Avviso di accertamento immediatamente esecutivo – un atto impoesattivo

Cosa è un avviso di accertamento immediatamente esecutivo

Un avviso di accertamento immediatamente esecutivo (Articolo 29 decreto legge numero 78/2010 modificato da decreto legge numero 70/2011) accelera il procedimento di riscossione coattiva delle imposte, quali:

  1. imposte sul reddito;
  2. imposta regionale sulle attività produttive;
  3. imposta sul valore aggiunto;

riferite a periodi di imposta successivi al 2006 (e dunque, a partire dalle dichiarazioni successive al 2007).

Un avviso di accertamento immediatamente esecutivo taglia, di fatto,  la fase di iscrizione a ruolo che deve essere svolta dall''ufficio interessato nonché  i tempi necessari per l'emissione  e la notifica della cartella esattoriale a cura dell'agente della riscossione.

Peculiarità dell'avviso di un avviso di accertamento  immediatamente esecutivo è quella di assolvere sia la funzione impositiva che  quella esattiva. Da qui, la definizione di atto impoesattivo.

Un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, infatti, acquisisce la valenza di titolo esecutivo decorsi inutilmente i termini per proporre ricorso (sessanta giorni dalla notifica) e contiene l’esplicita intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il medesimo termine.

Trascorsi ulteriori 30 giorni, le somme vengono affidate all'agente della riscossione  per l'esecuzione forzata. Questi incasserà un aggio del 9%  ed in  caso di ritardato pagamento. L’aggio sarà calcolato anche sugli ulteriori interessi giornalieri e su quelli di mora.

Riepilogando, possiamo dire che un avviso di accertamento è immediatamente esecutivo se:

  1. ha ad oggetto accertamenti su IRPEF, IRES, IRAP ed IVA;
  2. risulta adottato dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° Ottobre 2011;
  3. è riferito a periodi d'imposta dal 2007 in poi.

Un avviso di accertamento immediatamente esecutivo deve contenere:

  1. l'intimazione  (articolo 1, lettera a decreto legge numero 78/2010)  ad adempiere ;
  2.  il termine entro il quale il contribuente può presentare ricorso, ovvero 60 giorni dalla data di notifica.

Altra caratteristica peculiare di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo è quella della contestuale notifica delle sanzioni. In pratica, in un unico atto impoesattivo viene contestato il tributo e comminata la relativa sanzione.

Cosa può fare il debitore a cui è stato notificato un avviso di accertamento immediatamente esecutivo

A fronte della notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, il contribuente -  nel termine previsto di 60 giorni dalla data di notifica - può:

  1. impugnare avviso di accertamento immediatamente esecutivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
  2. avvalersi dello strumento deflativo di acquiescenza;
  3. avvalersi dello strumento deflativo di accertamento con adesione.

Ricorso all'avviso di accertamento immediatamente esecutivo

Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale previo pagamento di un terzo delle maggiori imposte accertate, delle sanzioni e degli eventuali interessi. Infatti, nel caso di impugnazione dell'avviso esecutivo, l’ufficio provvede a iscrivere a ruolo provvisorio un importo pari a un terzo delle maggiori imposte accertate (comprensive di sanzioni ed interessi).

Gli importi residui andranno corrisposti:

  1. per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
  2. per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Se il ricorso viene accolto, gli importi versati in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi, dovranno essere rimborsati  entro novanta giorni dalla notifica della sentenza stessa.

Vi è da aggiungere che, naturalmente,  nel proporre ricorso contro l’atto impoesattivo sarà necessario chiedere la sospensione giudiziale ( Articolo 47 del D. Lgs. numero 546/1992) dell'efficacia esecutiva dell'atto stesso, sempre che sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, bloccando sul nascere l’esecutività dell'atto con effetti duraturi.

Infatti, trascorsi i canonici 60 giorni  dalla notifica decorrono altri  30 giorni prima che gli atti relativi agli importi “accertati”  siano trasmessi  all'agente della riscossione affinché avvii le procedure di riscossione coattiva. Ancora, l’esecuzione è in ogni caso sospesa di diritto per 180 giorni, decorrenti dall'affidamento degli atti in carico agli agenti della riscossione.

Il beneficio è stato previsto dal decreto "Sviluppo" (decreto legge 70/2011) che ha così attenuato il principio del "solve et repete":  cioè pagare quanto "accertato"  (solve) e solo in un secondo momento opporsi, chiedendo indietro quanto versato (repete). La cosiddetta sospensione automatica dei 180 giorni viene concessa  solo se non si rilevano situazioni di fondato pericolo per la riscossione;  nel qual caso verranno comunque adottate  le opportune misure cautelative nei riguardi del patrimonio del contribuente debitore (ad esempio, l'iscrizione ipotecaria).

Dall'iter appena descritto è altresì possibile capire quali siano i tempi che intercorrono, nel caso di inerzia del contribuente, fra la notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo e l'implementazione delle conseguenti misure di riscossione coattiva. In pratica, un intervallo temporale di soli 90 giorni.

Accertamento immediatamente esecutivo e acquiescenza

Con il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, il contribuente beneficia della riduzione di un terzo delle sanzioni comminate.

Accertamento immediatamente esecutivo e accertamento con adesione

Altra strada percorribile al contribuente cui viene notificato un avviso di accertamento immediatamente esecutivo è quella di ricorrere allo strumento deflativo di accertamento con adesione.  In questo modo il contribuente ottiene la sospensione del termine per l'impugnazione (e quindi del pagamento dell'imposta contestata) per ulteriori 90 giorni.

Accertamento immediatamente esecutivo e - Schemi sinottici

Riferimenti normativi e di giurisprudenza su avviso di accertamento immediatamente esecutivo

Decreto Legge del 31 maggio 2010 numero 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Articolo 29 - Comma 1

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 . L'intimazione ad adempiere al pagamento é altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, numero 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472 . In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'  articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 . L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi;

all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, numero 112 ;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 ;

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, numero 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non é' prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546, recante disposizioni sul processo tributario.

2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 .

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione é riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale é proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione é divenuto definitivo.

12 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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3 risposte a “Avviso di accertamento immediatamente esecutivo – un atto impoesattivo”

  1. Piero Ciottoli ha detto:

    L’agente della riscossione comunica al contribuente, attraverso una raccomandata semplice, di avere preso in carico le somme. Il contribuente è così in grado di conoscere il momento a partire dal quale può chiedere la rateizzazione del debito.

  2. Rosaria Proietti ha detto:

    Un avviso di accertamento immediatamente esecutivo taglia, di fatto, la fase di iscrizione a ruolo che deve essere svolta dall”ufficio interessato nonché i tempi necessari per l’emissione e la notifica della cartella esattoriale a cura dell’agente della riscossione.

    Peculiarità dell’avviso di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo è quella di assolvere sia la funzione impositiva che quella esattiva. Da qui, la definizione di atto impoesattivo.

  3. utente ha detto:

    Gli avvisi di accertamento afferenti le imposte reddituali, l’Iva e l’Irap, emessi a partire dall’1.10.’11 (e relativi ai periodi di imposta in corso al 31.12.’07 e successivi), diventano atti esecutivi decorsi 60 giorni dalla loro notifica senza la mediazione del ruolo e l’emissione preliminare della cartella esattoriale (art. 29 d.l. n. 78/’10, come convertito).

    Per espressa disposizione di legge, gli avvisi di cui trattasi devono contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso e l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione verrà affidata a Equitalia «anche ai fini dell’esecuzione forzata».

    In secondo luogo, il ricorso deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento e deve essere accompagnato dal versamento di un terzo della somma richiesta dall’Agenzia delle entrate.

    Tuttavia, in caso di presentazione da parte dell’interessato di un’istanza di accertamento con adesione, oppure se il termine per l’impugnazione cade durante il periodo di sospensione annuale dei termini processuali (1 agosto-15 settembre), questa scadenza slitta: in ipotesi di accertamento con adesione, di ulteriori 90 giorni; in ipotesi di sospensione dei termini, di altri 46 (se si verificano entrambe le circostanze i due periodi si cumulano).

    Naturalmente, dato che – come detto – il termine per la proposizione del ricorso è lo stesso entro il quale la legge impone la corresponsione dell’importo indicato nell’avviso di accertamento, il differimento dell’impugnazione comporta anche, come logica conseguenza, lo slittamento dell’obbligo di provvedere al pagamento di tale importo.

    Resta, comunque, il fatto che il contribuente che volesse difendersi sarà anzitutto obbligato al pagamento di quanto dovuto (solve) e solo in un secondo momento potrà opporsi, chiedendo indietro quanto in prima battuta versato (repete).

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