenzioso.

  5. moscatelli elisabetta ha detto:

    va bene le farò sapere.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Grazie. I feedback su situazioni acquisite sul campo sono fondamentali per noi per orientare correttamente le risposte da fornire ai lettori. La ringraziamo in anticipo.

  6. moscatelli elisabetta ha detto:

    Ma penso di no perché è addebitata anche la voce interessi di mora gestione separata paria € 171,31. Grazie

  7. moscatelli elisabetta ha detto:

    Grazie davvero. Si l’importo dei contributi dovuti è 714,33 l’importo della sanzione civile per evasione addebitata è pari a € 428,60. Procederò con il servizio Inps risponde. Grazie ancora

  8. moscatelli elisabetta ha detto:

    Buongiorno, avevo inizialmente erroneamente scambiato l’avviso bonario con l’avviso di addebito… In data 7 marzo 2015 ho ritirato raccomandata dell’inps che conteneva l’avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata per l’anno di competenza 2007. Avendo nello stesso anno anche redditi da lavoro dipendente part time ed essendo quindi iscritta ad altra forma di previdenza obbligatoria penso che dovrei pagare i contributi per la % del 16 e non del 23,50 come calcolato dall’inps. In più la sanzione applicata è pari al 60% dell’importo dei contributi omessi, è corretto il calcolo? Se le mie deduzioni fossero corrette posso optare per il ricorso amministrativo on line previsto nell’area servizi al cittadino del portale inps? Grazie infinite

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Avendo lei percepito per il 2007 anche reddito da lavoro dipendente, l’aliquota che deve essere applicata è quella ridotta.

      La sanzione civile massima applicabile, invece, non può superare il 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati (sorprende il dato di una determinazione delle sanzioni in misura del 60%).

      Pertanto, in prima battuta, prima di procedere ad un ricorso amministrativo (autotutela) utilizzerei il servizio INPS risponde, che fornisce chiarimenti sugli aspetti procedimentali relativi alle singole pratiche.

  9. moscatelli elisabetta ha detto:

    Grazie per la risposta. Che tonta… I tempi dell’iscrizione al ruolo sono corretti?

  10. moscatelli elisabetta ha detto:

    Buongiorno, in data 31 maggio 2013 ho ricevuto un avviso dall’Inps per raccomandata, di cui non è specificata la natura, in cui richiedevano entro 30 giorni dal ricevimento i contributi dovuti alla gestione separata Inps per redditi di lavoro autonomo per l’anno 2007, non pagati perché al tempo erroneamente informata. Purtroppo non ho impugnato l’atto, anche se i contributi sono calcolati erroneamente, adesso in data 20.02.2015 mi è giunta la cartella esattoriale di Equitalia relativa a detto importo. Posso fare ancora qualcosa per difendermi? Grazie per ogni eventuale risposta.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Adesso può eccepire solo vizi di contenuto o di notifica della cartella esattoriale, ma non può contestare, nel merito, l’importo dovuto all’INPS. Mi spiace.

  11. Alverde ha detto:

    Salve, avrei necessità di chiarimenti ed indicazioni su come comportarmi difornte al problema che vado a descrivere:
    Ad Aprile del 2009 ho aperto partita Iva in qualità commerciale (Agente di Commercio)
    A Dicembre 2010 ho chiuso detta partita Iva
    Le operazioni di apertura e chiusura sono state eseguite da commercialista, tutte ampiamente documentate e perfettamente in regola, e il commercialista, documentazione alla mano, ha inviato le comunicazioni del caso ad Agenzia Entrate, Camera Commercio ed INPS sia di apertura sia di chiusura.
    Durante il periodo di attività commerciale NON ho mai ricevuto cartelle da Parte di INPs che mi invitavano a pagare quanto dovuto ai fini contributivi, anzi un paio di volte mi sono recato agli sportelli Inps per sollecitare ‘invio degli appositi moduli ai fini eseguire pagamento, ma non ho mai ricevuto nulla.
    22 Aprile 2014: ricevo raccomandata da INPS che mi comunica che hanno accettato la mia richiesta di apertura partita IVA e posizione INPS alla data del 01 04 2009
    24 Aprile 2014: ricevo raccomandata da INPS che hanno accettato la mia richiesta di chiusura partita IVA alla data del 31 12 2013.
    In entrambe i casi le raccomandate sono scauturite sulla base delle mie richieste e non sulla base di controlli fiscali.
    Faccio immediato ricorso ad INPS per segnalare l’errata data di cessazione di partita IVA, allegato copia della documentazione già prodotta.
    12 settembre 2014 ricevo semplice lettera da parte di INPS dove mi comunicano che, sulla base di controlli effettuati presso Agenzie Entrate in effetti la mia partita Iva risultata chiusa al 31 12 2010 ed accettano il mio ricorso.
    09 Febbraio 2015 ricevuto raccomandata da INPS di avviso di addebito e sulla base dei controlli effettuati relativamente alla posizione contributiva che va dal 04/2009 al 12/2010 devo all’ente € xxxxxxx.
    Controllando la sezione “Dettaglio Degli Addebiti e Degli Importi Dovuti” scopro che ci sono importi che devo all’ente per l’anno 2009 e con sanzioni e more e importi parziali per l’anno 2010 anche qui con sanzioni e more.
    Le mie domande: premesso che non voglio evadere o fare il furbo ma non ci sono prescrizioni per questo genere di tributi, cioè perché dovrei pagare gli importi per il 2009 quando secondo le mie conoscenze dovrebbero essere caduti in prescrizione?
    Seconda domanda: ma perché devo pagare interessi e more per incompetenze altrui, incompetenze ampiamente dimostrabili, dopo che addirittura mi sono adoperato per sollecitare l’invio dei moduli per il pagamento di quanto dovuto?
    Terza ed ultima domanda : nell’avviso di addebito che ricevuto alla pagina 1 di 12 mi si comunica cito testualmente per il periodo contributivo dal 04/2009 al 12/2010 l’importo totale da pagare è € xxxxxxx.
    mentre nel dettaglio degli addebiti buon parte del 2010 rimane scoperto (6mesi), devo attendermi un altra raccomandata oppure chiudono qui la mia posizione “debitoria”?
    Grazie in anticipo per tutto l’aiuto che potrete fornirmi.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Per i contributi o premi non versati dal debitore, l’istituto ha l’obbligo di iscrivere il credito in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente.

      Stiamo parlando non di apertura o chiusura di Partita IVA (obblighi afferenti l’Agenzia delle entrate) ma di apertura e chiusura della posizione contributiva nell’ambito della gestione separata INPS, cosa che, a quanto lei riferisce, il suo commercialista non ha mai effettuato e da cui consegue il danno a lei derivante per l’aggravio di interessi di mora e sanzioni civili.

      Per gli ulteriori dettagli sul credito vantato dall’INPS per l’ultimo semestre del 2010 le suggerisco di recarsi alla sede territoriale o di accedere ai servizi on line erogati dall’Istituto previa richiesta del pin.

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