Il pignoramento esattoriale – le procedure esecutive che possono essere attivate da Equitalia

Prima del pignoramento esattoriale

Il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di promemoria che viene inviato a chi ha un debito fino a 10 mila euro con l’invito a mettersi in regola con i pagamenti.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente.

Il preavviso d'ipoteca invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all'iscrizione d’ipoteca vera e propria.

Quando Equitalia riceve in carico le somme dell'accertamento esecutivo dall'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicarlo al cittadino tramite raccomandata. Tale obbligo viene meno quando esiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione: in questo caso la legge consente di procedere senza informativa.

L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall'invio della cartella senza che siano state fatte altre procedure. Dalla data di notifica dell'avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese.

Una volta inviate queste comunicazioni e decorsi i termini, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, Equitalia è tenuta a procedere con le azioni di recupero previste dalla normativa, informando il contribuente mediante appositi avvisi, a seconda del tipo di procedura intrapresa.

La misura cautelare del fermo amministrativo

Il fermo amministrativo  consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione (Adr) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un'automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l'Adr può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta. Con l’entrata in vigore del dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di comunicazioni dall'Agente della riscossione.  La stessa legge stabilisce anche che il debitore non e' tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.

Iscrizione di ipoteca sui beni di proprietà del debitore

Si tratta di una procedura cautelare. L’ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Il dl 2 marzo 2012, numero 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha stabilito nuove soglie di debito per l’iscrizione d’ipoteca: questa misura cautelare non si può applicare se l'importo complessivo del credito è inferiore a 20 mila euro. L’Agente della riscossione, inoltre, non può iscrivere ipoteca nei confronti del contribuente che ha ottenuto la rateazione. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.

Il pignoramento immobiliare

Successivamente all'iscrizione di ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l'Agente della riscossione  procede al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato al di sopra di determinati importi di debito. In particolare, in base alle ultime disposizioni legislative (dl 2 marzo 2012, numero 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012), l’Adr non procede all’espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del  credito  è inferiore a 20 mila euro.

Il pignoramento mobiliare

L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta. Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dal 13 luglio 2011 l’applicazione delle misure esecutive è preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Pignoramento di stipendi e pensioni

l’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro i limiti dell'importo dovuto.

Con riferimento al pignoramento dello stipendio, il dl 2 marzo 2012, numero 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha stabilito delle soglie per la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro:

  1. per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  2. per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;
  3. se si superano i 5.000 mila euro si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.

Il dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, ha introdotto un'altra importante novità: per debiti fino a 2 mila euro l’applicazione delle misure esecutive è preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

La vendita dei beni pignorati al debitore

Il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

3 Giugno 2013 · Ornella De Bellis


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