In giudizio Equitalia deve esibire l’avviso di ricevimento anche se sono trascorsi più di cinque anni dalla data di notifica della cartella esattoriale

Grava su Equitalia l’onere di provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali poste a base dell'azione esecutiva: tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notifica, ovvero dell’avviso di ricevimento (anche detta ricevuta di ritorno), essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale

L'articolo 26 del dpr 602/73 stabilisce che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente.

La norma, tuttavia, non dispone l'esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore, se necessario, anche oltre i cinque anni, le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio.

Con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notifica della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l’osservanza di quanto previsto dal codice civile in tema di onere della prova.

Questo il principio, ancora una volta, ribadito nella sentenza della Corte di cassazione 6887/16.

14 Aprile 2016 · Lilla De Angelis




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