Avviso di accertamento – illegittimo se emesso prima di 60 giorni dalla verifica fiscale

All'esito della verifica fiscale, ci sono 60 giorni di tempo per il contribuente per presentare osservazioni e richieste; l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni è illegittimo.

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 29 luglio 2013, ha ribadito il principio secondo cui l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di sessanta giorni dal compimento della verifica fiscale (e dalla consegna del relativo verbale al contribuente).

Questo perchè l'articolo 12, comma 7, della Legge numero 212/2000 ("Statuto del contribuente") prevede che il contribuente ha diritto di presentare le proprie osservazioni e richieste entro sessanta giorni dalla consegna del verbale di verifica.

L'organo accertatore ha l'obbligo di considerare e valutare le osservazioni e le richieste del contribuente, dandone adeguata motivazione nel successivo provvedimento.

Pertanto, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi sessanta giorni, perchè altrimenti verrebbe leso il diritto di difesa del contribuente .

Il diritto di difesa del contribuente, inteso anche come diritto di partecipare al procedimento che lo riguarda, era stato già in passato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui:

L'unica eccezione che giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento prima dei sessanta giorni, si ha quando ricorre una situazione di particolare e motivata urgenza.

Sul punto, la Cassazione ha precisato che il riferimento all'urgenza non deve necessariamente essere contenuto nell'avviso di accertamento, essendo piuttosto sufficiente che tale urgenza sussista al momento dell'emissione dell'avviso.

Sarà onere dell'organo accertatore dimostrare la sussistenza dell'urgenza.

Pertanto, a fronte di un avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio di sessanta giorni, il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione tributaria.

Se in questa sede l'organo accertatore non dimostra la sussistenza dell'urgenza, l'avviso di accertamento risulterà illegittimo e verrà annullato.

Si evidenzia che il contribuente può anche chiedere l'annullamento in autotutela direttamente all'organo che ha emesso l'atto di accertamento e/o inoltrare una segnalazione al Garante del contribuente, come prevedono gli articoli 12 e 13 della Legge numero 212/2000.

26 Ottobre 2013 · Giorgio Valli




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